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Document 32017R1511

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/5857

    GU L 224 del 31.8.2017, p. 115–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1511/oj

    31.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 224/115


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1511 DELLA COMMISSIONE

    del 30 agosto 2017

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (2)

    I periodi di approvazione delle sostanze attive beta-ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, fostiazato, iprodione e siltiofam sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione (3). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2017.

    (3)

    I periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione (4). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2017.

    (4)

    I periodi di approvazione delle sostanze attive MCPA e MCPB sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione (5). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2017.

    (5)

    Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze di cui ai considerando 2, 3 e 4 sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (6).

    (6)

    Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È quindi necessario prorogarne i periodi di approvazione.

    (7)

    Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metil-ciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 9).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB e metiram (GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 14).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


    ALLEGATO

    L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

    1)

    alla riga 40, «Deltametrina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

    2)

    alla riga 48, «Beta-ciflutrin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

    3)

    alla riga 50, «Iprodione», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

    4)

    alla riga 64, «Flurtamone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

    5)

    alla riga 65, «Flufenacet», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

    6)

    alla riga 67, «Dimethenamid-p», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

    7)

    alla riga 69, «Fostiazato», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

    8)

    alla riga 70, «Siltiofam», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

    9)

    alla riga 101, «Clorotalonil», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

    10)

    alla riga 102, «Clorotoluron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

    11)

    alla riga 103, «Cipermetrina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

    12)

    alla riga 104, «Daminozide», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

    13)

    alla riga 105, «Tiofanato metile», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

    14)

    alla riga 106, «Tribenuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

    15)

    alla riga 107, «MCPA», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

    16)

    alla riga 108, «MCPB», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

    17)

    alla riga 117, «1-metilciclopropene», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

    18)

    alla riga 118, «Forchlorfenuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018»;

    19)

    alla riga 119, «Indoxacarb», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2018».


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