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Document 32021R0181

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/181 della Commissione del 15 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/866

GU L 53 del 16.2.2021, p. 99–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/181/oj

16.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 53/99


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/181 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, l’articolo 16, paragrafo 3, lettera a), l’articolo 21, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 42, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2) prevede che, a determinate condizioni, in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2020 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane.

(2)

Le pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico non sono disponibili in quantità e qualità sufficienti sul mercato dell’Unione per soddisfare le esigenze degli allevatori di galline ovaiole. Nel frattempo, a causa della pandemia di COVID-19 e della relativa crisi di sanità pubblica, il regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha posticipato la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) di un anno, così come altre date in esso previste. Di conseguenza, anche l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 (5) della Commissione che fissa, tra l’altro, disposizioni più dettagliate per la produzione biologica di pollastrelle sarà rinviata al 1o gennaio 2022. Pertanto, al fine di concedere un lasso di tempo superiore per sviluppare la produzione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico e per garantire la continuità della produzione di uova biologiche fino alle nuove date di entrata in applicazione del regolamento (UE) 2018/848 e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464, il periodo di applicazione della norma eccezionale di produzione che consente l’uso di pollastrelle destinate alla produzione di uova non allevate con il metodo biologico, di età non superiore a 18 settimane, dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021.

(3)

Ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 889/2008 qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentita una percentuale massima del 5 % di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole nell’arco di 12 mesi per gli anni civili 2018, 2019 e 2020.

(4)

I mangimi proteici biologici sul mercato dell’Unione non sono sufficienti in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. La produzione di colture proteiche biologiche per mangimi è ancora in ritardo rispetto alla domanda. È pertanto opportuno prorogare la possibilità di utilizzo di una percentuale limitata di mangimi proteici non biologici di un altro anno civile fino alla nuova data di entrata in applicazione del regolamento (UE) 2018/848, in particolare per le disposizioni sull’alimentazione di suini e pollame di cui all’allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), del medesimo regolamento.

(5)

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, vari Stati membri hanno trasmesso alla Commissione e agli altri Stati membri fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione negli allegati V e VIII del regolamento (CE) n. 889/2008. I fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.

(6)

Nella raccomandazione relativa alle materie prime per mangimi e agli additivi per mangimi (6), l’EGTOP ha concluso che il fosfato monoammonico (diidrogenoortofosfato di ammonio) utilizzato come mangime minerale è conforme agli obiettivi e ai principi dell’acquacoltura biologica. È pertanto opportuno includere tale sostanza nell’allegato V, sezione 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, ma solo per l’acquacoltura. Per motivi di chiarezza, la tabella in tale sezione dovrebbe essere integralmente sostituita.

(7)

Nella raccomandazione relativa agli additivi alimentari e agli ausiliari di fabbricazione (7) l’EGTOP ha concluso che l’«alginato di sodio» utilizzato come additivo per la formazione della pellicola delle salsicce a base di carne, il «cloruro di calcio» utilizzato come ausiliare di fabbricazione per la formazione della pellicola delle salsicce a base di carne e il «carbone attivato» utilizzato come ausiliare di fabbricazione per prodotti alimentari di origine animale sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.

(9)

A fini di chiarezza e certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

(1)

all’articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

(2)

all’articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell’arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2018, 2019, 2020 e 2021»;

(3)

gli allegati V e VIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 novembre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste (GU L 381 del 13.11.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 2).

(6)  Relazione finale sul cibo VI e sui mangimi IV:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(7)  Relazione finale sul cibo VI e sui mangimi IV:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.


ALLEGATO

Gli allegati V e VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 sono modificati come segue:

(1)

nell’allegato V, sezione 1, la tabella è sostituita dalla seguente:

 

«Autorizzazione

 

Sostanza

 

Condizioni d’uso

A

Conchiglie marine calcaree

 

A

Maërl

 

A

Litotamnio

 

A

Gluconato di calcio

 

A

Carbonato di calcio

 

A

Fosfato monocalcico defluorato

 

A

Fosfato bicalcico defluorato

 

A

Ossido di magnesio (magnesio anidro)

 

A

Solfato di magnesio

 

A

Cloruro di magnesio

 

A

Carbonato di magnesio

 

A

Fosfato di calcio e di magnesio

 

A

Fosfato di magnesio

 

A

Mono sodio fosfato

 

A

Fosfato di calcio e di sodio

 

A

Fosfato monoammonico (diidrogenoortofosfato di ammonio)

Solo per l’acquacoltura»

A

Cloruro di sodio

 

A

Bicarbonato di sodio

 

A

Carbonato di sodio

 

A

Solfato di sodio

 

A

Cloruro di potassio

 

(2)

l’allegato VIII è così modificato:

a)

nella tabella nella sezione A, nella voce relativa a «E 401 Alginato di sodio», nell’ultima colonna è aggiunto il seguente testo: «e salsicce a base di carne»;

b)

nella tabella la sezione B è modificata come segue:

i)

nella voce relativa al «Cloruro di calcio» è inserita una X nella terza colonna e sono aggiunte le seguenti parole nell’ultima colonna: «Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: salsicce a base di carne»;

ii)

nella voce relativa al «Carbone attivato» è inserita una X nella terza colonna.


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