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Document 32020R1423

Regolamento delegato (UE) 2020/1423 della Commissione del 14 marzo 2019 che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per la nomina dei punti di contatto centrali nel campo dei servizi di pagamento e alle funzioni di tali punti di contatto centrali (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2019/1997

GU L 328 del 9.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1423/oj

9.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1423 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2019

che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per la nomina dei punti di contatto centrali nel campo dei servizi di pagamento e alle funzioni di tali punti di contatto centrali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La richiesta di nominare un punto di contatto centrale a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 dovrebbe essere proporzionata al conseguimento delle finalità di detta direttiva, senza gravare di oneri inutili gli istituti di pagamento che operano a livello transfrontaliero. È pertanto opportuno specificare criteri proporzionati sotto forma di soglie relative al volume e al valore delle operazioni effettuate nello Stato membro ospitante tramite agenti e al numero di agenti ivi stabiliti. Poiché l’autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che gli istituti di pagamento riferiscano in merito alle attività svolte nel territorio di tale Stato membro a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, tale autorità dispone dei mezzi per ottenere le informazioni necessarie per l’applicazione di detti criteri. È pertanto opportuno stabilire tali soglie al fine di integrare l’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366.

(2)

Qualora uno Stato membro richieda la nomina di un punto di contatto centrale a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, tale punto di contatto centrale dovrebbe in primo luogo assicurare una comunicazione e un’informazione adeguate sull’osservanza degli obblighi stabiliti ai titoli III e IV di detta direttiva nello Stato membro ospitante, compresi gli obblighi di informazione dell’istituto di pagamento che effettua la nomina nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Esso dovrebbe inoltre svolgere un ruolo di coordinamento centrale tra l’istituto di pagamento che effettua la nomina e le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, al fine di agevolare la vigilanza sull’attività di servizi di pagamento svolta nello Stato membro ospitante tramite agenti nell’esercizio del diritto di stabilimento. A tal fine, l’istituto di pagamento dovrebbe provvedere affinché il punto di contatto centrale sia dotato delle risorse necessarie e abbia accesso ai pertinenti dati da comunicare ai fini del rispetto degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/2366.

(3)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(4)

L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Criteri per determinare quando è opportuna la nomina di un punto di contatto centrale

Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, la richiesta che gli istituti di pagamento nominino un punto di contatto centrale è da considerarsi opportuna solo se sono soddisfatti uno o più dei seguenti criteri:

a)

il numero totale di agenti tramite i quali un istituto di pagamento presta uno qualsiasi dei servizi di pagamento di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 in uno Stato membro ospitante nell’esercizio del diritto di stabilimento è pari o superiore a 10;

b)

il valore totale delle operazioni di pagamento, comprese quelle disposte nella prestazione di servizi di ordine di pagamento, effettuate da un istituto di pagamento nello Stato membro ospitante nell’ultimo esercizio finanziario tramite agenti situati in tale Stato membro e operanti nell’esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi è superiore a 3 milioni di EUR e l’istituto di pagamento ha impiegato almeno due di tali agenti nell’esercizio del diritto di stabilimento;

c)

il numero totale di operazioni di pagamento effettuate da un istituto di pagamento nello Stato membro ospitante nell’ultimo esercizio finanziario tramite agenti situati in tale Stato membro e operanti nell’esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi, compreso il numero di operazioni di pagamento disposte nella prestazione di servizi di ordine di pagamento, è superiore a 100 000 e l’istituto di pagamento ha impiegato almeno due di tali agenti nell’esercizio del diritto di stabilimento.

Articolo 2

Funzioni del punto di contatto centrale

1.   Un punto di contatto centrale nominato a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 svolge ciascuna delle seguenti funzioni:

a)

funge da prestatore unico e da punto di raccolta unico ai fini degli obblighi di informazione dell’istituto di pagamento che effettua la nomina nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 in relazione ai servizi prestati nello Stato membro ospitante tramite agenti nell’esercizio del diritto di stabilimento;

b)

funge da punto di contatto unico dell’istituto di pagamento che effettua la nomina nelle comunicazioni con le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, in relazione ai servizi di pagamento prestati nello Stato membro ospitante tramite agenti nell’esercizio del diritto di stabilimento, anche fornendo alle autorità competenti documenti e informazioni su richiesta;

c)

agevola le ispezioni in loco da parte delle autorità competenti presso gli agenti dell’istituto di pagamento che effettua la nomina operanti nello Stato membro ospitante nell’esercizio del diritto di stabilimento e l’attuazione di ogni misura di vigilanza adottata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro ospitante a norma della direttiva (UE) 2015/2366.

2.   Gli istituti di pagamento provvedono affinché il punto di contatto centrale disponga delle risorse necessarie e abbia accesso a tutti i dati necessari per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, specificate al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


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