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Document 32020R0184
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/184 of 11 February 2020 amending for the 308th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida organisations
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/184 della Commissione dell’11 febbraio 2020 recante trecentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/184 della Commissione dell’11 febbraio 2020 recante trecentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
C/2020/839
GU L 38I del 11.2.2020, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
11.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 38/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/184 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 2020
recante trecentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
Il 4 febbraio 2020 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
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(3) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato. |
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(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:
«AMADOU KOUFA [alias certi: a) Amadou Barry, b) Amadou Kouffa, c) Hamadoun Koufa, d) Hamadoun Kouffa, e) Hamadou Koufa, f) Hamadou Kouffa]. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: Koufa, Mali. Indirizzo: Mali. Altre informazioni: Colore degli occhi: marrone. Colore dei capelli: scuro. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 4.2.2020.»