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Document 32020R1160

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1160 della Commissione del 5 agosto 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d’aglio, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur (terra diatomacea), oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/5298

    GU L 257 del 6.8.2020, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1160/oj

    6.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 257/29


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1160 DELLA COMMISSIONE

    del 5 agosto 2020

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d’aglio, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur (terra diatomacea), oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione (3) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d’aglio, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur (terra diatomacea), oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare e urea fino al 31 agosto 2020 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione (4) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva tebuconazolo fino al 31 agosto 2020.

    (3)

    Le domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5).

    (4)

    Dato che la valutazione di tutte queste sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.

    (5)

    Nei casi in cui deve essere adottato un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, è opportuno fissare la data di scadenza alla stessa data prevista prima dell’adozione del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui è adottato un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, è opportuno stabilire, per quanto consentito dalle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

    (6)

    Dato che le approvazioni delle sostanze attive scadono il 31 agosto 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive elencate nella parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 21).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, del 7 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 16).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


    ALLEGATO

    L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

    (1)

    alla riga 219, «Solfato di alluminio e ammonio», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (2)

    alla riga 220, «Silicato di alluminio», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (3)

    alla riga 222, «Farina di sangue», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (4)

    alla riga 224, «Carbonato di calcio», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (5)

    alla riga 225, «Biossido di carbonio», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (6)

    alla riga 228, «Estratto di melaleuca alternifolia», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (7)

    alla riga 229, «Residui di distillazione dei grassi», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (8)

    alla riga 230, «Acidi grassi da C7 a C20», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (9)

    alla riga 231, «Estratto d’aglio», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (10)

    alla riga 232, «Acido gibberellico», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (11)

    alla riga 233, «Gibberelline», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (12)

    alla riga 234, «Proteine idrolizzate», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (13)

    alla riga 235, «Solfato di ferro», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (14)

    alla riga 236, «Kieselgur (terra diatomacea)», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (15)

    alla riga 242, «Oli vegetali/olio di colza», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (16)

    alla riga 244, «Idrogenocarbonato di potassio», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (17)

    alla riga 247, «Sabbia di quarzo», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (18)

    alla riga 248, «Olio di pesce», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (19)

    alla riga 249, «Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (20)

    alla riga 255, «Feromoni di lepidotteri a catena lineare», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;

    (22)

    alla riga 268 «Tebuconazolo», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita da «31 agosto 2021»;

    (23)

    alla riga 257, «Urea», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021».


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