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Document 32017R1094

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1094 della Commissione, del 20 giugno 2017, recante duecentosessantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda

    C/2017/4389

    GU L 158 del 21.6.2017, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1094/oj

    21.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 158/27


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1094 DELLA COMMISSIONE

    del 20 giugno 2017

    recante duecentosessantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 16 giugno 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona fisica all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

    (3)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

    «Fared Saal [alias (a) Abu Luqmaan Al Almani; (b) Abu Lugmaan. Data di nascita: 18.2.1989. Luogo di nascita: Bonn, Germania. Cittadinanza: (a) tedesca; (b) algerina. Numero di identificazione nazionale: 5802098444 (numero della carta d'identità nazionale tedesca, emessa a Bonn, in Germania il 15.4.2010 e scaduta il 14.4.2016]. Altre informazioni: descrizione fisica: colore degli occhi: castani; colore dei capelli: neri; altezza: 178 cm; peso: 80 kg. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.6.2017.»


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