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Document 32019R1353

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1353 della Commissione, del 20 agosto 2019, recante trecentoquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

C/2019/6194

GU L 217 del 20.8.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1353/oj

20.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1353 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2019

recante trecentoquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.

(2)

Il 14 agosto 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due voci all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2019

Per la Commissione

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

1.

«ALI MAYCHOU (Image 1) (alias certi: a) Abderahmane al Maghrebi, b) Abderrahmane le Marocain; alias incerto: Abou Abderahmane Sanhaji). Data di nascita: 25.5.1983. Luogo di nascita: Taza, Marocco. Indirizzo: Mali. Cittadinanza: marocchina. N. passaporto: passaporto marocchino n. V06359364. Numero di identificazione nazionale: carta d'identità marocchina AB704306. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 14.8.2019.»

2.

«BAH AG MOUSSA (alias certi: a) Ag Mossa, b) Ammi Salim). Cittadinanza: maliana. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 14.8.2019.»


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