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Document 32021O2322

Indirizzo (UE) 2021/2322 della Banca centrale europea del 17 dicembre 2021 che modifica l'indirizzo (UE) 2015/280 sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2021/56)

ECB/2021/56

GU L 467 del 29.12.2021, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2021/2322/oj

29.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 467/3


INDIRIZZO (UE) 2021/2322 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 dicembre 2021

che modifica l'indirizzo (UE) 2015/280 sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2021/56)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3 e l’articolo 16,

considerando quanto segue:

1)

L'indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (ECB/2014/44) (1) prevede un principio di piena concorrenza che richiede disposizioni interne effettive tali da assicurare piena separazione tra i conti di una stamperia pubblica e quelli della rispettiva autorità pubblica e il rimborso da parte di una stamperia pubblica dei costi di tutto il sostegno amministrativo e organizzativo che essa riceve dalla rispettiva autorità pubblica. È necessario specificare ulteriormente i requisiti relativi al principio di piena concorrenza per garantire che una stamperia pubblica dimostri di aver dato attuazione a tale principio prima di partecipare a una procedura d’appalto di una banca centrale nazionale (BCN) del gruppo appaltante.

2)

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dell'indirizzo (UE) 2015/280 (ECB/2014/44) consente alle BCN del gruppo con stamperia interna di istituire una cooperazione orizzontale non istituzionalizzata per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche. Una BCN che chiude la sua stamperia può rimanere nel gruppo con stamperia interna attraverso la partecipazione a tale cooperazione orizzontale, a condizione che soddisfi i relativi requisiti. In tale veste, una BCN che chiude la sua stamperia può scegliere se entrare a far parte del gruppo appaltante nell'accezione di cui all'articolo 3 dell'indirizzo (UE) 2015/280 (BCE/2014/44) o partecipare alla cooperazione orizzontale. Al fine di agevolare la transizione per le BCN che chiudono la loro stamperia, tali BCN dovrebbero essere autorizzate a scegliere di passare dall’una all’altra delle due opzioni disponibili («modello basato su due pilastri») per un periodo transitorio di cinque anni prima di assumere una decisione definitiva. Al fine di garantire la parità di trattamento delle BCN, anche una BCN del gruppo con stamperia interna che abbia chiuso la sua stamperia dovrebbe essere autorizzata a passare dall’una all’altra delle due opzioni disponibili per un periodo transitorio di cinque anni, a condizione che la BCN sia stata informata della revoca dell'accreditamento della sua stamperia interna dopo il 1o novembre 2019. Il periodo transitorio decorre retroattivamente dalla data di tale notifica.

3)

Al fine di agevolare la partecipazione alla cooperazione tra le BCN del gruppo con stamperia interna, le BCN degli Stati membri che aderiranno in futuro all'area dell'euro devono avere la facoltà di scegliere se entrare a far parte del gruppo appaltante nell’accezione di cui all'articolo 3 dell'indirizzo (UE) 2015/280 (ECB/2014/44) o se partecipare alla cooperazione orizzontale.

4)

In situazioni di emergenza, che saranno definite dal Consiglio direttivo, può essere concessa maggiore flessibilità nell'attuazione del modello basato su due pilastri.

5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2015/280 (BCE/2014/44).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo (UE) 2015/280 (BCE/2014/44) è modificato come segue:

1)

all'articolo 1, il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1.

per «principio di piena concorrenza» si intendono disposizioni interne effettive che assicurino piena separazione tra i conti di una stamperia pubblica e quelli della rispettiva autorità pubblica e il rimborso da parte di una stamperia pubblica dei costi di tutto il sostegno amministrativo e organizzativo che essa riceve dalla rispettiva autorità pubblica;»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3.   Le BCN del gruppo appaltante dichiarano nella documentazione di gara dell'appalto che le stamperie pubbliche, per essere idonee a un appalto, devono aver dato attuazione al principio di piena concorrenza, prima di partecipare allo stesso. Al fine di garantire una concorrenza leale quando le stamperie pubbliche partecipano a bandi di gara, tale criterio di idoneità richiede che:

a)

le attività di stampa delle banconote in euro siano completamente separate, dal punto di vista finanziario, dalle altre attività della stamperia pubblica;

b)

non sia concesso alcun aiuto di Stato diretto o indiretto alle stamperie pubbliche che sia in qualunque modo incompatibile con il trattato;

c)

le stamperie pubbliche siano responsabili dell'attuazione di una struttura organizzativa e di un sistema di gestione dei costi adeguati tali da garantire una chiara attribuzione dei costi e la piena separazione dal punto di vista finanziario tra le attività di stampa delle banconote in euro e le altre attività;

d)

tutti i costi di produzione delle banconote in euro, compresi i costi di sostegno amministrativo e organizzativo per la produzione delle banconote in euro, siano imputati alla stamperia pubblica;

e)

l’attribuzione dei costi sostenuti debba essere tracciabile e applicata in maniera coerente e corredata della relativa documentazione giustificativa; e

f)

la separazione dal punto di vista finanziario sia verificata e certificata annualmente da un revisore esterno indipendente e comunicata alla BCN appaltante, che deve fornire alla BCE una copia della dichiarazione del revisore per ogni anno civile.».

3)

L’articolo 6 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatta salva la normativa applicabile dell'Unione e nazionale sugli appalti pubblici, una BCN che chiude la sua stamperia interna può decidere di entrare a far parte del gruppo appaltante nell’accezione di cui all’articolo 3 o partecipare alla cooperazione orizzontale sulla base di un accordo di cooperazione nell'accezione di cui all'articolo 8.

Per un periodo transitorio di cinque anni dalla data in cui la BCN del gruppo con stamperia interna è informata della revoca dell'accreditamento della sua stamperia interna, la BCN che chiude la sua stamperia può scegliere di entrare a far parte del gruppo con stamperia interna o del gruppo appaltante, prima di prendere una decisione definitiva, a condizione che siano soddisfatti i relativi requisiti legali.

Il secondo comma si applica anche nel caso in cui una BCN abbia già chiuso la sua stamperia, a condizione che la BCN sia stata informata della revoca dell'accreditamento della sua stamperia interna dopo il 1o novembre 2019. Il periodo transitorio decorre retroattivamente dalla data di tale notifica.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti:

«4.   Fatta salva la normativa applicabile dell'Unione e nazionale sugli appalti pubblici, una BCN di uno Stato membro che aderirà in futuro all'area dell'euro può scegliere se entrare a fare parte del gruppo appaltante nell’accezione di cui all'articolo 3 o partecipare alla cooperazione orizzontale sulla base di un accordo di cooperazione nell’accezione di cui all'articolo 8, a condizione che sia in vigore un accordo di cooperazione nell’accezione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), al momento della prima distribuzione di banconote in euro.

5.   Fatta salva la normativa applicabile dell'Unione e nazionale sugli appalti pubblici, il Consiglio direttivo può, in situazioni di emergenza e caso per caso, decidere di discostarsi dal modello basato su due pilastri di cui all'articolo 6.».

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 dicembre 2021

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea, del 13 novembre 2014, sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2014/44) (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 29).


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