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Document 32021R0716

    Regolamento delegato (UE) 2021/716 della Commissione del 9 febbraio 2021 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria, ai mangimi per taluni animali d’acquacoltura e ai trattamenti antiparassitari d’acquacoltura (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/667

    GU L 151 del 3.5.2021, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/716/oj

    3.5.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 151/5


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/716 DELLA COMMISSIONE

    del 9 febbraio 2021

    che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria, ai mangimi per taluni animali d’acquacoltura e ai trattamenti antiparassitari d’acquacoltura

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) e l’articolo 15, paragrafo 2, lettere b) e c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione (2) ha modificato recentemente il punto 1.3 dell’allegato II, parte I del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda i semi germogliati biologici al fine di assicurarne la produzione da semi biologici. Dato che i semi germogliati comprendono germogli, gemme e crescione (3) che utilizzano esclusivamente le riserve contenute nei semi per germogliare, per la produzione biologica si dovrebbe usare solo acqua. Occorre pertanto precisare che la deroga alla coltura nel suolo per i semi germogliati è limitata all’umidificazione dei semi ed è opportuno dichiarare esplicitamente che non è consentito l’uso di un substrato di coltivazione, fatto salvo l’uso di un mezzo inerte per mantenere umidi i semi se i componenti di tale mezzo sono autorizzati a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848.

    (2)

    Per quanto riguarda i cespi di cicoria, il ciclo di produzione specifico può consistere in due fasi, una nel suolo e una detta «di forzatura», che può aver luogo nel suolo ma anche nell’acqua o nei substrati. È quindi necessario precisare che la deroga alla coltura nel suolo per i cespi di cicoria comprende l’immersione in acqua pulita e che l’uso di un substrato di coltivazione è consentito solo se i componenti sono autorizzati a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848.

    (3)

    L’articolo 25 terdecies, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (4) consentiva di utilizzare colesterolo biologico per integrare i mangimi naturali in fase di ingrasso e nelle prime fasi di vita dei gamberi peneidi e dei gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium spp.). È pertanto necessario inserire nell’allegato II, parte III, punto 3.1.3.4, del regolamento (UE) 2018/848 il colesterolo biologico a integrazione della dieta di detti gamberi e gamberetti.

    (4)

    Durante la discussione del progetto di regolamento delegato (UE) 2020/427 nel 2019, alcuni Stati membri hanno chiesto la revisione di altre norme relative all’acquacoltura biologica. Il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP), nominati con decisione 2017/C 287/03 della Commissione (5), ha esaminato le richieste. Tenendo conto delle conclusioni dell’EGTOP pubblicate nel gennaio 2020 (6), la Commissione ha riconosciuto la necessità di aggiornare le norme di produzione vigenti per gli animali d’acquacoltura, in particolare per quanto riguarda i trattamenti veterinari.

    (5)

    Nonostante le prescrizioni relative alla prevenzione delle malattie, come la raccomandazione per il controllo biologico dei parassiti che privilegia l’uso di pesci pulitori e di soluzioni a base di acqua dolce, acqua di mare e cloruro di sodio, attualmente è in genere consentito, per tutte le specie, un numero limitato di trattamenti in caso di presenza di parassiti particolarmente nocivi. Sulla scorta delle suddette conclusioni dell’EGTOP è opportuno modificare le disposizioni attuali sui trattamenti antiparassitari di cui all’allegato II, parte III, punto 3.1.4.2, del regolamento (UE) 2018/848 introducendo un approccio più specifico per specie in modo da rispondere meglio alle esigenze degli animali d’acquacoltura senza compromettere la natura biologica della produzione.

    (6)

    In particolare, data la diversa durata del ciclo di produzione delle specie diverse dal salmone e la potenziale presenza di parassiti nella fase giovanile, unitamente alla tendenza degli operatori a rinviare per quanto possibile i cicli di trattamento a causa del limite di frequenza, nel primo anno del ciclo di vita è stato segnalato un alto tasso di mortalità di avannotti e novellame. Per le specie diverse dal salmone è pertanto opportuno allineare la frequenza e il numero massimo di trattamenti antiparassitari ai limiti di frequenza fissati per altri medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, in modo da poter intervenire quando è realmente necessario ed evitare un’alta mortalità nelle prime fasi del ciclo di vita.

    (7)

    Per quanto riguarda il salmone, tenuto conto della durata del ciclo di produzione e della necessità di escludere la presenza di pidocchi di mare durante il periodo in acqua dolce, è opportuno mantenere i limiti di frequenza attuali e il numero massimo di cicli di trattamento antiparassitario.

    (8)

    Inoltre è importante precisare le disposizioni vigenti fissando un limite complessivo chiaro del numero massimo di trattamenti antiparassitari che si possono somministrare, a prescindere dalle specie interessate.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848.

    (10)

    A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dall’1 gennaio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici (GU L 87 del 23.3.2020, pag. 1).

    (3)  Descrizione dei rispettivi cicli di produzione in EFSA Scientific Opinion on the risk posed by Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and other pathogenic bacteria in seeds and sprouted seedsEFSA Journal 2011; 9(11):2424. [101 pp] doi:10.2903/j.efsa.2011.2424

    (4)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

    (5)  Decisione della Commissione, del 30 agosto 2017, relativa alla nomina dei membri del gruppo di esperti chiamati a fornire consulenza tecnica sulla produzione biologica e alla compilazione di un elenco di riserva (GU C 287 del 30.8.2017, pag. 3).

    (6)  EGTOP Final report on Aquaculture IV – 13 December 2019


    ALLEGATO

    L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

    1)

    nella parte I, il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

    «1.3.

    In deroga al punto 1.1, è consentito quanto segue:

    a)

    la produzione di semi germogliati, tra cui germogli, gemme e crescione che vivono esclusivamente delle riserve nutrizionali disponibili nei semi, inumidendoli in acqua pulita, a condizione che i semi siano biologici. È vietato l’uso di substrati di coltivazione, fatto salvo l’uso di un mezzo inerte destinato unicamente a mantenere umidi i semi se i componenti di detto mezzo sono autorizzati a norma dell’articolo 24;

    b)

    l’ottenimento di cespi di cicoria, anche mediante immersione in acqua pulita, a condizione che il materiale riproduttivo vegetale sia biologico. L’uso di un substrato di coltivazione è consentito solo se i componenti sono autorizzati a norma dell’articolo 24.»;

    2)

    la parte III è così modificata:

    a)

    al punto 3.1.3.4 è aggiunto il comma seguente:

    «Nei vivai e negli incubatoi nella fase di ingrasso e nelle prime fasi di vita il colesterolo biologico può essere utilizzato per integrare i regimi alimentari dei gamberi peneidi e dei gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium, spp.) ai fini delle rispettive esigenze alimentari quantitative.»;

    b)

    al punto 3.1.4.2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    le cure antiparassitarie, a eccezione dei piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri, sono limitate come segue:

    i)

    per il salmone: al massimo due cicli di trattamento all’anno o un ciclo di trattamento all’anno se il ciclo di produzione è inferiore a 18 mesi;

    ii)

    per tutte le specie tranne il salmone: due cicli di trattamento all’anno o un ciclo di trattamento all’anno se il ciclo di produzione è inferiore a 12 mesi;

    iii)

    per tutte le specie: al massimo quattro cicli di trattamento in totale, a prescindere dalla durata del ciclo di produzione della specie;».


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