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Document 32018R0075

Regolamento (UE) 2018/75 della Commissione, del 17 gennaio 2018, recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche della cellulosa microcristallina [E 460 (i)] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/0095

GU L 13 del 18.1.2018, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/75/oj

18.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/24


REGOLAMENTO (UE) 2018/75 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2018

recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche della cellulosa microcristallina [E 460 (i)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(2)

Tali specifiche possono essere aggiornate conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

L'8 febbraio 2016 è stata presentata una domanda di modifica delle specifiche dell'additivo alimentare cellulosa microcristallina [E 460 (i)]. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

Nell'attuale specifica relativa alla solubilità dell'additivo alimentare cellulosa microcristallina [E 460 (i)] figura l'indicazione «Insolubile in acqua, etanolo, etere e acidi minerali diluiti. Leggermente solubile in soluzione di idrossido di sodio».

(5)

Il richiedente chiede che la solubilità dell'additivo alimentare in questione sia così modificata: «Insolubile in acqua, etanolo, etere e acidi minerali diluiti. Praticamente insolubile o insolubile in soluzione di idrossido di sodio».

(6)

Nel parere del 24 gennaio 2017 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità») ha concluso che la modifica della specifica relativa alla solubilità della cellulosa microcristallina [E 460 (i)] proposta dal richiedente non desta preoccupazioni per la sicurezza. L'Autorità ha tuttavia raccomandato che la concentrazione della soluzione di idrossido di sodio da utilizzare nel test di solubilità sia indicata nelle specifiche dell'UE.

(7)

È quindi opportuno modificare la descrizione della solubilità dell'additivo alimentare cellulosa microcristallina [E 460 (i)] in soluzione di idrossido di sodio (concentrazione: 50 g NaOH/L) nel modo seguente: «praticamente insolubile o insolubile».

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS), 2017, Safety of the proposed amendment of the specifications for microcrystalline cellulose (E 460(i)] as a food additive (Sicurezza della proposta di modifica delle specifiche per la cellulosa microcristallina [E 460 (i)] come additivo alimentare), EFSA Journal 2017;15(2):4699, 7 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2017.4699.


ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, l'indicazione relativa all'additivo alimentare E 460 (i) cellulosa microcristallina, per quanto riguarda la solubilità, è sostituita dalla seguente:

«Solubilità

Insolubile in acqua, etanolo, etere e acidi minerali diluiti. Praticamente insolubile o insolubile in soluzione di idrossido di sodio (concentrazione: 50 g NaOH/L)».


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