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Document 32021R1016

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1016 della Commissione del 21 giugno 2021 recante trecentoventunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    C/2021/4723

    GU L 222I del 22.6.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1016/oj

    22.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    LI 222/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1016 DELLA COMMISSIONE

    del 21 giugno 2021

    recante trecentoventunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 17 giugno 2021 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

    (4)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2021

    Per la Commissione

    a nome della presidente

    Direttore generale

    Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

    «Mohammad Ali Al Habbo (nome nella grafia originale: محمد علي الحبو) (alias certo: a) Mohamad Abdulkarim; b) Muhammad Abd-al-Karim; alias incerto: a) Al-Hebo; b) Al-Habu; c) Alhobo; d) Habo; e) Hebbo; f) Habu). Data di nascita: a) 1.10.1983; b) 15.3.1983; c) 1.1.1980. Luogo di nascita: Raqqa, Repubblica araba siriana. Nazionalità: siriana. Passaporto n. 00814L001424 (passaporto siriano). Numero di identificazione nazionale (a) 10716775 (carta di identificazione nazionale siriana); b) 2020316097 (carta di identificazione nazionale siriana); c) 2020409266 (carta di identificazione nazionale siriana). Indirizzo: a) Gaziantep, Turchia (dal 2016); b) Raqqa, Repubblica araba siriana. Altre informazioni: facilitatore basato in Turchia che fornisce servizi finanziari allo Stato islamico dell'Iraq e del Levante o a suo sostegno, elencato come Al-Qaeda in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 17.6.2021.».


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