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Document 32019D1737
Council Decision (CFSP) 2019/1737 of 17 October 2019 amending Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
Decisione (PESC) 2019/1737 del Consiglio del 17 ottobre 2019 recante modifica della decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana
Decisione (PESC) 2019/1737 del Consiglio del 17 ottobre 2019 recante modifica della decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana
ST/12330/2019/INIT
GU L 265 del 18.10.2019, p. 7–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 265/7 |
DECISIONE (PESC) 2019/1737 DEL CONSIGLIO
del 17 ottobre 2019
recante modifica della decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana, attuando l’embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(2) |
Il 12 settembre 2019 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2488 (2019) che estende le deroghe concernenti l’embargo sulle armi. |
(3) |
È opportuno aggiungere una disposizione alla decisione 2013/798/PESC che precisi che il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i loro compiti a norma della presente decisione. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/798/PESC è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. L’articolo 1 non si applica:
2. Gli Stati membri informano il comitato almeno 20 giorni prima della consegna di qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, secondo quanto consentito dal paragrafo 1, lettere d), f) e g). 3. Gli Stati membri fanno in modo che tutte le notifiche e le richieste di deroga al comitato includano:
|
2) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 septies 1. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone, solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato. 3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come “titolari del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.». (*1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)." |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
T. TUPPURAINEN
(1) Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51).