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Document 32019R0289

    Regolamento (UE) 2019/289 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/1104

    GU L 48 del 20.2.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/289/oj

    20.2.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 48/1


    REGOLAMENTO (UE) 2019/289 DELLA COMMISSIONE

    del 19 febbraio 2019

    che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

    visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),

    previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1588 (2),

    previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (3) dichiara che alcune categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono esentate dall'obbligo di notifica alla Commissione prima della concessione.

    (2)

    Le norme in materia di aiuti di Stato stabilite agli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in seguito «il trattato») si applicano al sostegno fornito ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ad eccezione dei pagamenti e dei finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

    (3)

    In virtù dell'articolo 42 del trattato, le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano pertanto al sostegno allo sviluppo rurale relativo alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli.

    (4)

    Tuttavia le norme in materia di aiuti di Stato si applicano al sostegno allo sviluppo rurale per le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato, per quanto riguarda sia la parte cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sia i finanziamenti nazionali integrativi.

    (5)

    Le disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 sono state pertanto allineate a quelle del regolamento (UE) n. 1305/2013 nell'ambito dell'ultima revisione delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato nel 2014, al fine di semplificare le procedure relative agli aiuti di Stato applicabili al sostegno allo sviluppo rurale per il settore forestale e le attività non agricole nelle zone rurali.

    (6)

    L'entrata in vigore, il 1o gennaio 2018, del regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che ha modificato alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 riprese nel regolamento (UE) n. 702/2014, ha influito sull'allineamento delle norme tra il regolamento (UE) n. 702/2014 e il regolamento (UE) n. 1305/2013.

    (7)

    Di conseguenza le condizioni per l'esenzione degli aiuti di Stato contenute negli articoli 32, 33, 35, da 38 a 41 e da 44 a 48 del regolamento (UE) n. 702/2014 non corrispondono più interamente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013. È pertanto opportuno adeguare tali norme nella misura necessaria a mantenere la possibilità di esentare il sostegno allo sviluppo rurale dall'obbligo di notifica in modo analogo a quanto avvenuto finora.

    (8)

    L'articolo 1, paragrafo 5, lettere a) e b), dovrebbe essere allineato all'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (6), quale modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 (7).

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 702/2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 702/2014 è così modificato:

    (1)

    all'articolo 1, paragrafo 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

    b)

    agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa di cui alla lettera a)».

    (2)

    All'articolo 6, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera j):

    «j)

    aiuti per la partecipazione degli agricoltori in attività a regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, laddove siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 48.»

    (3)

    L'articolo 32 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 8, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili:»;

    b)

    al paragrafo 9 è aggiunto il seguente secondo comma:

    «Il primo comma non si applica agli aiuti concessi sotto forma di strumenti finanziari.»

    (4)

    L'articolo 33 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli aiuti ai sistemi agroforestali finanziano i costi di allestimento, rigenerazione o rinnovamento e un premio annuale per ettaro.»;

    b)

    al paragrafo 5, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti ai sistemi agroforestali connessi alle operazioni di investimento finanziario finanziano i seguenti costi ammissibili:»;

    c)

    al paragrafo 6 è aggiunto il seguente secondo comma:

    «Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.»;

    d)

    il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.   Sono ammissibili i seguenti costi per l'allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali:

    a)

    i costi per l'impianto di alberi, compresi i costi del materiale da impianto, l'impianto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;

    b)

    i costi per convertire foreste o terreni boschivi esistenti, compresi i costi per l'abbattimento di alberi, di diradamento e potatura e di protezione contro gli animali da pascolo;

    c)

    altri costi direttamente connessi all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale quali costi per studi di fattibilità, per il piano di allestimento, per l'esame, la preparazione e la protezione del suolo;

    d)

    i costi dei sistemi silvopastorali, in particolare il pascolo, i costi di irrigazione e dei dispositivi di protezione;

    e)

    i costi dei trattamenti necessari connessi all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale, compresi irrigazione e taglio;

    f)

    i costi di reimpianto durante il primo anno successivo all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale.»;

    e)

    al paragrafo 9, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Gli Stati membri determinano il numero minimo e massimo di alberi per ettaro tenendo conto dei seguenti fattori:»;

    f)

    al paragrafo 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    all'80 % dei costi ammissibili per le operazioni di investimento e dei costi per l'allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di cui ai paragrafi 5 e 7; e».

    (5)

    L'articolo 35 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 5 è aggiunto il seguente secondo comma:

    «Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.»;

    b)

    al paragrafo 6, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:»;

    c)

    al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.»

    (6)

    L'articolo 38, paragrafo 2, è così modificato:

    a)

    al primo comma è aggiunta la seconda frase seguente:

    «Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento.»;

    b)

    è aggiunto il quarto comma seguente:

    «Gli aiuti a favore di progetti dimostrativi cofinanziati nell'ambito del FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti, e forniti sotto forma di strumenti finanziari, possono coprire costi ammissibili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera b), a condizione che tali costi siano pienamente ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che gli aiuti siano identici alla misura soggiacente inclusa nel programma di sviluppo rurale approvato a norma di detto regolamento.»

    (7)

    All'articolo 39, paragrafo 4, è aggiunto il seguente terzo comma:

    «Gli aiuti cofinanziati nell'ambito del FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti cofinanziati possono essere versati all'autorità di gestione di cui all'articolo 65, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.»

    (8)

    L'articolo 40 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 4 è aggiunto il seguente secondo comma:

    «Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.»;

    b)

    al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:»;

    c)

    al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.»

    (9)

    L'articolo 41 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 4 è aggiunto il seguente secondo comma:

    «Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.»;

    b)

    al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:»;

    c)

    al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.»;

    d)

    al paragrafo 9, il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

    «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, si applicano le seguenti condizioni:

    a)

    gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia rispettano le norme minime in materia di efficienza energetica qualora norme di questo tipo esistano a livello nazionale;

    b)

    gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa non sono ammissibili agli aiuti, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica determinata dagli Stati membri;

    c)

    gli aiuti ai progetti di investimento bioenergetici si limitano alle bioenergie che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dalla legislazione dell'Unione, compreso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE.»

    (10)

    L'articolo 44 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 5 è aggiunto il seguente secondo comma:

    «Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.»;

    b)

    al paragrafo 7, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:»;

    c)

    al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.»

    (11)

    L'articolo 45 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 6 è aggiunto il seguente terzo comma:

    «Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.»;

    b)

    al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «L'aiuto è versato in almeno due rate.»

    (12)

    All'articolo 46, paragrafo 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

    «Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza o all'autorità di gestione di cui all'articolo 65, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.»

    (13)

    L'articolo 47, paragrafo 3, è così modificato:

    a)

    al primo comma è aggiunta la seguente seconda frase:

    «Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento.»;

    b)

    è aggiunto il seguente terzo comma:

    «Gli aiuti a favore di progetti dimostrativi forniti sotto forma di strumenti finanziari possono coprire costi ammissibili diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera b), a condizione che tali costi siano pienamente ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.»

    (14)

    L'articolo 48 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli aiuti per la nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, di agricoltori in attività e associazioni di agricoltori operanti in qualità di PMI a regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I del presente regolamento.»;

    b)

    al paragrafo 6 è aggiunto il seguente secondo comma:

    «Se la prima partecipazione al regime di qualità è iniziata prima della presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione e la data della domanda di sostegno.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

    (2)  GU C 421 del 21.11.2018, pag. 1.

    (3)  Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

    (5)  Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).

    (6)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1).


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