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Document 32018R0524

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione, del 28 marzo2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofos-metile, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2018/1831

    GU L 88 del 4.4.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/524/oj

    4.4.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 88/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/524 DELLA COMMISSIONE

    del 28 marzo2018

    recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofos-metile, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (2)

    I periodi di approvazione delle sostanze attive mepanipyrim, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, quinoxifen, thiacloprid, tiram e ziram sono stati da ultimo prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione (3). Tali periodi di approvazione scadranno il 30 aprile 2018.

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 487/2014 della Commissione (4) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolclofos-metile e triticonazolo. Tali periodi di approvazione scadranno il 30 aprile 2018.

    (4)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 678/2014 della Commissione (5) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil, pirimetanil e trinexapac. Tali periodi di approvazione scadranno il 30 aprile 2018.

    (5)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 878/2014 della Commissione ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive diclorprop-P, metconazolo e triclopir (6). Tali periodi di approvazione scadranno il 30 aprile 2018.

    (6)

    Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze di cui ai considerando da 2 a 5 sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (7).

    (7)

    Dato che la loro valutazione è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione di tali sostanze attive scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.

    (8)

    Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi di adozione di un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva. Nei casi di adozione di un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

    (9)

    Tenuto conto del fatto che le attuali approvazioni delle sostanze attive scadono il 30 aprile 2018, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.

    (10)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione, del 17 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide (GU L 312 del 18.11.2016, pag. 21).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 487/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolclofos-metile e triticonazolo (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 72).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 678/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil, pirimetanil e trinexapac (GU L 180 del 20.6.2014, pag. 11).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 878/2014 della Commissione, del 12 agosto 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive diclorprop-P, metconazolo e triclopir (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 18).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


    ALLEGATO

    L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

    1)

    alla riga 73 «Tiram», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    2)

    alla riga 74 «Ziram», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    3)

    alla riga 82, «Quinoxifen», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    4)

    alla riga 89 «Pseudomonas chlororaphis Ceppo: MA 342», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    5)

    alla riga 90 «Mepanipyrim», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    6)

    alla riga 92 «Thiacloprid», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    7)

    alla riga 123 «Clodinafop», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    8)

    alla riga 124 «Pirimicarb», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    9)

    alla riga 125 «Rimsulfuron», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    10)

    alla riga 126 «Tolclofos-metile», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    11)

    alla riga 127 «Triticonazolo», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    12)

    alla riga 129 «Clopiralid», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    13)

    alla riga 130 «Ciprodinil», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    14)

    alla riga 131 «Fosetil», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    15)

    alla riga 132 «Trinexapac», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    16)

    alla riga 133 «Diclorprop-P», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    17)

    alla riga 134 «Metconazolo», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    18)

    alla riga 135 «Pirimetanil», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    19)

    alla riga 136 «Triclopir», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    20)

    alla riga 137 «Metrafenone», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    21)

    alla riga 138 «Bacillus subtilis» (Cohn 1872) Ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    22)

    alla riga 139 «Spinosad», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019»;

    23)

    alla riga 140 «Tiametoxam», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2019».


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