This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020R1794
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1794 of 16 September 2020 amending Part I of Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the use of in-conversion and non-organic plant reproductive material (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2020/1794 della Commissione del 16 settembre 2020 che modifica l’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2020/1794 della Commissione del 16 settembre 2020 che modifica l’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/6224
GU L 402 del 1.12.2020, pp. 23–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
01/12/2020
|
1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/23 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1794 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2020
che modifica l’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/848, in particolare l’allegato II, parte I, stabilisce alcuni requisiti per quanto riguarda l’uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico. |
|
(2) |
In vista della soppressione graduale delle deroghe all’uso di materiale riproduttivo vegetale biologico di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/848, è importante aumentare la produzione e l’immissione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato come «in conversione» se si è rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi. In applicazione dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri provvedono alla costituzione di una banca dati regolarmente aggiornata nella quale è elencato il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione disponibile sul loro territorio, escluse le plantule, ma inclusi i tuberi-seme di patate. Inoltre, secondo l’articolo 26, paragrafo 2, gli Stati membri devono disporre di sistemi che consentono agli operatori che commercializzano materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, e che sono in grado di fornirlo in quantità sufficienti ed entro tempi ragionevoli, di rendere pubbliche, su base volontaria e a titolo gratuito, unitamente ai loro nomi e recapiti, informazioni sul materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione disponibile, come il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico o di varietà biologiche adatte alla produzione biologica, escluse le plantule, ma inclusi i tuberi-seme di patate, la quantità in peso di tale materiale e il periodo dell’anno in cui è disponibile. Secondo l’articolo 26, paragrafo 5, tuttavia, gli Stati membri possono continuare a utilizzare i sistemi di informazione pertinenti già esistenti. |
|
(4) |
È importante quindi, se il materiale riproduttivo vegetale biologico non è disponibile in quantità sufficiente e l’indisponibilità è dimostrata dai dati registrati nella banca dati e nei sistemi di cui sopra, privilegiare l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione rispetto al materiale riproduttivo vegetale non biologico. Inoltre, conformemente all’articolo 6, lettera i), del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno prevedere che gli agricoltori possano usare materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione ottenuto dalle proprie aziende (autoprodotto). |
|
(5) |
Tenendo conto delle prassi divergenti attualmente in vigore negli Stati membri, laddove il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione non è disponibile in qualità o quantitativi sufficienti, è fondamentale armonizzare i criteri e le condizioni specifiche di rilascio delle autorizzazioni all’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico. Grazie all’armonizzazione si dovrebbe riuscire ad evitare potenziali distorsioni della concorrenza nella produzione biologica, provvedendo peraltro ad applicare alcune disposizioni precauzionali al materiale riproduttivo vegetale che, in caso di trattamenti fitosanitari imposti, dovrebbe essere soggetto, se opportuno, a un periodo di conversione della parcella, come previsto nell’allegato II, parte I, punti 1.7.3 e 1.7.4, del regolamento (UE) 2018/848. |
|
(6) |
Nonostante gli sforzi degli operatori coinvolti nella produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico, vi sono ancora molte specie, sottospecie o varietà per le quali il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione non è disponibile e per le quali è necessario semplificare il processo di autorizzazione riducendo gli oneri amministrativi senza compromettere la natura biologica dei prodotti. Pertanto, al fine di ridurre il numero di richieste di autorizzazioni individuali, è opportuno prevedere autorizzazioni generali annuali nazionali per specie, sottospecie o varietà, a determinate condizioni, e l’adozione di elenchi nazionali di specie o sottospecie per le quali sono disponibili in quantità sufficiente varietà consone di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione. Tale approccio dovrebbe consentire di limitare il ricorso a autorizzazioni individuali. Inoltre, gli elenchi nazionali contengono informazioni rilevanti che dovrebbero aumentare conoscenze e certezze nel settore del materiale riproduttivo vegetale biologico agevolando l’ulteriore sviluppo di questo settore di produzione altamente specializzato e un maggiore ricorso al materiale riproduttivo vegetale biologico. |
|
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848. |
|
(8) |
A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:
|
1) |
i punti da 1.8.5.1 a 1.8.5.5 sono sostituiti dai seguenti:
|
|
2) |
sono inseriti i seguenti punti 1.8.5.6 e 1.8.5.7:
|