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Document 32021R0642

    Regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione del 30 ottobre 2020 che modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull’etichetta dei prodotti biologici (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/7397

    GU L 133 del 20.4.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/642/oj

    20.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 133/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/642 DELLA COMMISSIONE

    del 30 ottobre 2020

    che modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull’etichetta dei prodotti biologici

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme di produzione applicabili alla produzione biologica, mentre l’allegato III del medesimo stabilisce norme concernenti, tra l’altro, l’imballaggio e il trasporto di prodotti biologici e in conversione. In particolare, il punto 2.1 di tale allegato prevede l’indicazione di alcune informazioni sull’etichetta o su un documento di accompagnamento.

    (2)

    L’alimentazione del bestiame e degli animali acquatici con mangimi biologici è uno dei principi della produzione biologica. Le norme di produzione consentono tuttavia, a determinate condizioni, di utilizzare per i mangimi alcune materie prime non biologiche e in conversione.

    (3)

    Al fine di rispettare le norme di produzione biologica gli operatori dovrebbero essere adeguatamente informati riguardo ai mangimi che utilizzano. In particolare dovrebbero sapere se il mangime è autorizzato nella produzione biologica e quali sono l’esatta composizione e la percentuale di composti biologici, in conversione e non biologici dello stesso.

    (4)

    Il materiale riproduttivo vegetale, sementi incluse, utilizzato per la produzione biologica di piante o prodotti vegetali deve essere biologico conformemente all’allegato II, parte I, punto 1.8.1, del regolamento (UE) 2018/848. Tuttavia, a causa dell’indisponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico per talune specie, sottospecie o varietà, la parte I, punto 1.8.5, dell’allegato citato consente l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e autorizza l’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico a determinate condizioni.

    (5)

    A norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (2), possono essere immesse sul mercato sementi in miscele di diversi generi, specie o varietà di piante foraggere, a condizione che sull’etichetta ufficiale sia riportata, tra l’altro, la percentuale in peso dei vari componenti, indicata per specie e, se del caso, per varietà.

    (6)

    Data l’importanza dell’uso di miscele di sementi di piante foraggere per garantire un’elevata qualità nutrizionale dei foraggi, anche quando non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere, per migliorare l’adattabilità delle piante alle condizioni agronomiche regionali e per aumentare la fertilità del suolo e la biodiversità, in particolare quando le miscele di sementi sono utilizzate nelle pratiche agronomiche per la conservazione del suolo e dell’acqua, quali le coltivazioni di copertura, e tenendo conto della mancanza di sementi biologiche o in conversione, è possibile utilizzare miscele di sementi nel rispetto delle norme di produzione biologica, anche contenenti sementi biologiche, in conversione e non biologiche autorizzate di diverse specie di piante. A tale scopo gli utilizzatori dovrebbero avere a disposizione informazioni precise sulla presenza e sui quantitativi dei componenti biologici e in conversione nelle miscele, fatte salve le disposizioni e le informazioni prescritte dalla direttiva 66/401/CEE.

    (7)

    Tuttavia, l’etichetta dell’imballaggio di tali miscele dovrebbe anche indicare che il loro uso è consentito unicamente nell’ambito dell’autorizzazione rilasciata a norma dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848 e, pertanto, solo nel territorio dello Stato membro dell’autorità competente che l’ha rilasciata.

    (8)

    Inoltre, al fine di promuovere l’uso di sementi biologiche e in conversione e di garantire una soglia quantitativa minima armonizzata, è opportuno fissare una percentuale totale minima in peso delle sementi biologiche e in conversione che dovrebbero far parte della miscela nel caso in cui l’etichetta indichi la presenza di componenti biologici e in conversione.

    (9)

    È necessario modificare di conseguenza l’allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848.

    (10)

    A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

    (2)  Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU P 125 dell’11.7.1966, pag. 2298).


    ALLEGATO

    L’allegato III, punto 2.1, del regolamento (UE) 2018/848 è sostituito dal seguente:

    «2.1.   Informazioni da fornire

    2.1.1.

    Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici e in conversione siano trasportati ad altri operatori o unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in idonei imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere alterato né sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e che siano provvisti di un’etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell’Unione, riporti:

    a)

    il nome e l’indirizzo dell’operatore e, se diverso da quest’ultimo, del proprietario o del venditore del prodotto;

    b)

    il nome del prodotto;

    c)

    il nome o il codice numerico dell’autorità o dell’organismo di controllo a cui è assoggettato l’operatore;

    d)

    se del caso, l’identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale o concordato con l’autorità di controllo o l’organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con le registrazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5.

    2.1.2.

    Gli operatori garantiscono che i mangimi composti autorizzati nella produzione biologica trasportati ad altri operatori o aziende, compresi i grossisti e i dettaglianti, siano provvisti di un’etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell’Unione, riporti:

    a)

    le informazioni di cui al punto 2.1.1;

    b)

    se del caso, per peso di sostanza secca:

    i)

    la percentuale totale di materie prime biologiche per mangimi;

    ii)

    la percentuale totale di materie prime in conversione per mangimi;

    iii)

    la percentuale totale di materie prime che non rientrano nei punti i) e ii);

    iv)

    la percentuale totale di mangimi di origine agricola;

    c)

    se del caso, i nomi delle materie prime biologiche per mangimi;

    d)

    se del caso, i nomi delle materie prime in conversione per mangimi;

    e)

    per i mangimi composti che non possono essere etichettati conformemente all’articolo 30, paragrafo 6, l’indicazione che tali mangimi possono essere utilizzati nella produzione biologica a norma del presente regolamento.

    2.1.3.

    Fatta salva la direttiva 66/401/CEE, gli operatori assicurano che sull’etichetta dell’imballaggio di una miscela di sementi di piante foraggere contenente sementi biologiche e in conversione o non biologiche di determinate specie di piante diverse per le quali sia stata rilasciata un’autorizzazione in base alle condizioni pertinenti di cui all’allegato II, parte I, punto 1.8.5, del presente regolamento siano fornite informazioni sui componenti esatti della miscela, indicati in percentuale di peso per ciascuna specie e, se del caso, varietà che la compongono.

    In aggiunta ai requisiti pertinenti di cui all’allegato IV della direttiva 66/401/CEE, tali informazioni comprendono, oltre alle indicazioni richieste al primo comma del presente punto, anche l’elenco delle specie etichettate come biologiche o in conversione che compongono la miscela. La percentuale totale minima in peso delle sementi biologiche e in conversione presenti nella miscela è almeno pari al 70 %.

    Nel caso in cui la miscela contenga sementi non biologiche, l’etichetta riporta anche la seguente dicitura: «L’uso della miscela è consentito esclusivamente nell’ambito dell’autorizzazione e nel territorio dello Stato membro dell’autorità competente che ne ha autorizzato l’uso conformemente all’allegato II, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.»

    Le informazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 possono figurare unicamente in un documento di accompagnamento, purché quest’ultimo sia inequivocabilmente correlato all’imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento contiene informazioni sul fornitore o sul trasportatore.».


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