Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020H0912

    Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio del 30 giugno 2020 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione

    ST/9208/2020/INIT

    GU L 208I del 1.7.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2020/912/oj

    1.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    LI 208/1


    RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/912 DEL CONSIGLIO

    del 30 giugno 2020

    relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l’articolo 292, prima e seconda frase,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 16 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione (1) in cui raccomandava una restrizione temporanea, per la durata di un mese, dei viaggi non essenziali dai paesi terzi verso la zona UE+ (2). Il 17 marzo 2020 i capi di Stato o di governo dell’UE hanno convenuto di attuare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali. Anche i quattro Stati associati Schengen hanno attuato detta restrizione.

    (2)

    Il 26 marzo 2020 i capi di Stato o di governo dell’Unione europea hanno convenuto di applicare una restrizione temporanea coordinata dei viaggi non essenziali verso l’UE a seguito della pandemia di COVID-19.

    (3)

    L’8 aprile 2020 (3) e l’8 maggio 2020 (4) la Commissione ha adottato due comunicazioni di follow-up, in ciascuna delle quali raccomandava di prorogare di un mese la restrizione dei viaggi non essenziali. Tutti gli Stati membri Schengen e i quattro Stati associati Schengen (in appresso «Stati membri») hanno deciso di attuare tali proroghe, da ultimo fino al 15 giugno 2020.

    (4)

    Il 15 aprile 2020 la presidente della Commissione europea e il presidente del Consiglio europeo hanno presentato una «Tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della COVID-19» (5). La tabella di marcia stabilisce un approccio in due fasi che prevede la revoca coordinata dei controlli alle frontiere interne. In seguito, le restrizioni temporanee alle frontiere esterne sarebbero gradualmente allentate e le persone non residenti nell’UE sarebbero autorizzate a riprendere i viaggi non essenziali verso l’UE. La revoca della restrizione di viaggio alle frontiere esterne dovrebbe avvenire successivamente o parallelamente alla revoca dei controlli alle frontiere interne da parte degli Stati membri.

    (5)

    Le consultazioni con gli Stati membri hanno confermato la necessità di prevedere un’ulteriore breve proroga delle restrizioni in vigore alle frontiere esterne e l’importanza di un approccio coordinato per la loro revoca graduale.

    (6)

    L’11 giugno 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione (6) in cui raccomanda di prorogare la restrizione dei viaggi non essenziali verso l’UE fino al 30 giugno 2020 e definisce l’approccio da adottare per la revoca graduale della restrizione dei viaggi non essenziali verso l’UE a partire dal 1o luglio 2020. Tutti gli Stati membri hanno attuato l’ulteriore proroga fino al 30 giugno.

    (7)

    Nel frattempo gli Stati membri hanno valutato i criteri e la metodologia da applicare.

    (8)

    La presente raccomandazione non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di continuare ad applicare l’articolo 6 del codice frontiere Schengen (7) che stabilisce le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi. In particolare, gli Stati membri mantengono la responsabilità di valutare, caso per caso, se un cittadino di un paese terzo debba essere considerato portatore di una minaccia per la salute pubblica. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero assicurare una stretta cooperazione tra i corpi delle guardie di frontiera e i fornitori di servizi di trasporto.

    (9)

    I controlli di frontiera sono nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne vengono effettuati, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare il coordinamento delle misure adottate alle frontiere esterne al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen. A tal fine gli Stati membri dovrebbero avviare la revoca della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE in modo coordinato. In una prima fase tale revoca dovrebbe applicarsi alle persone residenti dei paesi terzi elencati nell’allegato I della presente raccomandazione. L’elenco dovrebbe essere aggiornato periodicamente.

    (10)

    Per decidere in merito all’eventuale revoca della restrizione dei viaggi non essenziali verso l’UE si dovrebbe tenere conto della situazione epidemiologica all’interno dell’UE, vale a dire del numero medio di casi di COVID-19 per ogni 100 000 abitanti registrati nei 14 giorni precedenti.

    (11)

    Il regolamento sanitario internazionale del 2005 («RSI»), adottato dalla cinquantottesima Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005, ha rafforzato il coordinamento tra gli Stati parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), compresi tutti gli Stati membri dell’Unione, in materia di preparazione e risposta a un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Il quadro di monitoraggio dell’RSI individua le capacità essenziali in materia di sanità pubblica che gli Stati parte dell’OMS devono mantenere. I dati trasmessi periodicamente dai paesi nell’ambito di tale quadro possono essere espressi sotto forma di punteggio complessivo a indicare la capacità di risposta globale.

    (12)

    L’efficacia delle decisioni relative alla revoca della restrizione dei viaggi non essenziali verso l’UE dipende dalla loro attuazione coordinata per tutte le frontiere esterne da parte degli Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe decidere unilateralmente di revocare la restrizione dei viaggi non essenziali verso l’UE per uno specifico paese terzo prima che gli altri Stati membri abbiano deciso in modo coordinato in merito alla revoca della restrizione di viaggio per quello specifico paese. Gli Stati membri possono tuttavia, in totale trasparenza, procedere solo progressivamente a una revoca delle restrizioni di viaggio nei confronti dei paesi elencati nell’allegato I.

    (13)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.

    (14)

    La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (8); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (15)

    Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (9).

    (16)

    Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (10), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (11).

    (17)

    Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE (12), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (13).

    (18)

    Lo status giuridico della presente raccomandazione, come ricordato ai considerando da 13 a 17, lascia impregiudicata la necessità che tutti gli Stati membri, ai fini del corretto funzionamento dello spazio Schengen, decidano in modo coordinato in merito alla revoca della restrizione dei viaggi non essenziali verso l’UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    1.

    Gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE a partire dal 1o luglio 2020 per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell’allegato I.

    Al fine di determinare i paesi terzi nei confronti dei quali dovrebbe essere revocata l’attuale restrizione dei viaggi non essenziali verso l’UE, si dovrebbero applicare la metodologia e i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione, dell’11 giugno 2020 (14), sulla terza valutazione dell’applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE. Tali criteri, che riguardano la situazione epidemiologica e le misure di contenimento, compreso il distanziamento fisico, nonché considerazioni di ordine economico e sociale, si applicano in modo cumulativo.

    2.

    Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, i paesi terzi elencati nell’allegato I dovrebbero soddisfare in particolare i seguenti criteri:

    alla data del 15 giugno 2020, un numero di nuovi casi di COVID-19 per ogni 100 000 abitanti nei 14 giorni precedenti prossimo o inferiore alla media dell’UE;

    un andamento stabile o in diminuzione dei nuovi casi nel medesimo periodo rispetto ai 14 giorni precedenti; e

    la risposta complessiva alla COVID-19, tenuto conto delle informazioni disponibili su aspetti quali i test, il monitoraggio, il tracciamento dei contatti, il contenimento, le cure e la segnalazione, nonché dell’affidabilità delle informazioni e delle fonti di dati disponibili e, se necessario, del punteggio medio totale relativo a tutte le dimensioni del regolamento sanitario internazionale (RSI). Dovrebbero essere prese in considerazione anche le informazioni fornite dalle delegazioni dell’UE sulla base della lista di controllo allegata alla comunicazione dell’11 giugno 2020.

    3.

    Nel decidere se la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE si applichi a un cittadino di paese terzo, il fattore determinante dovrebbe essere la residenza in un paese terzo per il quale le restrizioni dei viaggi non essenziali sono state revocate (e non la cittadinanza).

    4.

    Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e se del caso aggiornare l’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell’UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui al punto 2.

    Le restrizioni di viaggio possono essere revocate o reintrodotte in tutto o in parte per uno specifico paese terzo già elencato nell’allegato I in funzione dell’evolversi di alcune delle condizioni di cui sopra e, di conseguenza, della mutata valutazione della situazione epidemiologica. In caso di repentino peggioramento della situazione di un paese terzo, il processo decisionale dovrebbe avvenire in tempi rapidi.

    5.

    Se a un paese terzo continuano ad applicarsi le restrizioni temporanee di viaggio, dalla restrizione di viaggio dovrebbero essere esentate le seguenti categorie di persone, a prescindere dallo scopo del viaggio:

    a)

    cittadini dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del TFUE e cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione, nonché i loro familiari (15);

    b)

    cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo (16) e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altre direttive dell’UE o del diritto nazionale, o che sono in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari.

    Tuttavia gli Stati membri possono adottare misure opportune, ad esempio imporre a tali persone di sottoporsi ad autoisolamento o a misure analoghe qualora rientrino da un paese terzo per il quale è mantenuta la restrizione temporanea di viaggio, a condizione che essi impongano gli stessi obblighi ai propri cittadini.

    Inoltre, dovrebbero essere consentiti i viaggi essenziali per le categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all’allegato II.. (17)Gli Stati membri possono introdurre misure di sicurezza supplementari per tali viaggiatori, in particolare se provenienti da una regione ad alto rischio.

    Il Consiglio può riesaminare l’elenco di categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all’allegato II, in stretta consultazione con la Commissione, in funzione di considerazioni di ordine sociale ed economico e della valutazione complessiva dell’evoluzione della situazione epidemiologica, sulla base della metodologia, dei criteri e delle informazioni di cui sopra.

    6.

    Al fine di revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per quanto riguarda i paesi terzi elencati nell’allegato I, si dovrebbe altresì tenere conto, caso per caso e a scadenze regolari, della reciprocità.

    7.

    Uno Stato membro non dovrebbe decidere di revocare la restrizione dei viaggi non essenziali verso l’UE per uno specifico paese terzo prima che la revoca di tale restrizione sia stata coordinata in linea con la presente raccomandazione.

    8.

    Ai fini della presente raccomandazione le persone residenti ad Andorra, Monaco, San Marino e nello Stato della Città del Vaticano/nella Santa Sede dovrebbero essere considerate persone residenti nell’UE.

    9.

    La presente raccomandazione dovrebbe essere attuata da tutti gli Stati membri a tutte le frontiere esterne.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2020

    Per il Consiglio

    La presidente

    A. METELKO-ZGOMBIĆ


    (1)  COM(2020) 115 del 16 marzo 2020.

    (2)  La «zona UE+» include tutti gli Stati membri Schengen (compresi Bulgaria, Cipro, Croazia e Romania) e i quattro Stati associati Schengen, nonché l’Irlanda e il Regno Unito qualora questi ultimi decidano di allinearsi.

    (3)  COM(2020) 148 dell’8 aprile 2020.

    (4)  COM(2020) 222 dell’8 maggio 2020.

    (5)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0417(06)

    (6)  COM(2020) 399 dell’11 giugno 2020.

    (7)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

    (8)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

    (9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (10)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (11)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

    (12)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

    (13)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

    (14)  COM(2020) 399 dell’11 giugno 2020.

    (15)  Definiti agli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

    (16)  Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

    (17)  [Cfr. anche le comunicazioni della Commissione del 16 marzo (COM(2020) 115) e dell’11 giugno 2020 (COM(2020) 399), nonché le linee guida del 30 marzo 2020 (C(2020) 2050 del 30 marzo 2020).]


    ALLEGATO I

    Paesi terzi i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l’UE

    1.

    ALGERIA

    2.

    AUSTRALIA

    3.

    CANADA

    4.

    COREA DEL SUD

    5.

    GEORGIA

    6.

    GIAPPONE

    7.

    MAROCCO

    8.

    MONTENEGRO

    9.

    NUOVA ZELANDA

    10.

    RUANDA

    11.

    SERBIA

    12.

    THAILANDIA

    13.

    TUNISIA

    14.

    URUGUAY

    15.

    CINA (*1)


    (*1)  fatta salva la conferma della reciprocità


    ALLEGATO II

    Categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale:

    i.

    operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell’assistenza agli anziani;

    ii.

    lavoratori frontalieri;

    iii.

    lavoratori stagionali del settore agricolo;

    iv.

    personale del settore dei trasporti;

    v.

    diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali e persone invitate dalle organizzazioni internazionali la cui presenza fisica è necessaria per il buon funzionamento di tali organizzazioni, personale militare, operatori umanitari e della protezione civile nell’esercizio delle proprie funzioni;

    vi.

    passeggeri in transito;

    vii.

    passeggeri in viaggio per motivi familiari imperativi;

    viii.

    marittimi;

    ix.

    persone che necessitano di protezione internazionale o in viaggio per altri motivi umanitari;

    x.

    cittadini di paesi terzi che viaggiano per motivi di studio;

    xi.

    lavoratori di paesi terzi altamente qualificati se il loro lavoro è necessario dal punto di vista economico e non può essere posticipato o svolto all’estero.


    Top