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Document 32021D2272

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2272 della Commissione del 20 dicembre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le norme armonizzate per tubi di acciaio inossidabile senza saldatura e saldati, fucinati in acciaio per impieghi a pressione ad alta temperatura e con limite di elasticità elevato, recipienti a pressione non esposti a fiamma e apparecchi per il rifornimento dei veicoli per veicoli a gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/9433

GU L 457 del 21.12.2021, pp. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2025; abrog. impl. da 32025D0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2272/oj

21.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 457/10


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2272 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le norme armonizzate per tubi di acciaio inossidabile senza saldatura e saldati, fucinati in acciaio per impieghi a pressione ad alta temperatura e con limite di elasticità elevato, recipienti a pressione non esposti a fiamma e apparecchi per il rifornimento dei veicoli per veicoli a gas naturale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I di tale direttiva.

(2)

Con mandato M/071 del 1o agosto 1994 la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere, per le attrezzature a pressione, norme di prodotto e norme orizzontali a sostegno della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/68/UE senza modificare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 97/23/CE.

(3)

In base alle richieste di cui al mandato M/071, il CEN ha elaborato la norma armonizzata EN 13445-10:2021 sui recipienti a pressione non esposti a fiamma in nichel e leghe di nichel e la norma armonizzata EN 17278:2021 sugli apparecchi per il rifornimento per veicoli a gas naturale.

(4)

In base alle richieste di cui al mandato M/071 e per rispecchiare lo stato dell’arte il CEN ha rivisto e modificato alcune delle norme armonizzate esistenti. In particolare, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 10216-5:2013 ed EN 10217-7:2014, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01 (4) della Commissione, che ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 10216-5:2021 ed EN 10217-7:2021, rispettivamente, sui tubi di acciaio inossidabile senza saldatura e saldati per impieghi a pressione. Il CEN ha anche modificato le norme armonizzate EN 10222-2:2017 ed EN 10222-4:2017, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2017/C 389/01 (5) della Commissione, che ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 10222-2:2017+A1:2021 ed EN 10222-4:2017+A1:2021 relative ai fucinati in acciaio per impieghi a pressione.

(5)

Inoltre il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate sui recipienti a pressione non esposti a fiamma, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01: EN 13445-1:2014, EN 13445-1:2014/A1:2014, EN 13445-4:2014, EN 13445-8:2014 ed EN 13445-8:2014/A1:2014. Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN 13445-1:2021, EN 13445-4:2021 ed EN 13445-8:2021.

(6)

In base alle richieste di cui al mandato M/071, il CEN ha inoltre modificato le norme seguenti, i cui riferimenti sono inclusi nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione (6): EN 13445-2:2014, EN 13445-2:2014/A1:2016, EN 13445-2:2014/A2:2018, EN 13445-2:2014/A3:2018 sui materiali per i recipienti a pressione non esposti a fiamma; EN 13445-3:2014, EN 13445-3:2014/A1:2015, EN 13445-3:2014/A2:2016, EN 13445-3:2014/A3:2017, EN 13445-3:2014/A4:2018, EN 13445-3:2014/A5:2018, EN 13445-3:2014/A6:2019, EN 13445-3:2014/A7:2019 ed EN 13445-3:2014/A8:2019 sulla progettazione di recipienti a pressione non esposti a fiamma; EN 13445-5:2014, EN 13445-5:2014/A1:2018 sul controllo e sulle prove per recipienti a pressione non esposti a fiamma ed EN 13445-6:2014, EN 13445-6:2014/A2:2018 sulla progettazione e costruzione di recipienti a pressione non esposti a fiamma realizzati in ghisa sferoidale. Ciò ha comportato l’adozione delle norme armonizzate seguenti: EN 13445-2:2021, EN 13445-3:2021, EN 13445-5:2021 ed EN 13445-6:2021.

(7)

Unitamente al CEN la Commissione ha valutato la conformità delle norme relative alle attrezzature a pressione redatte, modificate o riviste dal CEN al mandato M/071.

(8)

Le norme relative alle attrezzature a pressione redatte, modificate o riviste dal CEN soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi, indicati nell’allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE. È opportuno includere in tale allegato i riferimenti delle norme armonizzate EN 13445-10:2021, EN 17278:2021, EN 10216-5:2021, EN 10217-7:2021, EN 10222-2:2017+A1:2021, EN 10222-4:2017+A1:2021, EN 13445-1:2021, EN 13445-4:2021, EN 13445-8:2021, EN 13445-2:2021, EN 13445-3:2021, EN 13445-5:2021 ed EN 13445-6:2021.

(10)

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nelle comunicazioni 2016/C 293/01 e 2017/C 389/01, sono state sostituite, riviste o modificate: EN 10216-5:2013, EN 10217-7:2014, EN 10222-2:2017, EN 10222-4:2017, EN 13445-1:2014, EN 13445-1:2014/A1:2014, EN 13445-4:2014, EN 13445-8:2014, EN 13445-8:2014/A1:2014. È pertanto opportuno inserire i riferimenti di tali norme nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616.

(11)

È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 13445-2:2014, EN 13445-3:2014, EN 13445-5:2014 ed EN 13445-6:2014, nonché le relative modifiche pubblicate con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616, dato che sono stati sostituiti. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della suddetta decisione di esecuzione.

(12)

Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme nuove, riviste o modificate, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616.

(14)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificata:

1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato I si applica a decorrere dal 21 giugno 2023.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).

(3)  Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1).

(4)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 293 del 12.8.2016, pag. 1).

(5)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 389 del 17.11.2017, pag. 1).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione, del 27 settembre 2019, relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 95).


ALLEGATO I

L’allegato I è così modificato:

1)

le voci 7, 8, 9 e 10 sono soppresse;

2)

le seguenti voci 7 bis, 8 bis, 9 bis e 10 bis sono inserite in modo sequenziale in funzione del numero della voce:

N.

Riferimento della norma

«7 bis.

EN 13445-2:2021

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 2: Materiali»

«8 bis.

EN 13445-3:2021

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 3: Progettazione»

«9 bis.

EN 13445-5:2021

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 5: Controllo e prove»

«10 bis.

EN 13445-6:2021

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 6: Requisiti per la progettazione e la costruzione di recipienti a pressione e parti in pressione realizzate in ghisa sferoidale»;

3)

sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

«42.

EN 10216-5:2021

Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 5: Tubi di acciaio inossidabile

43.

EN 10217-7:2021

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 7: Tubi di acciaio inossidabile

44.

EN 10222-2:2017+A1:2021

Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione - parte 2: Acciai ferritici e martensitici aventi caratteristiche specifiche a temperatura elevata

45.

EN 10222-4:2017+A1:2021

Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione - parte 4: Acciai saldabili a grano fine con elevato limite di elasticità

46.

EN 13445-1:2021

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 1: Generalità

47.

EN 13445-4:2021

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 4: Costruzione

48.

EN 13445-8:2021

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 8: Requisiti aggiuntivi per i recipienti a pressione di alluminio e leghe di alluminio

49.

EN 13445-10:2021

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 10: Requisiti aggiuntivi per recipienti in pressione in nichel e leghe di nichel

50.

EN 17278:2021

Veicoli a gas naturale - Apparecchi per il rifornimento dei veicoli».


ALLEGATO II

All’allegato II, sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

«40.

EN 10216-5:2013

Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 5: Tubi di acciaio inossidabile

21 giugno 2023

41.

EN 10217-7:2014

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 7: Tubi di acciaio inossidabile

21 giugno 2023

42.

EN 10222-2:2017

Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione - parte 2: Acciai ferritici e martensitici aventi caratteristiche specifiche a temperatura elevata

21 giugno 2023

43.

EN 10222-4:2017

Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione - parte 4: Acciai saldabili a grano fine con elevato limite di elasticità

21 giugno 2023

44.

EN 13445-1:2014

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 1: Generalità

EN 13445-1:2014/A1:2014

21 giugno 2023

45.

EN 13445-4:2014

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 4: Costruzione

21 giugno 2023

46.

EN 13445-8:2014

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 8: Requisiti aggiuntivi per i recipienti a pressione di alluminio e leghe di alluminio

EN 13445-8:2014/A1:2014

21 giugno 2023».


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