Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0706

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/706 della Commissione del 26 maggio 2020 recante trecentoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

    C/2020/3550

    GU L 164 del 27.5.2020, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/706/oj

    27.5.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 164/49


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/706 DELLA COMMISSIONE

    del 26 maggio 2020

    recante trecentoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

    (2)

    Il 21 maggio 2020 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

    (4)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2020

    Per la Commissione

    a nome della presidente

    Direttore generale

    Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:

    «Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla (nome nella grafia originale: أمیر محمد سعید عبد الرحمن المولى) [alias certi a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, b) Hajji Abdallah, c) Abu ‘Umar al-Turkmani, d) Abdullah Qardash, e) Abu ‘Abdullah Qardash, f) al-Hajj Abdullah Qardash, g) Hajji Abdullah Al-Afari, h) ‘Abdul Amir Muhammad Sa’id Salbi, i) Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman al-Mawla, j) Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula; alias incerti a) Al-Ustadh, b) Ustadh Ahmad]. Data di nascita: a) 5.10.1976, b) 1.10.1976. Luogo di nascita: a) Tall’Afar, Iraq, b) Mosul, Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: leader dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante, elencato come Al-Qaeda in Iraq. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 21.5.2020.»


    Top