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Document 32019R0650

    Regolamento (UE) 2019/650 della Commissione, del 24 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/2906

    GU L 110 del 25.4.2019, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/650/oj

    25.4.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 110/21


    REGOLAMENTO (UE) 2019/650 DELLA COMMISSIONE

    del 24 aprile 2019

    che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006, tenendo conto della possibilità di effetti nocivi per la salute associati all'uso dello yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] e delle preparazioni a base di yohimbe negli alimenti nonché della persistente incertezza scientifica, detta sostanza è stata sottoposta a sorveglianza dell'Unione e inserita, con il regolamento (UE) 2015/403 (2), nell'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006.

    (2)

    A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006 entro quattro anni dalla data in cui una sostanza è stata inserita negli elenchi dell'allegato III, parte C, è adottata una decisione con cui si consente l'utilizzazione generalizzata di una sostanza inserita nell'allegato III, parte C, o con cui si inserisce tale sostanza nell'allegato III, parte A o B, a seconda del caso, tenendo in considerazione il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») sugli eventuali fascicoli presentati a fini di valutazione dagli operatori del settore alimentare, o da qualsiasi altra parte interessata, come indicato all'articolo 8, paragrafo 4.

    (3)

    A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione (3), l'Autorità prende in considerazione solo i fascicoli pervenuti entro 18 mesi dall'entrata in vigore di una decisione che inserisce una sostanza nell'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006 quale fascicolo valido ai fini di una decisione, come stabilito nell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006.

    (4)

    In considerazione del fatto che le parti interessate non hanno presentato all'Autorità dati scientifici che dimostrino la sicurezza dello yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] entro il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012, è opportuno inserire lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] e le preparazioni a base di yohimbe nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 1925/2006, il che comporta che sarà vietato il loro uso negli alimenti.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1925/2006.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:

    1)

    nella parte A è aggiunta la seguente voce:

    «Corteccia di yohimbe e sue preparazioni derivanti dallo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]»;

    2)

    nella parte C è soppressa la seguente voce:

    «Corteccia di yohimbe e sue preparazioni derivanti dallo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

    (2)  Regolamento (UE) 2015/403 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie di Ephedra e lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 4).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell'11 aprile 2012, recante norme d'esecuzione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 2).


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