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Document 32017R2188
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2188 of 11 August 2017 amending Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the waiver on own funds requirements for certain covered bonds (Text with EEA relevance. )
Regolamento delegato (UE) 2017/2188 della Commissione, dell'11 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga ai requisiti di fondi propri per determinate obbligazioni garantite (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento delegato (UE) 2017/2188 della Commissione, dell'11 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga ai requisiti di fondi propri per determinate obbligazioni garantite (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/5562
GU L 310 del 25.11.2017, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2188 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga ai requisiti di fondi propri per determinate obbligazioni garantite
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (1), in particolare l'articolo 503, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 496 del regolamento (UE) n. 575/2013 permette alle autorità competenti, fino al 31 dicembre 2017, di derogare, per determinate obbligazioni garantite, al limite del 10 % di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto ii), e lettera f), punto ii), dello stesso regolamento. |
(2) |
A norma dell'articolo 503, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, la Commissione è tenuta a riesaminare se tale possibilità concessa alle autorità competenti sia ancora adeguata decidendo se vada resa permanente. Sulla questione la Commissione ha chiesto una consulenza tecnica all'Autorità bancaria europea. La richiesta è sfociata nella relazione sui quadri di riferimento e i requisiti patrimoniali per le obbligazioni garantite nell'Unione europea (Report on EU Covered Bond Frameworks and Capital Treatment). La Commissione si è valsa di tale relazione per approfondire l'esame della disciplina regolamentare e di vigilanza applicabile alle obbligazioni garantite e presentare quindi al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'articolo 503 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(3) |
Da detta relazione emerge che soltanto in un numero limitato di casi la disciplina nazionale delle obbligazioni garantite consente l'inclusione dei titoli garantiti da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali o delle strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo. Poiché il modello di business di alcuni enti si basa sull'applicazione della deroga concessa dalle autorità competenti, è tuttavia opportuno, ai fini della certezza del diritto, consentire a dette autorità di prorogare la deroga di cui all'articolo 496, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 oltre la data prevista in tale disposizione. È pertanto opportuno modificare l'articolo 496, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per abrogare la data ivi menzionata, ferma restando tuttavia l'eventualità di dover rivedere, in una futura disciplina delle obbligazioni garantite, la possibilità delle autorità competenti di concedere la deroga. |
(4) |
Ai fini della certezza del diritto è opportuno prevedere una deroga permanente che decorra dal giorno successivo alla data di scadenza della deroga attuale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 496, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) ed f), purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.