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Document 32017R2055

    Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione, del 23 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/4250

    GU L 294 del 11.11.2017, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2055/oj

    11.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 294/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2055 DELLA COMMISSIONE

    del 23 giugno 2017

    che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di rafforzare la cooperazione tra autorità competenti e assicurare l'uniformità e l'efficienza del processo di notifica per gli istituti di pagamento che intendono esercitare il diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi su base transfrontaliera, è necessario specificare il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti, precisando il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione, in particolare la portata e il trattamento delle informazioni da presentare, compresi una terminologia comune e modelli di notifica standardizzati.

    (2)

    Al fine di disporre di una terminologia comune e di modelli di notifica standardizzati, è necessario definire alcuni termini tecnici in modo da operare una chiara distinzione tra le domande relative allo stabilimento di una succursale, le domande relative alla prestazione di servizi e le domande relative all'impiego di agenti da parte degli istituti di pagamento che intendono svolgere le loro attività in un altro Stato membro.

    (3)

    La definizione di procedure standard concernenti la lingua e i mezzi di comunicazione delle domande di passaporto tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante facilita l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, nonché l'adempimento efficace dei rispettivi compiti e responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante.

    (4)

    Le autorità competenti dello Stato membro di origine dovrebbero essere tenute a valutare l'accuratezza e la completezza delle informazioni presentate dagli istituti di pagamento che intendono prestare servizi in un altro Stato membro, in modo da garantire la qualità delle notifiche di passaporto. A tal fine le autorità competenti dello Stato membro d'origine dovrebbero informare gli istituti di pagamento degli aspetti specifici per i quali la domanda di passaporto è considerata incompleta o inesatta, così da facilitare il processo di individuazione, comunicazione e presentazione delle informazioni incomplete o inesatte. Inoltre, la valutazione della completezza e dell'accuratezza dovrebbe garantire una procedura di notifica efficace determinando con chiarezza la data di inizio del periodo di un mese e del periodo di tre mesi di cui, rispettivamente, all'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, che corrisponde alla data di ricevimento di una domanda di passaporto contenente informazioni giudicate complete ed esatte dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

    (5)

    Qualora sia stata avviata una procedura per la risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le autorità competenti dello Stato membro di origine dovrebbero informare l'istituto di pagamento che la decisione relativa alla domanda di passaporto è rinviata in attesa della risoluzione ai sensi di detta disposizione.

    (6)

    Al fine di garantire una procedura di notifica corretta ed efficace, che consenta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante di svolgere le loro rispettive valutazioni in conformità della direttiva (UE) 2015/2366, le informazioni da condividere tra autorità competenti in relazione ad una domanda di passaporto dovrebbero essere chiaramente definite, rispettivamente, per le domande di passaporto per una succursale, per le domande di passaporto per gli agenti e per le domande di passaporto per i servizi. È inoltre opportuno fornire modelli standardizzati per la trasmissione di tali informazioni. Ove disponibili, tali modelli dovrebbero comprendere anche l'identificativo della persona giuridica per le entità giuridiche.

    (7)

    Per facilitare l'identificazione degli istituti di pagamento che operano a livello transfrontaliero in vari Stati membri, è opportuno stabilire il formato del numero di identificazione unico utilizzato in ciascuno Stato membro al fine di identificare gli istituti di pagamento, le loro succursali o gli agenti impiegati dagli istituti di pagamento per prestare servizi di pagamento nello Stato membro ospitante.

    (8)

    Se un istituto di pagamento che esercita le proprie attività in un altro Stato membro modifica le informazioni comunicate nella domanda iniziale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dovrebbero trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro ospitante esclusivamente le informazioni che sono interessate dalle modifiche in conformità all'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366.

    (9)

    A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), oltre all'emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a prestare servizi di pagamento. Inoltre, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, le procedure per la notifica di passaporto che si applicano agli istituti di pagamento si applicano mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica. L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/110/CE stabilisce inoltre che le disposizioni per le notifiche di passaporto che si applicano agli istituti di pagamento si applicano mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica che distribuiscono moneta elettronica in un altro Stato membro attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. L'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/110/CE dispone che gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti, pur essendo autorizzati a fornire servizi di pagamento tramite agenti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/2366. Le notifiche tra autorità competenti dovrebbero essere pertanto facilitate per quanto riguarda le informazioni relative a una domanda di passaporto da parte di un istituto di moneta elettronica che intenda esercitare il diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi, in particolare con l'impiego di un agente per la prestazione dei servizi di pagamento o con la distribuzione e il rimborso di moneta elettronica mediante distributori che agiscono per loro conto in un altro Stato membro, in conformità con il quadro applicabile alle attività che gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a svolgere.

    (10)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

    (11)

    L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO 1

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento stabilisce le norme per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in materia di notifiche per l'esercizio del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi da parte degli istituti di pagamento, conformemente all'articolo 28 della direttiva (UE) 2015/2366.

    2.   Il presente regolamento si applica mutatis mutandis alle notifiche tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante per l'esercizio del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi da parte degli istituti di moneta elettronica, in particolare nel caso in cui essi distribuiscano moneta elettronica assumendo una persona fisica o giuridica, a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 4 e 5, della direttiva 2009/110/CE, e dell'articolo 111 della direttiva (UE) 2015/2366.

    3.   La portata e il trattamento delle informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del quadro di cooperazione definito nel presente regolamento non comportano alcuna conseguenza sulla competenza dell'autorità del paese d'origine e di quella del paese ospitante come definite nella direttiva (UE) 2015/2366.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)

    «domanda di passaporto», una domanda di passaporto per una succursale, una domanda di passaporto per servizi o una domanda di passaporto per un agente;

    b)

    «domanda di passaporto per una succursale», una domanda presentata conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366 da parte di un istituto di pagamento autorizzato che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro;

    c)

    «domanda di passaporto per servizi», una domanda presentata conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366 da parte di un istituto di pagamento autorizzato che intenda prestare servizi in un altro Stato membro;

    d)

    «domanda di passaporto per un agente», una domanda presentata conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366 da parte di un istituto di pagamento autorizzato che intenda prestare servizi di pagamento in un altro Stato membro mediante l'impiego di un agente di cui all'articolo 19, paragrafo 5, della medesima direttiva.

    Articolo 3

    Requisiti generali

    1.   Le notifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono trasmesse utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, V e VI.

    2.   Le notifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono trasmesse utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, V e VI.

    3.   Le notifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, laddove gli istituti di moneta elettronica distribuiscano moneta elettronica assumendo una persona fisica o giuridica, sono trasmesse mediante i modelli di cui agli allegati IV e VI.

    4.   I modelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché le informazioni ivi contenute sono conformi alle seguenti prescrizioni:

    a)

    sono rese per iscritto e in una lingua accettata dalle autorità competenti sia dello Stato membro d'origine che dello Stato membro ospitante;

    b)

    sono trasmesse attraverso mezzi elettronici, qualora questi siano accettati dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui l'istituto di pagamento intende prestare servizi di pagamento, seguite da una conferma di ricevimento per via elettronica da parte di tali autorità competenti, o trasmesse per posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

    5.   Ciascuna autorità competente mette a disposizione delle altre autorità competenti le seguenti informazioni:

    a)

    le lingue accettate conformemente al paragrafo 4, lettera a);

    b)

    l'indirizzo di posta elettronica al quale trasmettere le informazioni e i modelli se presentati per via elettronica o l'indirizzo al quale trasmettere le informazioni e i modelli se presentati per posta.

    Articolo 4

    Valutazione della completezza e dell'accuratezza

    1.   Dopo aver ricevuto una domanda di passaporto da parte dell'istituto di pagamento, le autorità competenti dello Stato membro d'origine valutano la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366.

    2.   Qualora le informazioni fornite nella domanda siano giudicate incomplete o inesatte ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine ne informa senza indugio l'istituto di pagamento, indicando sotto quali aspetti le informazioni sono considerate tali.

    3.   Come data di inizio dei periodi di tempo di cui all'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366 si considera la data di ricevimento di una domanda di passaporto completa e accurata.

    Articolo 5

    Risoluzione delle controversie tra autorità competenti

    Qualora una procedura per la risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi è stata avviata in conformità dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2015/2366 in relazione a una domanda di passaporto da parte di un istituto di pagamento ai sensi dell'articolo 28 di detta direttiva, le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano l'istituto di pagamento del rinvio della decisione sulla domanda in attesa della risoluzione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    CAPO 2

    DOMANDA DI PASSAPORTO PER UNA SUCCURSALE

    Articolo 6

    Informazioni da trasmettere

    1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, se l'istituto di pagamento presenta una domanda di passaporto per una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le seguenti informazioni:

    a)

    la data di ricevimento di una domanda completa e accurata dall'istituto di pagamento in conformità all'articolo 4;

    b)

    lo Stato membro in cui l'istituto di pagamento intende operare;

    c)

    il tipo di domanda di passaporto;

    d)

    il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione e il numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento nello Stato membro d'origine secondo i formati di cui all'allegato I;

    e)

    se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'istituto di pagamento;

    f)

    l'identità e i recapiti di un referente presso l'istituto di pagamento che presenta la notifica per una succursale;

    g)

    l'indirizzo della succursale che sarà stabilita nello Stato membro ospitante;

    h)

    l'identità e i recapiti delle persone responsabili della gestione della succursale che sarà stabilita nello Stato membro ospitante;

    i)

    i servizi di pagamento che saranno prestati nello Stato membro ospitante;

    j)

    la struttura organizzativa della succursale che sarà stabilita nello Stato membro ospitante;

    k)

    un piano aziendale comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari, che dimostri che la succursale è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione nello Stato membro ospitante;

    l)

    una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno, ivi comprese le procedure amministrative e di gestione del rischio, della succursale, che dimostri che tali dispositivi di governo societario, meccanismi di controllo e procedure siano proporzionati, appropriati, validi ed adeguati per quanto riguarda l'attività in materia di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante e soddisfino i requisiti in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    2.   Se l'istituto di pagamento ha informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine della sua intenzione di esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento ad altre entità nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

    Articolo 7

    Trasmissione delle informazioni

    1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono le informazioni di cui all'articolo 6 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante utilizzando il modello di cui all'allegato II, e ne informano l'istituto di pagamento.

    2.   In presenza di più notifiche da comunicare, le autorità competenti possono comunicare informazioni aggregate utilizzando i campi di cui all'allegato II.

    Articolo 8

    Comunicazione di modifiche della domanda

    1.   Qualora, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, l'istituto di pagamento notifichi alle autorità competenti dello Stato membro d'origine eventuali modifiche rilevanti di una precedente domanda, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tali modifiche rilevanti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

    2.   Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le modifiche rilevanti compilando esclusivamente le parti del modello di cui all'allegato II del presente regolamento che sono interessate dalle modifiche.

    Articolo 9

    Informazioni relative all'inizio delle attività della succursale

    Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano la data a decorrere dalla quale l'istituto di pagamento inizia le sue attività nello Stato membro ospitante alle autorità competenti di tale Stato membro senza indebito indugio, utilizzando il modello di cui all'allegato VI del presente regolamento.

    CAPO 3

    DOMANDA DI PASSAPORTO PER UN AGENTE

    Articolo 10

    Informazioni da trasmettere

    1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, se l'istituto di pagamento presenta una domanda di passaporto per un agente, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le seguenti informazioni:

    a)

    la data di ricevimento di una domanda completa e accurata dall'istituto di pagamento in conformità all'articolo 4;

    b)

    lo Stato membro in cui l'istituto di pagamento intende operare assumendo un agente;

    c)

    il tipo di domanda di passaporto;

    d)

    la natura della domanda di passaporto e, se l'uso dell'agente nello Stato membro ospitante non dà luogo ad uno stabilimento, una descrizione delle circostanze prese in considerazione dall'autorità competente dello Stato membro d'origine nella sua valutazione;

    e)

    il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione e il numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento nello Stato membro d'origine secondo i formati di cui all'allegato I;

    f)

    se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'istituto di pagamento;

    g)

    l'identità e i recapiti di un referente presso l'istituto di pagamento che presenta la notifica di passaporto per un agente;

    h)

    l'identità e i recapiti dell'agente assunto dall'istituto di pagamento;

    i)

    il numero di identificazione unico dell'agente nello Stato membro in cui è stabilito, se del caso, secondo i formati di cui all'allegato I;

    j)

    se del caso, l'identità e i recapiti delle persone responsabili del punto di contatto centrale, se quest'ultimo è stato nominato a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366;

    k)

    i servizi di pagamento che saranno prestati nello Stato membro ospitante assumendo l'agente;

    l)

    una descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorrerà l'agente al fine di conformarsi ai requisiti in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849;

    m)

    l'identità e i recapiti degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell'agente cui è fatto ricorso per la prestazione dei servizi di pagamento e, per gli agenti diversi dai prestatori di servizi di pagamento, prove attestanti la loro competenza e correttezza.

    2.   Se l'istituto di pagamento ha informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine della sua intenzione di esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento ad altre entità nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

    Articolo 11

    Trasmissione delle informazioni

    1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono le informazioni di cui all'articolo 10 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante utilizzando il modello di cui all'allegato III, e ne informano l'istituto di pagamento.

    2.   In presenza di più notifiche da comunicare, le autorità competenti possono comunicare informazioni aggregate utilizzando i campi di cui all'allegato III.

    Articolo 12

    Comunicazione di modifiche della domanda

    1.   Qualora, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, l'istituto di pagamento notifichi alle autorità competenti dello Stato membro d'origine eventuali modifiche rilevanti di una precedente domanda di passaporto per un agente, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tali modifiche rilevanti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

    2.   Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le modifiche rilevanti compilando esclusivamente le parti del modello di cui all'allegato III che sono interessate dalle modifiche.

    Articolo 13

    Informazioni relative all'inizio delle attività dell'agente

    Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano la data a decorrere dalla quale l'istituto di pagamento inizia le sue attività mediante un agente nello Stato membro ospitante alle autorità competenti di tale Stato membro senza indebito indugio, utilizzando il modello di cui all'allegato VI del presente regolamento.

    CAPO 4

    DOMANDA DI PASSAPORTO PER SERVIZI

    Articolo 14

    Informazioni da trasmettere

    1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, se l'istituto di pagamento presenta una domanda di passaporto per servizi, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le seguenti informazioni:

    a)

    la data di ricevimento di una domanda completa e accurata dall'istituto di pagamento in conformità all'articolo 4;

    b)

    lo Stato membro in cui l'istituto di pagamento intende prestare i servizi;

    c)

    il tipo di domanda di passaporto;

    d)

    il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione e il numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento nello Stato membro d'origine secondo i formati di cui all'allegato I;

    e)

    se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'istituto di pagamento;

    f)

    l'identità e i recapiti di un referente presso l'istituto di pagamento che presenta la domanda di passaporto per servizi;

    g)

    la data prevista di inizio della prestazione di servizi nello Stato membro ospitante;

    h)

    il servizio o i servizi di pagamento che saranno prestati nello Stato membro ospitante.

    2.   Se l'istituto di pagamento ha informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine della sua intenzione di esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento ad altre entità nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

    Articolo 15

    Trasmissione delle informazioni

    1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono le informazioni di cui all'articolo 14 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante utilizzando il modello di cui all'allegato V, e ne informano l'istituto di pagamento.

    2.   In presenza di più notifiche da comunicare, le autorità competenti possono comunicare informazioni aggregate utilizzando i campi di cui all'allegato V.

    Articolo 16

    Comunicazione di modifiche della domanda di passaporto per servizi

    1.   Qualora, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, l'istituto di pagamento notifichi alle autorità competenti dello Stato membro d'origine eventuali modifiche rilevanti di una precedente domanda di passaporto per servizi, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tali modifiche rilevanti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

    2.   Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le modifiche rilevanti compilando esclusivamente le parti del modello di cui all'allegato V che sono interessate dalle modifiche.

    CAPO 5

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 17

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    (3)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

    (4)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).


    ALLEGATO I

    Formato del pertinente numero di identificazione unico in ciascuno Stato membro

    Stato membro

    Persona giuridica

    Persona fisica

    Tipo di numero di identificazione

    Formato del numero di identificazione

    Tipo di numero di identificazione

    Formato del numero di identificazione

    Austria

    Se registrato:

    Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

    Massimo: sei cifre più una lettera di controllo

    Se non registrato:

    Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

    Belgio

    Numero KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

    http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

    0 + partita IVA (0XXX.XXX.XXX)

    Numero KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

    http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

    10 cifre (0 + partita IVA a 9 cifre)

    Bulgaria

    Codice identificativo unico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della legge bulgara sul registro delle imprese.

    9 cifre

    Codice identificativo unico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della legge bulgara sul registro delle imprese.

    9 cifre

    Croazia

    OIB

    (codice fiscale; Osobni identifikacijski broj numero di identificazione personale

    11 cifre

    (10 cifre casuali + cifra di controllo)

    OIB

    (codice fiscale; Osobni identifikacijski broj — numero di identificazione personale)

    11 cifre

    (10 cifre casuali + cifra di controllo)

    Cipro

    Codice di identificazione fiscale (cif)

    https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

    8 cifre e 1 lettera (ad esempio: 99999999L)

    Codice di identificazione fiscale (cif)

    https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

    8 cifre e 1 lettera (la prima cifra è sempre uno zero)

    Repubblica ceca

    Numero di identificazione personale (Identifikační číslo osoby (IČO)]

    8 cifre (ad esempio:12345678)

    Numero di identificazione personale (Identifikační číslo osoby (IČO)]

    8 cifre (ad esempio:12345678)

    Danimarca

    Numero d'iscrizione nel registro delle imprese (numero CVR)

    Numero di 8 cifre (ad esempio:12345678)

    Numero di registrazione personale (numero CPR)

    Numero di 10 cifre nel formato «123456-7890»

    Estonia

    Codice di registrazione dell'impresa accessibile sul sito web del registro delle imprese. https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

    Numero di 8 cifre

    Codice di identificazione personale (codice ID)

    Codice di identificazione personale (codice ID)

    Finlandia

    Identificativo commerciale locale (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

    oppure

    partita IVA internazionale

    Identificativo commerciale locale: 7 cifre, un trattino e un carattere di controllo, ad esempio 1234567-8

    Partita IVA: 8 cifre (ad esempio: FI12345678)

    Francia

    SIREN

    9 cifre

    SIREN

    9 cifre

    Germania

    Se registrato:

    Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (numero del registro delle imprese; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), specificando il luogo di registrazione

    HRA; HRB; GnR; PR;VR

    HRA xxxx

    HRB xxxx

    GnR xxxx

    PR xxxxx

    VR xxxx

    Scegliere il formato applicabile, in base al tipo di persona (giuridica), seguito da un numero di lunghezza diversa

    Se non registrato:

    Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

    (partita IVA)

    DExxxxxxxxx

    seguita da un numero di 9 cifre

    Grecia

    Codice di identificazione fiscale (cif — ΑΦΜ)

    https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

    9 cifre

    Codice di identificazione fiscale (cif — ΑΦΜ)

    https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

    9 cifre

    Ungheria

    Numero d'iscrizione nel registro delle imprese

    Numeri (##-##-######)

    Numero del registro degli imprenditori privati

    Numero d'iscrizione nel registro delle imprese individuali

    Numeri (########);

    Numeri (##-##-######)

    Islanda

    Irlanda

    Numero d'iscrizione nel registro delle imprese

    https://www.cro.ie/

    6 cifre

    Italia

    Numero di iscrizione

    5 cifre

    Codice fiscale, disponibile sul sito web dell'OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):

    https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

    Codice alfanumerico di 16 caratteri («SP» seguito da cifre)

    Lettonia

    Codice fiscale (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

    11 cifre

    Numero di identificazione personale (XXXXXX-XXXXX), oppure se la persona è un contribuente — impresa individuale, codice fiscale (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

    Codice fiscale 11 cifre

    Liechtenstein

    Se disponibile, l'identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier — LEI) dell'impresa, altrimenti:

    Numero del registro delle imprese (Handelsregister-Nummer)

    Prefisso FL + 11 cifre (FL-XXXX.XXX.XXX-X).

    Personenidentifikationsnummer (numero di identificazione personale

    12 cifre max.

    Lituania

    Codice della società dal registro delle persone giuridiche gestito dal Centro dei registri della Repubblica di Lituania (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

    oppure

    9 cifre (7 fino al 2004)

    Codice del contribuente — nome e cognome (il codice del contribuente è identico al codice personale, ma in genere non è divulgato per motivi di tutela dei dati), oppure

    nome e cognome (in lettere)

    Lussemburgo

    Numero d'iscrizione nel registro delle imprese

    La lettera B seguita da 6 cifre (ad esempio: B 123456)

    Numero di previdenza sociale

    13 cifre (le prime 8 cifre sono quelle della data di nascita della persona: AAAAMMGG)

    Malta

    Numero d'iscrizione nel registro delle imprese:

    http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

    La lettera C seguita da 5 cifre — ad esempio C 28938

    Numero di carta d'identità o passaporto:

    http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html

    6 cifre e una lettera maiuscola — ad esempio: 034976M

    oppure

    6 cifre — ad esempio: 728349

    Paesi Bassi

    Numero della Camera di commercio (KvK)

    8 cifre

    Numero della Camera di commercio (KvK)

    8 cifre

    Norvegia

    Numero del registro delle imprese (numero organizzazione)

    9 cifre (ad esempio: 981 276 957)

    Numero d'identità nazionale/Numero D

    11 cifre (le prime 6 cifre sono quelle della data di nascita della persona: GG.MM.AA.)

    Polonia

    NIP polacco (numer identyfikacji podatkowej)

    NIP polacco (numer identyfikacji podatkowej)

    Portogallo

    Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

    9 cifre

    Número de Identificação Fiscal (NIF)

    9 cifre

    Romania

    Repubblica slovacca

    Identifikačné číslo organizácie/Numero d'iscrizione nel registro delle imprese (IČO)

    8 cifre

    IČO — 00 000 000

    Il numero d'iscrizione nel registro delle imprese (IČO) è assegnato a persone giuridiche e imprenditori

    http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

    8 cifre

    IČO — 00 000 000

    Slovenia

    Numero di identificazione (registrazione) attribuito dall'Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i relativi servizi (www.ajpes.si)

    10 cifre

    Numero di identificazione (registrazione) attribuito dall'Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i relativi servizi (www.ajpes.si)

    10 cifre

    Spagna

    Codice LEI

    Se non disponibile:

    codice fiscale (NIF, Número de Identificación Fiscal).

    Ulteriori informazioni in merito alla struttura del codice fiscale sono disponibili ai seguenti link:

    NIF (persone giuridiche):

    http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

    Consta di 20 caratteri e si compone come segue:

    Caratteri 1-4: un prefisso di 4 caratteri assegnato in maniera univoca a ciascuna unità operativa locale (LOU).

    Caratteri 5-6: 2 caratteri riservati fissati a zero.

    Caratteri 7-18: parte del codice specifica per entità generata e assegnata dalle LUO secondo criteri trasparenti e solidi.

    Caratteri 19-20: Due cifre di controllo come previsto dalla norma ISO 17442.

    Consta di 9 caratteri e si compone come segue:

    a)

    una lettera che fornisce informazioni sulla forma giuridica:

    A.

    Società per azioni

    B.

    Società a responsabilità limitata

    C.

    Società in nome collettivo

    D.

    Società in accomandita semplice

    E.

    Coproprietà ed eredità vacante

    F.

    Cooperative

    G.

    Associazioni

    H.

    Comunità di proprietari immobiliari

    J.

    Società civili

    N.

    Soggetti esteri

    N.

    Amministrazioni locali

    Q.

    Organismi pubblici

    R.

    Congregazioni e istituzioni religiose

    S.

    Organi del governo centrale e delle regioni autonome

    U.

    Joint venture con personalità giuridica

    V.

    Altri non definiti nell'elenco precedente

    W.

    Stabilimenti permanenti stabiliti da soggetti non residenti

    b)

    Un numero casuale di 7 cifre.

    c)

    Una lettera o un numero, a seconda della forma giuridica (codice di controllo).

    NIF (Número de Identificación Fiscal) o codice fiscale.

    Per le persone fisiche spagnole non residenti, per le persone fisiche spagnole sotto i 14 anni e per le persone fisiche straniere che effettuano operazioni con conseguenze fiscali:

    Per persone fisiche straniere: numero d'identità per stranieri (NIE «Número de Identidad de Extranjero»).

    Ulteriori informazioni in merito alla struttura del codice fiscale sono disponibili ai seguenti link:

    NIF (persone fisiche) e NIE:

    http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

    Si compone di 9 caratteri:

    8 cifre e una lettera come codice di controllo alla fine.

    È composto da una lettera («L» per gli spagnoli non residenti, «K» per i minori di 14 anni e «M» per gli stranieri non residenti),

    7 caratteri alfanumerici e una lettera (controllo)

    Si compone di 9 caratteri: una prima lettera, «X», seguita da 7 cifre, e un'ultima lettera con codice di controllo.

    Una volta esaurita la capacità di numerazione con la lettera «X», la sequenza proseguirà in ordine alfabetico (prima con la «Y» e poi con la «Z»).

    Svezia

    Numero di registrazione (www.bolagsverket.se)

    NNNNNN-XXXX

    Numero di previdenza sociale

    AAMMGG-XXXX

    Regno Unito

    Codice di identificazione fiscale (cif)

    https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf

    Codice di identificazione fiscale (cif)

    https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf


    ALLEGATO II

    Modello di notifica per lo scambio di informazioni in relazione alle domande di passaporto per una succursale da parte di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica

    1)

    Stato membro d'origine

     

    2)

    Denominazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine

     

    3)

    Data di ricevimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine della domanda completa e accurata dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

    GG/MM/AA

    4)

    Stato membro in cui sarà stabilita la succursale

     

    5)

    Tipo di domanda

    ☐ Prima domanda

    ☐ Modifica della domanda precedente

    ☐ Fine dell'attività/cessazione

    6)

    Tipo di ente

    ☐ Istituto di pagamento

    ☐ Istituto di moneta elettronica

    7)

    Nome dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

     

    8)

    Indirizzo della sede centrale dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

     

    9)

    Numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica nel formato dello Stato membro d'origine come specificato nell'allegato I (se del caso)

     

    10)

    Identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se disponibile)

     

    11)

    Numero di autorizzazione nello Stato membro di origine dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se del caso)

     

    12)

    Referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

     

    13)

    E-mail: del referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

     

    14)

    Numero di telefono del referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

     

    15)

    Indirizzo della succursale

     

    16)

    Identità delle persone responsabili della gestione della succursale

     

    17)

    E-mail: delle persone responsabili della gestione della succursale

     

    18)

    Numero di telefono delle persone responsabili della gestione della succursale

     

    19)

    Servizi di pagamento da fornire

    1.

    ☐ Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento

    2.

    ☐ Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento

    3.

    Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

    a)

    esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum

    b)

    esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi ☐

    c)

    esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti ☐

    4.

    Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:

    a)

    esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum

    b)

    esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi ☐

    c)

    esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti ☐

    Compresa la concessione di crediti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366: ☐ sì ☐ no

    5.

    ☐ Emissione di strumenti di pagamento

    ☐ Convenzionamento di operazioni di pagamento

    Compresa la concessione di crediti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366: ☐ sì ☐ no

    6.

    ☐ Rimessa di denaro

    7.

    ☐ Servizi di disposizione di ordine di pagamento

    8.

    ☐ Servizi di informazione sui conti

    20)

    Servizi di moneta elettronica da fornire (applicabile solo agli istituti di moneta elettronica)

    ☐ Emissione di moneta elettronica

    ☐ Distribuzione e/o rimborso di moneta elettronica

    21)

    Descrizione della struttura organizzativa della succursale

     

    22)

    Piano aziendale che dimostri che la succursale è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione nello Stato membro ospitante, e che includa quanto segue:

    a.

    gli obiettivi principali e la strategia aziendale della succursale, una spiegazione di come quest'ultima contribuirà alla strategia dell'ente e, se del caso, del suo gruppo;

    b.

    una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari completi.

     

    23)

    Dispositivi di governo societario e meccanismi di controllo interno, compresi i seguenti elementi:

    a.

    descrizione della struttura di governo societario della succursale, comprese le linee di segnalazione gerarchica funzionali e giuridiche, nonché la posizione e il ruolo della succursale nella struttura societaria dell'ente e, se del caso, del suo gruppo;

    b.

    descrizione dei meccanismi di controllo interno della succursale, compresi i seguenti elementi:

    i.

    procedure interne di controllo del rischio della succursale, il nesso con la procedura interna di controllo del rischio dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica e, se del caso, del suo gruppo;

    ii.

    informazioni dettagliate sui dispositivi di audit interno della succursale;

    iii.

    informazioni dettagliate sulle procedure antiriciclaggio che la succursale adotterà nello Stato membro ospitante, ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.

     

    24)

    In caso di esternalizzazione di funzioni operative dei servizi di pagamento/moneta elettronica:

    a.

    nome e indirizzo dell'entità alla quale esternalizzare le funzioni operative;

    b.

    recapiti (e-mail e numero di telefono) di un referente presso l'entità alla quale esternalizzare le funzioni operative;

    c.

    tipo di funzioni operative esternalizzate e loro descrizione completa.

     


    ALLEGATO III

    Modello di notifica per lo scambio di informazioni in relazione alle domande di passaporto da parte di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica che si avvalgono di agenti

    1)

    Stato membro d'origine

     

    2)

    Stato membro ospitante in cui l'agente intende fornire servizi di pagamento

     

    3)

    Denominazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine

     

    4)

    Data di ricevimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine della domanda completa e accurata dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

    GG/MM/AA

    5)

    Tipo di domanda

    ☐ Prima domanda

    ☐ Modifica della domanda precedente

    ☐ Ulteriori agenti

    ☐ Cancellazione di agenti

    6)

    Natura della domanda (valutazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine)

    ☐ Diritto di stabilimento

    ☐ Libera prestazione di servizi, in base alle seguenti circostanze:

    7)

    Tipo di ente

    ☐ Istituto di pagamento

    ☐ Istituto di moneta elettronica

    8)

    Nome dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

     

    9)

    Indirizzo della sede centrale dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

     

    10)

    Numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica nel formato dello Stato membro d'origine come specificato nell'allegato I (se del caso)

     

    11)

    Identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se disponibile)

     

    12)

    Numero di autorizzazione nello Stato membro di origine dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se del caso)

     

    13)

    Referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

     

    14)

    E-mail: del referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

     

    15)

    Numero di telefono del referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

     

    16)

    Informazioni sull'agente:

    a.

    Se si tratta di una persona giuridica:

    i.

    Nome

    ii.

    Sede/i legale/i

    iii.

    Numero di identificazione unico nel formato dello Stato membro in cui è situato l'agente come specificato nell'allegato I (se del caso)

    iv.

    Identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) dell'agente (se disponibile)

    v.

    Numero di telefono

    vi.

    E-mail

    vii.

    Nome, data e luogo di nascita dei rappresentanti legali

    b.

    Se si tratta di una persona fisica:

    i.

    Nome, data e luogo di nascita

    ii.

    Sede/i legale/i

    iii.

    Numero di identificazione unico nel formato dello Stato membro in cui è situato l'agente come specificato nell'allegato I (se del caso)

    iv.

    Numero di telefono

    v.

    E-mail

     

    17)

    Se nell'esercizio del diritto di stabilimento, punto di contatto centrale, se già nominato e/o richiesto dalle autorità dello Stato membro ospitante a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366:

    a.

    Nome del rappresentante

    b.

    Indirizzo

    c.

    Numero di telefono

    d.

    E-mail

     

    18)

    Servizi di pagamento che saranno forniti dall'agente

    1.

    ☐ Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento

    2.

    ☐ Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento

    3.

    Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

    a)

    esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum

    b)

    esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi ☐

    c)

    esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti ☐

    4.

    Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:

    a)

    esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum

    b)

    esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi ☐

    c)

    esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti ☐

    Compresa la concessione di crediti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366: ☐ sì ☐ no

    5.

    ☐ Emissione di strumenti di pagamento

    ☐ Convenzionamento di operazioni di pagamento

    Compresa la concessione di crediti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366: ☐ sì ☐ no

    6.

    ☐ Rimessa di denaro

    7.

    ☐ Servizi di disposizione di ordine di pagamento

    8.

    ☐ Servizi di informazione sui conti

    19)

    Descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorrerà l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica/agente per conformarsi agli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849

     

    20)

    Identità e recapiti degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell'agente incaricato

     

    21)

    Per gli agenti diversi dai prestatori di servizi di pagamento, i criteri presi in considerazione per garantire che gli amministratori e le persone responsabili della gestione dell'agente incaricato della prestazione dei servizi di pagamento soddisfino i requisiti di professionalità e di onorabilità.

    a.

    ☐ Le prove raccolte dall'istituto di pagamento che attestano che gli amministratori e le persone responsabili della gestione dell'agente incaricato della prestazione dei servizi di pagamento soddisfano i requisiti di professionalità e di onorabilità.

    b.

    ☐ Le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2366 per verificare le informazioni fornite dall'istituto di pagamento.

    22)

    In caso di esternalizzazione di funzioni operative dei servizi di pagamento/moneta elettronica:

    a.

    nome e indirizzo dell'entità alla quale esternalizzare le funzioni operative;

    b.

    recapiti (e-mail e numero di telefono) di un referente presso l'entità alla quale esternalizzare le funzioni operative;

    c.

    tipo di funzioni operative esternalizzate e loro descrizione completa.

     


    ALLEGATO IV

    Modello di notifica per lo scambio di informazioni in relazione alle domande di passaporto da parte di istituti di moneta elettronica che si avvalgono di distributori

    1)

    Stato membro d'origine

     

    2)

    Stato membro ospitante in cui saranno forniti i servizi di moneta elettronica

     

    3)

    Denominazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine

     

    4)

    Data di ricevimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine della domanda completa e accurata dell'istituto di moneta elettronica

    GG/MM/AA

    5)

    Tipo di domanda

    ☐ Prima domanda

    ☐ Modifica della domanda precedente

    ☐ Ulteriori distributori

    ☐ Cancellazione di distributori

    6)

    Natura della domanda (valutazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine)

    ☐ Diritto di stabilimento

    ☐ Libera prestazione di servizi, in base alle seguenti circostanze:

    7)

    Nome dell'istituto di moneta elettronica

     

    8)

    Indirizzo della sede centrale dell'istituto di moneta elettronica

     

    9)

    Numero di identificazione unico dell'istituto di moneta elettronica nel formato dello Stato membro d'origine come specificato nell'allegato I (se del caso)

     

    10)

    Identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) dell'istituto di moneta elettronica (se disponibile)

     

    11)

    Numero di autorizzazione nello Stato membro di origine dell'istituto di moneta elettronica (se del caso)

     

    12)

    Referente presso l'istituto di moneta elettronica

     

    13)

    E-mail: del referente presso l'istituto di moneta elettronica

     

    14)

    Numero di telefono del referente presso l'istituto di moneta elettronica

     

    15)

    Informazioni sul distributore:

    a.

    Se si tratta di una persona giuridica:

    i.

    Nome

    ii.

    Sede/i legale/i

    iii.

    Numero di identificazione unico nel formato dello Stato membro in cui è situato il distributore come specificato nell'allegato I (se del caso)

    iv.

    Identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) del distributore (se disponibile)

    v.

    Numero di telefono

    vi.

    E-mail

    vii.

    Nome, data e luogo di nascita dei rappresentanti legali

    b.

    Se si tratta di una persona fisica:

    i.

    Nome, data e luogo di nascita

    ii.

    Sede/i legale/i

    iii.

    Numero di identificazione unico nel formato dello Stato membro in cui è situato il distributore come specificato nell'allegato I (se del caso)

    iv.

    Numero di telefono

    v.

    E-mail

     

    16)

    Servizi di moneta elettronica che saranno forniti dal distributore

    ☐ Distribuzione

    ☐ Rimborso di moneta elettronica

    17)

    Descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorrerà l'istituto di moneta elettronica/distributore per conformarsi agli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849

     

    18)

    In caso di esternalizzazione di funzioni operative dei servizi di moneta elettronica:

    a.

    nome e indirizzo dell'entità alla quale esternalizzare le funzioni operative;

    b.

    recapiti (e-mail e numero di telefono) di un referente presso l'entità alla quale esternalizzare le funzioni operative;

    c.

    tipo di funzioni operative esternalizzate e loro descrizione completa.

     


    ALLEGATO V

    Modello di notifica per lo scambio di informazioni in relazione alle domande inerenti alla libera prestazione di servizi senza agenti o distributori

    1)

    Stato membro d'origine

     

    2)

    Denominazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine

     

    3)

    Data di ricevimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine della domanda completa e accurata dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

    GG/MM/AA

    4)

    Stato membro in cui saranno forniti i servizi

     

    5)

    Tipo di domanda

    ☐ Prima domanda

    ☐ Modifica della domanda precedente

    ☐ Fine dell'attività/cessazione

    6)

    Tipo di ente

    ☐ Istituto di pagamento

    ☐ Istituto di moneta elettronica

    7)

    Nome dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

     

    8)

    Indirizzo della sede centrale dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

     

    9)

    Numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica nel formato dello Stato membro d'origine come specificato nell'allegato I (se del caso)

     

    10)

    Identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se disponibile)

     

    11)

    Numero di autorizzazione nello Stato membro di origine dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se del caso)

     

    12)

    Referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

     

    13)

    E-mail: del referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

     

    14)

    Numero di telefono del referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

     

    15)

    La data prevista di inizio della fornitura di servizi di pagamento/moneta elettronica (non precedente alla comunicazione della decisione dell'autorità competente dello Stato membro di origine di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2366

    GG/MM/AAAA

    16)

    Servizi di pagamento da fornire

    1.

    ☐ Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento

    2.

    ☐ Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento

    3.

    Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

    a)

    esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum

    b)

    esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi ☐

    c)

    esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti ☐

    4.

    Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:

    a)

    esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum

    b)

    esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi ☐

    c)

    esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti ☐

    Compresa la concessione di crediti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366: ☐ sì ☐ no

    5.

    ☐ Emissione di strumenti di pagamento

    ☐ Convenzionamento di operazioni di pagamento

    Compresa la concessione di crediti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366: ☐ sì ☐ no

    6.

    ☐ Rimessa di denaro

    7.

    ☐ Servizi di disposizione di ordine di pagamento

    8.

    ☐ Servizi di informazione sui conti

    17)

    Servizi di moneta elettronica da fornire (applicabile solo agli istituti di moneta elettronica)

    ☐ Emissione di moneta elettronica

    ☐ Distribuzione e/o rimborso di moneta elettronica

    18)

    In caso di esternalizzazione di funzioni operative dei servizi di pagamento/moneta elettronica:

    a.

    nome e indirizzo dell'entità alla quale esternalizzare le funzioni operative;

    b.

    recapiti (e-mail e numero di telefono) di un referente presso l'entità alla quale esternalizzare le funzioni operative;

    c.

    tipo di funzioni operative esternalizzate e loro descrizione completa.

     


    ALLEGATO VI

    Modello di notifica per lo scambio di informazioni in relazione all'avvio delle attività di passaporto di succursali/agenti/distributori da parte di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica

    Avvio delle attività

    1)

    Stato membro d'origine

     

    2)

    Denominazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine

     

    3)

    Data della domanda iniziale ai sensi dell'allegato II, III o IV.

     

    4)

    Stato membro in cui avvierà le attività la succursale/l'agente/il distributore

     

    5)

    Tipo di ente

    ☐ Istituto di pagamento

    ☐ Istituto di moneta elettronica

    6)

    Nome dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

     

    7)

    Indirizzo della sede centrale dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica

     

    8)

    Numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica nel formato dello Stato membro d'origine come specificato nell'allegato I (se del caso)

     

    9)

    Identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se disponibile)

     

    10)

    Numero di autorizzazione nello Stato membro di origine dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se del caso)

     

    11)

    Tipo di passaporto

    ☐ Succursale

    ☐ Agente

    ☐ Distributore

    12)

    Per gli agenti/distributori,

    a.

    Se si tratta di una persona giuridica:

    i.

    Nome

    ii.

    Numero di identificazione unico nel formato dello Stato membro in cui è situato l'agente/distributore come specificato nell'allegato I (se del caso)

    iii.

    Identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) dell'agente/distributore (se disponibile)

    iv.

    Numero di telefono

    b.

    Se si tratta di una persona fisica:

    i.

    Nome, data e luogo di nascita

    ii.

    Numero di identificazione unico nel formato dello Stato membro in cui è situato l'agente/distributore come specificato nell'allegato I (se del caso)

    13)

    Per gli agenti e le succursali, data di iscrizione nel registro delle autorità competenti dello Stato membro d'origine

    GG/MM/AAAA

    14)

    Data di avvio delle attività della succursale/agente/distributore (per gli agenti e le succursali, la data non precede quella di iscrizione dell'agente/succursale nel registro dello Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2366)

    GG/MM/AAAA


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