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Document 32017R0637

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/637 della Commissione, del 4 aprile 2017, recante duecentosessantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    C/2017/2334

    GU L 91 del 5.4.2017, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/637/oj

    5.4.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 91/7


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/637 DELLA COMMISSIONE

    del 4 aprile 2017

    recante duecentosessantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 30 marzo 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2017

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Il capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    I dati identificativi della voce «Mujahidin Indonesian Timur (MIT) [alias: a) Mujahidin of Eastern Indonesia; b) East Indonesia Mujahideen; c) Mujahidin Indonesia Timor; d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB); e) Mujahidin of Western Indonesia]; indirizzo: Indonesia; Altre informazioni: opera a Giava e Sulawesi, Indonesia, ed è attivo anche nelle province orientali dell'Indonesia. Il leader è Abu Wardah, alias Santoso (non inserito nell'elenco). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.» dell'elenco «Elenco delle persone giuridiche, gruppi ed entità» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono sostituiti da quanto segue:

    «Mujahidin Indonesian Timur (MIT) [alias: a) Mujahidin of Eastern Indonesia; b) East Indonesia Mujahideen; c) Mujahidin Indonesia Timor; d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB); e) Mujahidin of Western Indonesia]. Indirizzo: Indonesia; Altre informazioni: opera a Giava e Sulawesi, Indonesia, ed è attivo anche nelle province orientali dell'Indonesia. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 29.9.2015.»


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