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Document 32017R0841

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/3160

    GU L 125 del 18.5.2017, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/841/oj

    18.5.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 125/12


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/841 DELLA COMMISSIONE

    del 17 maggio 2017

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (2)

    I periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), famoxadone, flumiossazina, metalaxyl-M e pimetrozina sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione (3). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 30 giugno 2017. Le domande di rinnovo dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4) sono state presentate conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5).

    (3)

    I periodi di approvazione delle sostanze attive carfentrazone etile, ciazofamid, fenamidone, foramsulfuron, imazamox, isoxaflutole, oxasulfuron, pendimetalin e trifloxystrobin sono stati prorogati dalla regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione (6). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2017.

    (4)

    I periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, metossifenozide, milbemectin, phenmedipham, e S-metolachlor sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione (7). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2017.

    (5)

    Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze elencate ai considerando 3 e 4 sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (8).

    (6)

    Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È quindi necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.

    (7)

    Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo dell'iscrizione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 4).

    (4)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l'estensione dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metossifenozide, milbemectin, phenmedipham, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, quinoxifen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiacloprid, tiram e ziram (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 27).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


    ALLEGATO

    L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

    1)

    alla riga 11, «Bentazone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;

    2)

    alla riga 15, «Diquat», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;

    3)

    alla riga 19, «DPX KE 459 (flupirsulfuron metile)», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;

    4)

    alla riga 23, «Pimetrozina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;

    5)

    alla riga 35, «Famoxadone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;

    6)

    alla riga 37, «Metalaxyl-M», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;

    7)

    alla riga 39, «Flumiossazina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;

    8)

    alla riga 41, «Imazamox», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    9)

    alla riga 42, «Oxasulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    10)

    alla riga 44, «Foramsulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    11)

    alla riga 46, «Ciazofamid», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    12)

    alla riga 53, «Pendimetalin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    13)

    alla riga 59, «Trifloxystrobin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    14)

    alla riga 60, «Carfentrazone etile», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    15)

    alla riga 62, «Fenamidone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    16)

    alla riga 63, «Isoxaflutole», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    17)

    alla riga 78, «Chlorpropham», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    18)

    alla riga 83, «Alpha-cypermethrin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    19)

    alla riga 84, «Benalaxyl», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    20)

    alla riga 85, «Bromoxynil», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    21)

    alla riga 86, «Desmedipham», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    22)

    alla riga 88, «Phenmedipham», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    23)

    alla riga 93, «Ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    24)

    alla riga 95, «Laminarin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    25)

    alla riga 96, «Metossifenozide», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    26)

    alla riga 97, «S-metolachlor», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    27)

    alla riga 98, «Gliocladium catenulatum ceppo: J1446», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    28)

    alla riga 99, «Etoxazole», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    29)

    alla riga 109, «Bifenazato», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

    30)

    alla riga 110, «Milbemectin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;


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