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Document 32017R1199

    Regolamento (UE) 2017/1199 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali

    GU L 176 del 7.7.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1199/oj

    7.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 176/1


    REGOLAMENTO (UE) 2017/1199 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 4 luglio 2017

    che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce disposizioni comuni e generali sui fondi strutturali e d'investimento europei, incluso il Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»). Al fine di fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali, dovrebbe essere possibile introdurre un asse prioritario separato nel contesto di un programma operativo, con un tasso di cofinanziamento fino al 95 % per coprire le priorità d'investimento del FESR quale stabilite dal regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (2)

    Le operazioni da cofinanziare nell'ambito dell'asse prioritario separato per le catastrofi naturali dovrebbero essere quelle finalizzate alla ricostruzione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali quali definite al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (5).

    (3)

    Per le operazioni nell'ambito dell'asse prioritario separato per le catastrofi naturali, è necessario introdurre una deroga alle norme generali relative alla data di inizio dell'ammissibilità delle spese riguardanti la spesa che diventa ammissibile in seguito a una modifica di un programma al fine di garantire la possibilità di cofinanziare le misure adottate dalle autorità degli Stati membri direttamente dopo una catastrofe, ma prima che il programma operativo sia modificato.

    (4)

    Al fine di consentire l'ammissibilità delle spese sostenute e pagate dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale, anche se questa precede l'entrata in vigore del presente regolamento, la disposizione corrispondente relativa alla data di inizio dell'ammissibilità delle spese dei beneficiari dovrebbe avere effetto retroattivo.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica al regolamento (UE) n. 1303/2013

    All'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «8.   Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 95 % per sostenere le operazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

    a)

    le operazioni sono selezionate dalle autorità di gestione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali quali definite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (*1);

    b)

    le operazioni sono volte alla ricostruzione in risposta alla catastrofe naturale; e

    c)

    le operazioni sono finanziate nell'ambito di una priorità d'investimento del FESR.

    L'importo stanziato per le operazioni di cui al primo comma non supera il 5 % dello stanziamento totale del FESR in uno Stato membro per il periodo di programmazione 2014-2020.

    In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni nell'ambito di questo asse prioritario sono ammissibili a decorrere dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

    Qualora le spese riguardanti le operazioni di cui al primo comma siano state incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione prima dell'istituzione dell'asse prioritario separato, lo Stato membro procede ai necessari adeguamenti della successiva domanda di pagamento e, se del caso, dei successivi conti presentati in seguito all'adozione della modifica del programma.

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2017

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    A. TAJANI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. MAASIKAS


    (1)  GU C 173 del 31.5.2017, pag. 38.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 giugno 2017.

    (3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

    (5)  Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).


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