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Document 32017R0428

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione, del 10 marzo 2017, che approva la sostanza di base carbone argilloso a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/1548

GU L 66 del 11.3.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/428/oj

11.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/428 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2017

che approva la sostanza di base carbone argilloso a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 18 maggio 2015 la Commissione ha ricevuto dalla Ets Christian Callegari una domanda di approvazione del carbone argilloso come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità»), la quale, il 6 luglio 2016, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica (2). Il 7 ottobre 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame (3) e un progetto del presente regolamento e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 24 gennaio 2017.

(3)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che il carbone argilloso non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici, né è una sostanza potenzialmente pericolosa. Esso inoltre non è immesso sul mercato come prodotto fitosanitario né è utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, ma è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua, e pertanto deve essere considerato una sostanza di base. Il carbone argilloso è una miscela di carbone, quale definito nel regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (4), e bentonite, quale specificata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013 della Commissione (5), sotto forma di granuli.

(4)

Dagli esami effettuati è emerso che il carbone argilloso può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il carbone argilloso come sostanza di base.

(5)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento.

(6)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

Il carbone argilloso, quale specificato nell'allegato I, è approvato come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for clayed charcoal for use in plant protection as a protectant in grapevines (Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base carbone argilloso per l'uso in prodotti fitosanitari come agente preventivo nelle viti). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2016:13(7):EN-1061. 28 pagg.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT.

(4)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione della bentonite quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 33).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

Carbone argilloso

N. CAS 7440-44-0 231-153-3 (EINECS) (carbone attivo)

N. CAS 1333-86-4 215-609-9 (EINECS) (nerofumo)

N. CAS 1302-78-9 215-108-5 (EINECS) (bentonite)

Non disponibile

Carbone: Purezza prescritta dal regolamento (UE) n. 231/2012

Bentonite: Purezza prescritta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013

31 marzo 2017

Il carbone argilloso deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul carbone argilloso (SANTE/11267/2016), in particolare le relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

Nella parte C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

«13

Carbone argilloso

N. CAS 7440-44-0 231-153-3 (EINECS) (carbone attivo)

N. CAS 1333-86-4 215-609-9 (EINECS) (nerofumo)

N. CAS 1302-78-9 215-108-5 (EINECS) (bentonite)

Non disponibile

Carbone: Purezza prescritta dal regolamento (UE) n. 231/2012 (*1)

Bentonite: Purezza prescritta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013 (*2)

31 marzo 2017

Il carbone argilloso deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul carbone argilloso (SANTE/11267/2016), in particolare le relative appendici I e II.


(*1)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione della bentonite quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 33).»


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