EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1203

Regolamento (UE) 2017/1203 della Commissione, del 5 luglio 2017, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il silicio organico (monometilsilanetriolo) e gli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®) aggiunti agli alimenti e usati nella fabbricazione di integratori alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/4509

GU L 173 del 6.7.2017, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1203/oj

6.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/9


REGOLAMENTO (UE) 2017/1203 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2017

che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il silicio organico (monometilsilanetriolo) e gli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®) aggiunti agli alimenti e usati nella fabbricazione di integratori alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II della direttiva 2002/46/CE definisce l'elenco delle sostanze vitaminiche e minerali consentite per la fabbricazione di integratori alimentari.

(2)

A norma dell'articolo 14 della direttiva 2002/46/CE le disposizioni relative alle sostanze vitaminiche e minerali negli integratori alimentari aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(3)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 contiene l'elenco delle formule vitaminiche e delle sostanze minerali che possono essere aggiunte agli alimenti.

(4)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1925/2006, le modifiche all'elenco di cui all'allegato II del regolamento sono adottate tenendo conto del parere dell'Autorità.

(5)

In seguito a una richiesta relativa all'inserimento del silicio organico, come fonte di silicio, nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2002/46/CE, il 9 marzo 2016 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza del silicio organico (monometilsilanetriolo; MMST) quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare come fonte di silicio negli integratori alimentari e sulla biodisponibilità di acido ortosilicico dalla fonte (3).

(6)

Si evince da tale parere che l'uso del silicio organico (monometilsilanetriolo) negli integratori alimentari come fonte di silicio non desta preoccupazioni per la sicurezza purché siano rispettate alcune condizioni.

(7)

In considerazione del parere favorevole dell'Autorità, il silicio organico (monometilsilanetriolo) dovrebbe essere incluso nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2002/46/CE.

(8)

In seguito a una richiesta relativa all'inserimento degli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®), come fonte di calcio, nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2002/46/CE e nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006, il 26 aprile 2016 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza degli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®), come fonte di calcio, aggiunti per scopi nutrizionali agli alimenti, agli integratori alimentari e agli alimenti destinati a fini medici speciali (4).

(9)

Si evince da tale parere che l'aggiunta di oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®) agli alimenti e il loro uso negli integratori alimentari come fonte di calcio non desta preoccupazioni per la sicurezza purché siano rispettate alcune condizioni.

(10)

In considerazione del parere favorevole dell'Autorità, gli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®) dovrebbero essere inseriti nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2002/46/CE e nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006.

(11)

Le parti interessate sono state consultate tramite il gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale ed è stato tenuto conto delle osservazioni formulate.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/46/CE e il regolamento (CE) n. 1925/2006.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del ccomitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2002/46/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(2)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(3)  The EFSA Journal (2016); 14(4):4436.

(4)  The EFSA Journal (2016); 14(6):4488.


ALLEGATO

1.

L'allegato II, parte B, della direttiva 2002/46/CE è modificato come segue:

(a)

dopo la voce «Acido silicico» è inserita la seguente voce:

«Silicio organico (monometilsilanetriolo)»;

(b)

dopo la voce «Solfato di calcio» è inserita la voce seguente:

«Oligosaccaridi di fosforil e calcio».

2.

Nell'allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006, dopo la voce «solfato di calcio» è inserita la seguente voce:

«oligosaccaridi di fosforil e calcio».


Top