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Document 32019R0411

Regolamento delegato (UE) 2019/411 della Commissione, del 29 novembre 2018, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che definiscono i requisiti tecnici relativi allo sviluppo, alla gestione e al mantenimento del registro elettronico centrale nel settore dei servizi di pagamento e all'accesso alle informazioni ivi contenute (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2018/7666

GU L 73 del 15.3.2019, p. 84–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/411/oj

15.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/84


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/411 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2018

che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che definiscono i requisiti tecnici relativi allo sviluppo, alla gestione e al mantenimento del registro elettronico centrale nel settore dei servizi di pagamento e all'accesso alle informazioni ivi contenute

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366, l'Autorità bancaria europea (ABE) è tenuta a sviluppare, gestire e mantenere un registro elettronico centrale contenente le informazioni notificate dalle autorità competenti conformemente al paragrafo 2 di tale articolo.

(2)

Al fine di garantire che le informazioni incluse nel registro elettronico centrale siano presentate correttamente, l'ABE dovrebbe provvedere affinché il loro inserimento o la loro modifica siano effettuati in modo sicuro. A tal fine l'ABE dovrebbe concedere un accesso personale all'applicazione del registro a membri del personale delle autorità competenti. L'ABE e le autorità competenti che hanno optato per la trasmissione automatica delle informazioni all'ABE dovrebbero garantire l'utilizzo di tecniche di cifratura sicure e proporzionate ai punti finali e nell'intero corso della trasmissione delle informazioni.

(3)

Dato che è necessario che il registro elettronico centrale contenga informazioni coerenti e standardizzate, presentate nello stesso formato, per tutti gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica stabiliti nell'Unione, l'applicazione del registro dovrebbe convalidare i dati prima della pubblicazione di qualsiasi informazione inserita o modificata dalle autorità competenti.

(4)

È necessario garantire l'autenticità, l'integrità e la non disconoscibilità delle informazioni contenute nel registro elettronico centrale. L'ABE dovrebbe pertanto assicurare che le informazioni siano conservate in modo sicuro e che le informazioni inserite o modificate siano state registrate correttamente.

(5)

Al fine di consentire agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate di utilizzare il registro elettronico centrale in maniera efficiente, è necessario che l'applicazione del registro sia sviluppata così da funzionare in modo affidabile ed essere accessibile senza interruzioni.

(6)

È auspicabile che gli utenti del registro elettronico centrale possano avvalersi di modalità di ricerca delle informazioni efficienti. È pertanto opportuno prevedere una serie di criteri di ricerca.

(7)

Al fine di soddisfare le esigenze degli operatori del settore dei pagamenti, l'ABE dovrebbe garantire che il contenuto del registro sia scaricabile tramite un file standardizzato, nel quale tutte le parti interessate potrebbero cercare automaticamente le informazioni.

(8)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

(9)

L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Utenti interni del registro

1.   Ai fini del presente regolamento è utente interno il membro del personale di un'autorità competente che è responsabile di inserire e modificare manualmente le informazioni nel registro elettronico centrale dell'Autorità bancaria europea (ABE) (nel seguito «il registro elettronico centrale»).

2.   Ciascuna autorità competente designa almeno due membri del proprio personale come utenti interni.

3.   Le autorità competenti comunicano all'ABE l'identità delle persone di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

Gestione del registro

L'ABE gestisce l'elenco degli utenti interni, fornisce agli utenti interni gli elementi di autenticazione e presta assistenza tecnica alle autorità competenti.

Articolo 3

Accesso degli utenti interni

1.   L'applicazione del registro elettronico centrale è accessibile agli utenti interni soltanto mediante un'autenticazione a due fattori.

2.   L'ABE fornisce agli utenti interni un nome utente e una password di default e le altre credenziali di sicurezza che permettono loro di accedere all'applicazione del registro elettronico centrale.

3.   Gli utenti interni sono tenuti a modificare il nome utente e la password di default al loro primo log-in nell'applicazione del registro elettronico centrale.

4.   L'ABE assicura che il metodo di autenticazione applicato consenta l'identificazione di ciascun utente interno.

5.   L'ABE assicura che l'applicazione del registro elettronico centrale non consenta che le informazioni siano inserite o modificate da persone che non hanno accesso all'applicazione del registro o che non hanno le necessarie autorizzazioni.

Articolo 4

Utenti pubblici

1.   Ai fini del presente regolamento sono utenti pubblici del registro elettronico centrale gli utenti dei servizi di pagamento ed altre parti interessate, che hanno accesso al registro elettronico centrale attraverso il sito web dell'ABE.

2.   Gli utenti pubblici sono in grado di accedere al registro elettronico centrale senza usare credenziali di accesso.

3.   L'accesso degli utenti pubblici al registro elettronico centrale consente loro unicamente di leggere, cercare e scaricare le informazioni contenute nel registro. Gli utenti pubblici non hanno il diritto di modificare il contenuto del registro.

4.   Quando gli utenti pubblici accedono al registro elettronico centrale, il sito web dell'ABE presenta i criteri di ricerca di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

CAPO 2

TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ALL'ABE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 5

Trasmissione delle informazioni all'ABE da parte delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti trasmettono all'ABE le informazioni da inserire nel registro elettronico centrale manualmente attraverso un'interfaccia utente web o automaticamente attraverso un'interfaccia tra applicazioni.

2.   Le autorità competenti informano l'ABE della modalità preferita per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Le autorità competenti che hanno informato l'ABE che la modalità da loro preferita è la trasmissione automatica delle informazioni sono autorizzate a trasmettere le informazioni manualmente solo previa notifica all'ABE.

4.   Le autorità competenti forniscono all'ABE un collegamento ipertestuale al rispettivo registro pubblico nazionale. L'ABE pubblica tali collegamenti ipertestuali nel registro elettronico centrale.

Articolo 6

Inserimento e modifica manuali delle informazioni

1.   Le autorità competenti che hanno optato per la trasmissione manuale delle informazioni all'ABE inseriscono o modificano le informazioni relative al rispettivo Stato membro nell'applicazione web del registro elettronico centrale. Le informazioni sono inserite nel formato di cui all'articolo 1, paragrafi da 2 a 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/410 della Commissione (3).

2.   Le informazioni inserite o modificate manualmente sono pubblicate nel registro elettronico centrale dopo essere state convalidate dall'applicazione di detto registro conformemente all'articolo 8.

3.   Quando non sono convalidate dall'applicazione del registro elettronico centrale, le informazioni inserite o modificate manualmente sono respinte e non sono pubblicate. L'utente interno effettua nuovamente l'inserimento o la modifica utilizzando le informazioni corrette.

4.   L'ABE include data e ora nelle informazioni inserite o modificate manualmente nel registro elettronico centrale. Tale data e ora corrispondono al momento dell'ultima modifica del registro.

5.   Le autorità competenti assicurano che tutte le modifiche del contenuto dei registri pubblici nazionali relative al rilascio o alla revoca dell'autorizzazione o della registrazione siano inserite nel registro elettronico centrale dell'ABE il giorno stesso.

Articolo 7

Trasmissione automatica delle informazioni

1.   Le autorità competenti che hanno optato per la trasmissione automatica all'ABE trasmettono le informazioni direttamente dall'applicazione del rispettivo registro pubblico nazionale all'applicazione del registro elettronico centrale.

2.   L'ABE e le autorità competenti provvedono alla trasmissione sicura delle informazioni tra le applicazioni dei rispettivi registri, utilizzando tecniche di cifratura solide e ampiamente riconosciute, al fine di garantire l'autenticità, l'integrità e la non disconoscibilità delle informazioni trasmesse.

3.   Le autorità competenti trasmettono all'ABE in un unico file batch caratterizzato da uno standard e un formato strutturato comuni (nel seguito «il file batch») l'insieme delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafi da 2 a 9, del regolamento di esecuzione (UE)2019/410 contenute nel rispettivo registro pubblico nazionale.

4.   Nei giorni in cui il contenuto del registro pubblico nazionale è modificato, la trasmissione del file batch è effettuata almeno una volta al giorno.

5.   Le autorità competenti che modificano il contenuto del registro pubblico nazionale in relazione al rilascio o alla revoca dell'autorizzazione o della registrazione e non sono in grado di trasmettere tali modifiche automaticamente le inseriscono manualmente il giorno stesso.

6.   L'ABE consente alle autorità competenti di trasmettere il file batch una volta al giorno, indipendentemente dal fatto che il contenuto del rispettivo registro pubblico nazionale sia stato modificato o meno.

7.   Le informazioni trasmesse automaticamente al registro elettronico centrale sono pubblicate nel registro non appena possibile dopo che il file batch è stato elaborato e convalidato dall'applicazione del registro elettronico centrale conformemente all'articolo 8 ed entro e non oltre la fine del giorno in cui il file batch è stato elaborato e convalidato. Tutte le informazioni precedentemente trasmesse o inserite manualmente da un'autorità competente che sono pubblicate nel registro elettronico centrale sono sostituite dalle informazioni trasmesse successivamente da tale autorità competente.

8.   L'ABE non consente alle autorità competenti di trasmettere un nuovo file batch prima di aver ricevuto l'esito della convalida del file batch trasmesso in precedenza.

9.   Quando le informazioni trasmesse automaticamente non sono convalidate dall'applicazione del registro elettronico centrale, l'insieme di informazioni contenute nel file batch è respinto e non è pubblicato nel registro.

10.   L'ABE include data e ora nelle informazioni trasmesse automaticamente all'applicazione del registro elettronico centrale. Tale data e ora corrispondono al momento dell'ultima sincronizzazione tra il registro elettronico centrale e i registri pubblici nazionali.

Articolo 8

Convalida delle informazioni

1.   L'applicazione del registro elettronico centrale convalida le informazioni trasmesse all'ABE dalle autorità competenti al fine di garantirne la completezza ed evitare ridondanze.

2.   Al fine di garantire la completezza delle informazioni, l'applicazione del registro elettronico centrale convalida i dati inseriti nei campi compilati dalle autorità competenti o trasmessi dalle autorità competenti all'ABE, ad eccezione di quelli del campo relativo alla denominazione commerciale della persona fisica o giuridica.

3.   Per evitare ridondanze nelle informazioni, l'applicazione del registro elettronico centrale convalida i dati inseriti in ciascuno dei seguenti campi:

a)

per gli istituti di pagamento, le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di esenzione a norma dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di informazione sui conti, gli istituti di moneta elettronica, le persone giuridiche che beneficiano di deroga a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 23, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e le persone la cui autorizzazione o registrazione è stata revocata:

i)

il numero identificativo nazionale;

ii)

il tipo di persona fisica o giuridica di cui all'articolo 1, paragrafi da 2 a 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/410;

iii)

la data di autorizzazione o registrazione;

b)

per gli agenti degli istituti di pagamento, delle persone fisiche o giuridiche che beneficiano di esenzione a norma dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366, dei prestatori di servizi di informazione sui conti, degli istituti di moneta elettronica e delle persone giuridiche che beneficiano di deroga a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE:

i)

il numero identificativo nazionale dell'agente;

ii)

il numero identificativo nazionale della persona fisica o giuridica per conto della quale l'agente fornisce servizi di pagamento;

iii)

la data di registrazione;

c)

per i prestatori di servizi che prestano i servizi di cui all'articolo 3, lettera k), punti i) e ii), e lettera l), della direttiva (UE) 2015/2366:

i)

il numero identificativo nazionale del prestatore di servizi;

ii)

l'esclusione in applicazione della quale il prestatore di servizi esercita attività;

iii)

la data di registrazione.

4.   Se la posizione in termini di autorizzazione o registrazione di una persona fisica o giuridica che si avvale di agenti che prestano servizi di pagamento per suo conto è cambiata da «autorizzata» o «registrata» a «revocata», l'applicazione del registro elettronico centrale non convalida i dati relativi agli agenti collegati a tale persona.

5.   Le autorità competenti ricevono una risposta dall'applicazione del registro elettronico centrale in merito all'esito della convalida dei dati non appena possibile, in maniera chiara e inequivocabile. L'esito della convalida dei dati comprende anche l'indicazione della variazione percentuale del contenuto delle informazioni precedentemente trasmesse.

6.   Se le informazioni trasmesse non superano il processo di convalida, l'ABE include nella risposta alle autorità competenti tutti i motivi del respingimento.

7.   In caso di mancata convalida, se le modifiche del contenuto del registro pubblico nazionale sono relative al rilascio o alla revoca dell'autorizzazione o della registrazione, entro la fine del giorno della mancata convalida le autorità competenti che trasmettono le informazioni automaticamente trasmettono un file batch corretto o aggiornato con l'insieme delle informazioni o inseriscono manualmente le nuove modifiche apportate al contenuto del registro pubblico nazionale in relazione al rilascio o alla revoca dell'autorizzazione o della registrazione.

8.   Ai fini della convalida dei numeri identificativi nazionali le autorità competenti comunicano all'ABE i tipi e i formati dei numeri identificativi nazionali utilizzati nel rispettivo registro nazionale.

9.   L'applicazione del registro elettronico centrale consente alle autorità competenti di inserire un agente più di una volta nel registro, qualora l'agente fornisca servizi di pagamento per conto di più di una persona fisica o giuridica. Ogni inserimento è trattato come una registrazione distinta.

Articolo 9

Informazioni riguardanti gli agenti

1.   L'ABE e le autorità competenti provvedono affinché gli agenti inseriti nel registro elettronico centrale siano collegati alla persona fisica o giuridica per conto della quale prestano servizi di pagamento.

2.   Se la posizione in termini di autorizzazione o registrazione di una persona fisica o giuridica che si avvale di agenti che prestano servizi di pagamento per suo conto è cambiata da «autorizzata» o «registrata» a «revocata», la posizione degli agenti collegati a tale persona fisica o giuridica cambia da «attivo» a «inattivo».

Articolo 10

Responsabilità delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti sono responsabili della correttezza delle informazioni inserite manualmente o trasmesse automaticamente all'applicazione del registro elettronico centrale che riguardano le persone fisiche o giuridiche da esse autorizzate o registrate nonché gli agenti e i prestatori di servizi che prestano i servizi di cui all'articolo 3, lettera k), punti i) e ii), e lettera l), della direttiva (UE) 2015/2366 iscritti nel rispettivo registro pubblico nazionale.

2.   L'applicazione del registro elettronico centrale consente agli utenti interni e alle applicazioni dei registri pubblici nazionali di inserire o modificare le informazioni per le quali sono responsabili le rispettive autorità competenti.

3.   Le autorità competenti non sono in grado di modificare le informazioni per le quali sono responsabili altre autorità competenti.

4.   Le autorità competenti non sono in grado di inserire informazioni riguardanti gli istituti di pagamento, le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di esenzione a norma dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366 e i loro agenti, i prestatori di servizi di informazione sui conti, gli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 23, della direttiva 2013/36/UE, gli istituti di moneta elettronica, le persone giuridiche che beneficiano di deroga a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE e i loro agenti, e i prestatori di servizi che prestano i servizi di cui all'articolo 3, lettera k), punti i) e ii), e lettera l), della direttiva (UE) 2015/2366 stabiliti in un altro Stato membro ospitante.

CAPO 3

REQUISITI NON FUNZIONALI

Articolo 11

Requisiti di sicurezza

1.   I dati dell'applicazione del registro elettronico centrale sono soggetti a backup e le copie di backup sono conservate ai fini del ripristino in caso di disastro.

2.   Se sono rilevati problemi di sicurezza, l'ABE è in grado di arrestare immediatamente l'applicazione del registro elettronico centrale e di impedire ogni accesso al server.

3.   In caso di crash l'applicazione del registro elettronico centrale è in grado di ripristinare l'operatività senza indebito ritardo e proseguire il suo normale funzionamento.

4.   Nel caso in cui non funzioni e non possa elaborare i file batch trasmessi dalle autorità competenti, l'applicazione del registro elettronico centrale elabora i file più recenti trasmessi da ciascuna autorità competente una volta ripristinato il normale funzionamento.

5.   L'ABE informa le autorità competenti di qualsiasi malfunzionamento o periodo di non funzionamento dell'applicazione del registro elettronico centrale.

6.   Quando il malfunzionamento dell'applicazione del registro elettronico centrale ha inciso sull'elaborazione di un file batch trasmesso da un'autorità competente, l'ABE chiede all'autorità competente di presentare un nuovo file batch. Se non è in grado di presentarlo, l'autorità competente chiede all'ABE di ripristinare i dati nella versione presentata nell'ultimo file batch convalidato prima del malfunzionamento.

7.   L'ABE sviluppa il registro secondo le norme internazionali di sicurezza informatica.

Articolo 12

Requisiti di disponibilità e performance

1.   Il registro elettronico centrale è in grado di accogliere la prima serie di dati attualmente esistenti nei registri pubblici tenuti dalle autorità competenti.

2.   L'applicazione del registro elettronico centrale è in grado di far fronte a un aumento del volume di informazioni ricevute dalle autorità competenti. Tale aumento non ha alcuna incidenza sulla disponibilità del registro.

3.   L'ABE assicura che, in caso di malfunzionamento dell'applicazione, il registro elettronico centrale torni disponibile immediatamente dopo il ripristino del normale funzionamento.

4.   La trasmissione automatica delle informazioni di cui all'articolo 7 non pregiudica la disponibilità del registro elettronico centrale.

5.   L'ABE informa gli utenti pubblici dell'indisponibilità del registro elettronico centrale nonché delle ragioni di tale indisponibilità e del ripristino del funzionamento del registro pubblicando le relative informazioni sul proprio sito web.

Articolo 13

Requisiti di mantenimento e supporto

1.   L'ABE vigila sul funzionamento dell'applicazione del registro, ne analizza la performance e, se necessario, introduce le modifiche volte a garantire che l'applicazione sia conforme ai requisiti del presente regolamento.

2.   L'ABE vigila sulla trasmissione regolare e sull'aggiornamento delle informazioni contenute nel registro elettronico centrale da parte delle autorità competenti.

3.   L'ABE riesamina periodicamente l'adeguatezza dei requisiti non funzionali di cui al presente capo.

4.   L'ABE fornisce un supporto alle autorità competenti in relazione al funzionamento del registro elettronico centrale. A tal fine l'ABE crea nell'applicazione del registro una funzionalità che consente alle autorità competenti di introdurre domande. L'ABE inserisce tali domande in una lista d'attesa.

5.   L'ABE risponde alle domande di cui al paragrafo 4 senza indebito ritardo entro la fine del giorno in cui sono state introdotte. L'ABE risponde alle domande secondo l'ordine di ricevimento.

6.   L'ABE mette a disposizione delle autorità competenti un ambiente di prova e un supporto per tale ambiente tecnico.

7.   L'ABE stabilisce un canale dedicato per la comunicazione di incidenti relativi al funzionamento del registro elettronico centrale.

Articolo 14

Traccia di audit

1.   Il registro elettronico centrale consente la registrazione di tutte le informazioni trasmesse dalle autorità competenti all'ABE.

2.   Il registro elettronico centrale consente di registrare tutte le azioni manuali o automatiche effettuate, rispettivamente, dalle applicazioni dei registri pubblici nazionali o da utenti interni nonché il momento in cui tali azioni sono state effettuate.

3.   L'ABE è in grado di accedere ai dati registrati a norma dei paragrafi 1 e 2.

4.   Dai dati registrati a norma dei paragrafi 1 e 2 l'ABE è in grado di estrarre relazioni che le consentono di monitorare e interpretare le informazioni trasmesse dalle autorità competenti.

CAPO 4

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Articolo 15

Ricerca delle informazioni

1.   Il registro elettronico centrale consente agli utenti di cercare informazioni al suo interno in base a vari criteri di ricerca, tra cui:

a)

il tipo di persona fisica o giuridica di cui all'articolo 1, paragrafi da 2 a 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/410;

b)

il nome della persona fisica o giuridica;

c)

il numero identificativo nazionale della persona fisica o giuridica;

d)

il nome dell'autorità competente responsabile della gestione del registro pubblico nazionale;

e)

il paese in cui è stabilita la persona fisica o giuridica;

f)

la città in cui è stabilita la persona fisica o giuridica;

g)

i servizi di pagamento e i servizi di moneta elettronica forniti;

h)

lo Stato membro ospitante in cui l'istituto di pagamento, l'istituto di moneta elettronica o il prestatore di servizi di informazione sui conti autorizzato o registrato presta servizi o ha comunicato l'intenzione di prestare servizi;

i)

i servizi di pagamento e di moneta elettronica prestati nello Stato membro ospitante;

j)

la posizione in termini di autorizzazione o registrazione;

k)

la data dell'autorizzazione o della registrazione;

l)

la data della revoca dell'autorizzazione o della registrazione.

2.   Il registro elettronico centrale esegue la ricerca di informazioni quando è compilato almeno uno dei criteri di ricerca.

3.   Il registro elettronico centrale consente agli utenti di utilizzare qualsiasi combinazione dei criteri di cui al paragrafo 1.

4.   Il registro elettronico centrale consente agli utenti di selezionare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d), e) e j), da un menu a tendina.

5.   Il registro elettronico centrale consente agli utenti di selezionare i criteri di ricerca di cui al paragrafo 1, lettere g), h) e i), da un menu a scelta multipla.

6.   L'ABE garantisce che, per aumentare l'ampiezza della ricerca, gli utenti possano effettuare ricerche utilizzando simboli o segni per sostituire singoli caratteri e/o parole (ricerche con carattere jolly).

7.   L'ABE informa gli utenti del registro del modo in cui utilizzare i simboli di cui al paragrafo 6 pubblicando tali informazioni sul suo sito web.

Articolo 16

Visualizzazione dei risultati della ricerca

1.   Il registro elettronico centrale visualizza come risultati della ricerca tutte le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i criteri di ricerca compilati dall'utente.

2.   Le informazioni visualizzate riguardanti le persone fisiche e giuridiche comprendono i seguenti elementi:

a)

il nome della persona;

b)

il numero identificativo nazionale della persona;

c)

il paese in cui la persona è stabilita;

d)

la città in cui la persona è stabilita;

e)

il tipo di persona fisica o giuridica di cui all'articolo 1, paragrafi da 2 a 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/410;

f)

i servizi di pagamento e i servizi di moneta elettronica forniti.

3.   Alla selezione del nome di una data persona fisica o giuridica dai risultati di ricerca visualizzati, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafi da 2 a 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/410 sono visualizzate per la persona in questione, comprese l'ultima data e ora inserite dall'ABE.

4.   Gli agenti sono visualizzati sia come registrazione distinta che come parte della registrazione della persona fisica o giuridica per conto della quale essi prestano servizi di pagamento.

5.   L'ABE presenta correttamente nel registro elettronico centrale le informazioni trasmesse dalle autorità competenti e garantisce che le informazioni presentate siano complete.

Articolo 17

Scaricamento di informazioni

1.   L'ABE mette a disposizione il contenuto del registro elettronico centrale ai fini dello scaricamento manuale e automatico da parte degli utenti pubblici del registro, tramite copia in un file standardizzato.

2.   L'ABE aggiorna il file standardizzato di cui al paragrafo 1 almeno due volte al giorno ad intervalli di tempo predeterminati. L'ABE pubblica gli intervalli di tempo predeterminati per tali aggiornamenti.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/410 della Commissione, del 29 novembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i dettagli e la struttura delle informazioni in materia di servizi di pagamento che le autorità competenti devono notificare all'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


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