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Document 32018R0848R(08)

    Rettifica del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 150 del 14 giugno 2018)

    GU L 7 del 11.1.2021, p. 53–53 (ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 7 del 11.1.2021, p. 53–54 (BG, DA, GA)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/corrigendum/2021-01-11/oj

    11.1.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 7/53


    Rettifica del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

    ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 150 del 14 giugno 2018 )

    1)

    Pagina 37, articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c),

    anziché:

    «b)

    soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:

    i)

    meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico, e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente regolamento; e

    ii)

    gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;

    c)

    nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché:

    i)

    il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;

    ii)

    nella denominazione di vendita il termine di cui al paragrafo 1 si riferisca chiaramente a un altro ingrediente biologico e diverso dall’ingrediente principale;

    iii)

    tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici; e

    iv)

    gli alimenti siano conformi all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3.»,

    leggasi:

    «b)

    soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:

    i)

    meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente regolamento; e

    ii)

    gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, ad eccezione delle norme sull’uso limitato di ingredienti agricoli non biologici di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;

    c)

    nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché:

    i)

    il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;

    ii)

    nella denominazione di vendita il termine di cui al paragrafo 1 si riferisca chiaramente a un altro ingrediente biologico e diverso dall’ingrediente principale;

    iii)

    tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici; e

    iv)

    gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, ad eccezione delle norme sull’uso limitato di ingredienti agricoli non biologici di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3.».

    2)

    Pagina 38, articolo 30, paragrafo 6, lettera a),

    anziché:

    «a)

    i mangimi trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parti II, III e V, e alle norme specifiche stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;»

    leggasi:

    «a)

    i mangimi trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parti II, III e V, e alle norme specifiche stabilite conformemente all’articolo 17, paragrafo 3;».


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