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Document 32019R1375

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1375 della Commissione, del 26 agosto 2019, recante trecentocinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

C/2019/6324

GU L 223 del 27.8.2019, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1375/oj

27.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1375 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2019

recante trecentocinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.

(2)

Il 20 agosto 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è così modificato:

i dati identificativi della voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» sono così modificati:

la voce «BAH AG MOUSSA (alias certi: a) Ag Mossa, b) Ammi Salim). Cittadinanza: maliana. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 14.8.2019.» è sostituita da quanto segue:

«BAH AG MOUSSA (alias certi: a) Ag Mossa, b) Ammi Salim). Data di nascita: a) 1.1.1958, b) 31.12.1952, c) 28.10.1956. Cittadinanza: maliana. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 14.8.2019.»


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