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Document 32017R1113

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1113 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva acido benzoico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/4193

    GU L 162 del 23.6.2017, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1113/oj

    23.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 162/27


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1113 DELLA COMMISSIONE

    del 22 giugno 2017

    che rinnova l'approvazione della sostanza attiva acido benzoico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2004/30/CE della Commissione (2) ha iscritto l'acido benzoico come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

    (2)

    Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

    (3)

    L'approvazione della sostanza attiva acido benzoico, come previsto nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2018.

    (4)

    In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5), è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'acido benzoico.

    (5)

    Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

    (6)

    Lo Stato membro relatore ha elaborato una relazione di valutazione sul rinnovo, in consultazione con lo Stato membro correlatore, e l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 4 gennaio 2016.

    (7)

    L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione sul rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha anche messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

    (8)

    Il 30 novembre 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sull'idoneità dell'acido benzoico a soddisfare i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 24 gennaio 2017 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo dell'acido benzoico al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

    (9)

    Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni riguardo alla relazione sul rinnovo.

    (10)

    In merito a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente acido benzoico è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (11)

    È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dell'acido benzoico.

    (12)

    La valutazione del rischio per il rinnovo dell'approvazione dell'acido benzoico si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che non limitano tuttavia gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti acido benzoico possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione al solo impiego come disinfettante.

    (13)

    In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni.

    (14)

    In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

    (15)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione dell'acido benzoico fino al 31 gennaio 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Dato tuttavia che una decisione sul rinnovo è già stata adottata prima di tale data di scadenza prorogata, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o settembre 2017.

    (16)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

    L'approvazione della sostanza attiva acido benzoico, specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni stabilite in tale allegato.

    Articolo 2

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Entrata in vigore e data di applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2017.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

    (2)  Direttiva 2004/30/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50).

    (3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

    (6)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benzoic acid (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva acido benzoico come antiparassitario). EFSA Journal 2016;14(12):4657, 14 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4657. Disponibile all'indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4657.

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione, del 17 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide (GU L 312 del 18.11.2016, pag. 21).


    ALLEGATO I

    Nome comune, numeri di identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (1)

    Data di approvazione

    Scadenza dell'approvazione

    Disposizioni specifiche

    Acido benzoico

    N. CAS 65-85-0

    N. CIPAC 622

    Acido benzoico

    ≥ 990 g/kg

    1o settembre 2017

    31 agosto 2032

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sull'acido benzoico contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.

    In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano l'utilizzo di dispositivi di protezione personale adeguati.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso.


    (1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.


    ALLEGATO II

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

    1)

    nella parte A è soppressa la voce 79 relativa all'acido benzoico;

    2)

    nella parte B è inserita la voce seguente:

    Numero

    Nome comune, numeri di identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (1)

    Data di approvazione

    Scadenza dell'approvazione

    Disposizioni specifiche

    «115

    Acido benzoico

    N. CAS 65-85-0

    N. CIPAC 622

    Acido benzoico

    ≥ 990 g/kg

    1o settembre 2017

    31 agosto 2032

    Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sull'acido benzoico contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.

    In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano l'utilizzo di dispositivi di protezione personale adeguati.

    Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso.»


    (1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.


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