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Document 32018R0848R(05)

    Rettifica del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018)

    ST/15737/2018/INIT

    GU L 305 del 26.11.2019, p. 59–61 (ES, DE, SV)
    GU L 305 del 26.11.2019, p. 59–59 (BG, CS, DA, ET, EL, EN, FR, GA, HR, LV, LT, MT, NL, PL, RO, SK, SL, FI)
    GU L 305 del 26.11.2019, p. 59–62 (IT, PT)
    GU L 305 del 26.11.2019, p. 59–79 (HU)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/corrigendum/2019-11-26/oj

    26.11.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 305/59


    Rettifica del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

    ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 150 del 14 giugno 2018 )

    1.

    Pagina 4, considerando 23:

    anziché:

    «(23)

    L’uso di radiazioni ionizzanti, clonazione animale e animali poliploidi artificialmente indotti od organismi geneticamente modificati (“OGM”), nonché prodotti derivati od ottenuti da OGM, è incompatibile con il concetto di produzione biologica …»

    leggasi:

    «(23)

    L’uso di radiazioni ionizzanti, clonazione animale e animali poliploidi artificialmente indotti od organismi geneticamente modificati (“OGM”), nonché prodotti ottenuti da OGM o ottenuti con OGM, è incompatibile con il concetto di produzione biologica …».

    2.

    Pagina 12, considerando 82:

    anziché:

    «(82)

    La produzione biologica risulta credibile solo se accompagnata da verifiche e controlli efficaci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.»

    leggasi:

    «(82)

    La produzione biologica risulta credibile solo se accompagnata da verifiche e controlli efficaci in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione.».

    3.

    Pagina 18, articolo 3, punto 9):

    anziché:

    «9)

    «unità di produzione»: tutte le risorse di un’azienda, inclusi i locali di produzione primaria, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all’aperto, i locali di stabulazione o parti di essi, gli alveari, gli stagni piscicoli, …»

    leggasi:

    «9)

    “unità di produzione”: tutte le risorse di un’azienda, inclusi i locali di produzione primaria, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all’aperto, i locali di stabulazione o parti di essi, le arnie, gli stagni piscicoli, …»

    4.

    Pagina 21, articolo 3, punto 59):

    anziché:

    «59)

    “derivato da OGM”: derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;»

    leggasi:

    «59)

    “ottenuto da OGM”: ottenuto interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;».

    5.

    Pagina 21, articolo 3, punto 60):

    anziché:

    «(60)

    “ottenuto da OGM”: derivato mediante l’uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né derivato da OGM;»

    leggasi:

    «(60)

    “ottenuto con OGM”: derivato mediante l’uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né ottenuto da OGM;».

    6.

    Pagina 23, articolo 5, lettera e):

    anziché:

    «e)

    garantire l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;»

    leggasi:

    «e)

    garantire l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;».

    7.

    Pagina 23, articolo 5, lettera f), punto iii):

    anziché:

    «iii)

    escludono l’uso di OGM, dei prodotti derivati da OGM e dei prodotti ottenuti da OGM che non siano medicinali veterinari;»

    leggasi:

    «iii)

    escludono l’uso di OGM, dei prodotti ottenuti da OGM e dei prodotti ottenuti con OGM che non siano medicinali veterinari;».

    8.

    Pagine 26 e 27, articolo 11, paragrafi da 1 a 4:

    anziché:

    «1.

    Gli OGM, i prodotti derivati da OGM e ottenuti da OGM non sono usati […].

    2.

    Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti derivati da OGM per alimenti e mangimi, […].

    3.

    Gli operatori possono presupporre che non si sia fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM nella produzione di alimenti o mangimi […].

    4.

    […] richiedono al venditore di confermare che gli stessi non sono derivati da OGM o ottenuti da OGM.»

    leggasi:

    «1.

    Gli OGM, i prodotti ottenuti da OGM e i prodotti ottenuti con OGM non sono usati […].

    2.

    Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti ottenuti da OGM per alimenti e mangimi, […].

    3.

    Gli operatori possono presupporre che non si sia fatto uso di OGM o di prodotti ottenuti da OGM nella produzione di alimenti o mangimi […].

    4.

    […] richiedono al venditore di confermare che gli stessi non sono ottenuti da OGM o ottenuti con OGM.»

    9.

    Pagina 37, articolo 30, paragrafo 4:

    anziché:

    «4.

    I termini di cui ai paragrafi 1 e 3 non sono utilizzati per prodotti la cui etichetta o pubblicità deve indicare, conformemente al diritto dell’Unione, che contengono OGM, sono costituiti da OGM o sono derivati da OGM.»

    leggasi:

    «4.

    I termini di cui ai paragrafi 1 e 3 non sono utilizzati per prodotti la cui etichetta o pubblicità deve indicare, conformemente al diritto dell’Unione, che contengono OGM, sono costituiti da OGM o sono ottenuti da OGM.».

    10.

    Pagina 37, articolo 30, paragrafo 5, lettera a), punto iii):

    anziché:

    «iii)

    […] e tutti i componenti aromatizzanti e coadiuvanti per componenti aromatizzanti nell’aroma interessato siano biologici;»

    leggasi:

    «iii)

    […] e tutti i componenti aromatizzanti e supporti per componenti aromatizzanti nell’aroma interessato siano biologici;».

    11.

    Pagina 62, allegato II, parte II, punto 1.3.4.2:

    anziché:

    «1.3.4.2.

    In deroga al punto 1.3.1, […], a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. …»

    leggasi:

    «1.3.4.2.

    In deroga al punto 1.3.1, […], a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in arnie con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. …»

    12.

    Pagina 65, allegato II, parte II, punto 1.6.8:

    anziché:

    «1.6.8.

    Non è consentito l’uso di gabbie, recinti e gabbie «flat decks» per l’allevamento di nessuna specie animale.»

    leggasi:

    «1.6.8.

    Non è consentito l’uso di gabbie, scatole e gabbie «flat decks» per l’allevamento di nessuna specie animale.».

    13.

    Pagina 69, allegato II, parte II, lettera f), punto 1.9.4.1:

    anziché:

    «f)

    92 giorni per i germani reali;»

    leggasi:

    «f)

    92 giorni per le anatre “Mulard”;».

    14.

    Pagina 71, allegato II, parte II, punto 1.9.6.2, lettera a):

    anziché:

    «a)

    alla fine della stagione produttiva negli alveari sono lasciate scorte di miele e di polline […];»

    leggasi:

    «a)

    alla fine della stagione produttiva nelle arnie sono lasciate scorte di miele e di polline […];»

    15.

    Pagina 71, allegato II, parte II, punto 1.9.6.3, lettera a):

    anziché:

    «a)

    per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, …»

    leggasi:

    «a)

    per la protezione dei telaini, delle arnie e dei favi, …»

    16.

    Pagina 72, allegato II, parte II, punto 1.9.6.5, lettere d) e f):

    anziché:

    «d)

    gli alveari e i materiali utilizzati in apicoltura […];

    f)

    solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali possono essere utilizzati negli alveari;»

    leggasi:

    «d)

    le arnie e i materiali utilizzati in apicoltura […];

    f)

    solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali possono essere utilizzati nelle arnie;»

    17.

    Pagina 75, allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, lettera e), secondo comma:

    anziché:

    «In deroga alla lettera a), […] specie che non erano allevate come biologiche nell’Unione entro il 1o gennaio 2021, …»

    leggasi:

    «In deroga alla lettera a), […] specie che non erano sviluppate come biologiche nell’Unione entro il 1o gennaio 2021, …».

    18.

    Pagina 83, allegato II, parte V, punto 2.1:

    anziché:

    «2.1.

    Nella composizione dei mangimi biologici non entrano materie prime biologiche, o materie prime in conversione, congiuntamente a materie prime prodotte secondo metodi non biologici.»

    leggasi:

    «2.1.

    Nella composizione dei mangimi biologici non entrano materie prime biologiche, o materie prime in conversione, congiuntamente alle stesse materie prime prodotte secondo metodi non biologici.».

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