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Document 32021R0589

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/589 della Commissione del 9 aprile 2021 recante la trecentoventesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda

    C/2021/2602

    GU L 125 del 13.4.2021, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/589/oj

    13.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 125/13


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/589 DELLA COMMISSIONE

    del 9 aprile 2021

    recante la trecentoventesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 6 aprile 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2021

    Per la Commissione

    a nome della presidente

    Direttore generale

    Direzione generale della Stabilità finanziaria,

    dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    I dati identificativi della voce seguente dell’elenco «Persone fisiche» dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono così modificati:

    «Abu Bakar Bàasyir [alias a) Abu Bakar Baasyir, b) Abu Bakar Bashir, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad]. Data di nascita: 17.8.1938. Luogo di nascita: Jombang, Giava orientale, Indonesia. Indirizzo: Indonesia (in carcere). Nazionalità: Indonesiana.»

    è sostituito da quanto segue:

    «Abu Bakar Bàasyir [alias certi: a) Abu Bakar Baasyir; b) Abu Bakar Bashir; c) Abdus Samad; d) Abdus Somad]. Data di nascita: 17.8.1938. Luogo di nascita: Jombang, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: Indonesiana. Indirizzo: Indonesia. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 21.4.2006.».


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