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Document 32019R0289
Commission Regulation (EU) 2019/289 of 19 February 2019 amending Regulation (EU) No 702/2014 declaring certain categories of aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union (Text with EEA relevance.)
Regolamento (UE) 2019/289 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento (UE) 2019/289 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/1104
GU L 48 del 20.2.2019, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/289 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1588 (2),
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (3) dichiara che alcune categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono esentate dall'obbligo di notifica alla Commissione prima della concessione. |
(2) |
Le norme in materia di aiuti di Stato stabilite agli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in seguito «il trattato») si applicano al sostegno fornito ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ad eccezione dei pagamenti e dei finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato. |
(3) |
In virtù dell'articolo 42 del trattato, le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano pertanto al sostegno allo sviluppo rurale relativo alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli. |
(4) |
Tuttavia le norme in materia di aiuti di Stato si applicano al sostegno allo sviluppo rurale per le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato, per quanto riguarda sia la parte cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sia i finanziamenti nazionali integrativi. |
(5) |
Le disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 sono state pertanto allineate a quelle del regolamento (UE) n. 1305/2013 nell'ambito dell'ultima revisione delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato nel 2014, al fine di semplificare le procedure relative agli aiuti di Stato applicabili al sostegno allo sviluppo rurale per il settore forestale e le attività non agricole nelle zone rurali. |
(6) |
L'entrata in vigore, il 1o gennaio 2018, del regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che ha modificato alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 riprese nel regolamento (UE) n. 702/2014, ha influito sull'allineamento delle norme tra il regolamento (UE) n. 702/2014 e il regolamento (UE) n. 1305/2013. |
(7) |
Di conseguenza le condizioni per l'esenzione degli aiuti di Stato contenute negli articoli 32, 33, 35, da 38 a 41 e da 44 a 48 del regolamento (UE) n. 702/2014 non corrispondono più interamente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013. È pertanto opportuno adeguare tali norme nella misura necessaria a mantenere la possibilità di esentare il sostegno allo sviluppo rurale dall'obbligo di notifica in modo analogo a quanto avvenuto finora. |
(8) |
L'articolo 1, paragrafo 5, lettere a) e b), dovrebbe essere allineato all'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (6), quale modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 (7). |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 702/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 702/2014 è così modificato:
(1) |
all'articolo 1, paragrafo 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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(2) |
All'articolo 6, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera j):
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(3) |
L'articolo 32 è così modificato:
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(4) |
L'articolo 33 è così modificato:
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(5) |
L'articolo 35 è così modificato:
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(6) |
L'articolo 38, paragrafo 2, è così modificato:
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(7) |
All'articolo 39, paragrafo 4, è aggiunto il seguente terzo comma: «Gli aiuti cofinanziati nell'ambito del FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti cofinanziati possono essere versati all'autorità di gestione di cui all'articolo 65, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.» |
(8) |
L'articolo 40 è così modificato:
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(9) |
L'articolo 41 è così modificato:
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(10) |
L'articolo 44 è così modificato:
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(11) |
L'articolo 45 è così modificato:
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(12) |
All'articolo 46, paragrafo 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza o all'autorità di gestione di cui all'articolo 65, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.» |
(13) |
L'articolo 47, paragrafo 3, è così modificato:
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(14) |
L'articolo 48 è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.
(2) GU C 421 del 21.11.2018, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(5) Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).
(6) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1).