Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0892

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/892 della Commissione del 29 giugno 2020 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/4221

    GU L 206 del 30.6.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/892/oj

    30.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 206/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/892 DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 2020

    concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, e l’articolo 78, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2003/31/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva beta-ciflutrin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

    (2)

    Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

    (3)

    L’approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2020.

    (4)

    Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

    (5)

    I richiedenti hanno presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

    (6)

    Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto di valutazione per il rinnovo e l’8 marzo 2017 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.

    (7)

    L’Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione per il rinnovo ai richiedenti e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L’Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.

    (8)

    Il 9 agosto 2018 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il beta-ciflutrin soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (9)

    L’Autorità ha evidenziato motivi di preoccupazione. In particolare, l’Autorità ha individuato un rischio inaccettabile per i lavoratori nelle operazioni di carico e semina delle sementi di barbabietole trattate con beta-ciflutrin. Inoltre, per quanto riguarda le applicazioni di beta-ciflutrin nei campi di grano e di patate, l’Autorità ha individuato un rischio elevato per i residenti, gli artropodi non bersaglio e gli organismi acquatici. Per l’impiego sui pomodori in serre (permanenti o non permanenti) l’Autorità ha inoltre individuato un rischio inaccettabile per gli operatori e i lavoratori e, nel caso di impiego sui pomodori in serre non permanenti, anche per gli artropodi non bersaglio. Non è stato inoltre possibile completare la valutazione dei rischi per i consumatori sulla base dei dati disponibili.

    (10)

    La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità. In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, la Commissione ha invitato inoltre i richiedenti a presentare osservazioni in merito alla relazione sul rinnovo. I richiedenti hanno presentato le loro osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

    (11)

    Nonostante le argomentazioni addotte dai richiedenti non è stato tuttavia possibile dissipare i motivi di preoccupazione legati alla sostanza attiva.

    (12)

    Di conseguenza, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato accertato se i criteri di approvazione stabiliti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. È pertanto opportuno non rinnovare l’approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin in conformità all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

    (13)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

    (14)

    È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti beta-ciflutrin.

    (15)

    Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, in conformità all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti beta-ciflutrin, tale periodo non dovrebbe essere superiore a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (16)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione del beta-ciflutrin fino al 31 ottobre 2020 al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell’approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul mancato rinnovo dell’approvazione è presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima.

    (17)

    Il presente regolamento non preclude la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione del beta-ciflutrin a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (18)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva

    L’approvazione della sostanza attiva beta-ciflutrin non è rinnovata.

    Articolo 2

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

    Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 48 relativa al beta-ciflutrin.

    Articolo 3

    Misure transitorie

    Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva beta-ciflutrin entro il 20 gennaio 2021.

    Articolo 4

    Periodo di tolleranza

    L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scade entro il 20 luglio 2021.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Direttiva 2003/31/CE della Commissione, dell’11 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin (GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3).

    (3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

    (6)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance beta-cyfluthrin (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva beta-ciflutrin come antiparassitario), EFSA Journal 2018;16(9):5405.

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 della Commissione, del 26 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriprossifen, tiofanato metile, triflusulfuron e tritosulfuron (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 24).


    Top