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Document 32017R0331

    Regolamento (UE) 2017/331 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

    GU L 50 del 28.2.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/331/oj

    28.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 50/9


    REGOLAMENTO (UE) 2017/331 DEL CONSIGLIO

    del 27 febbraio 2017

    che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

    Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1),

    vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) stabilisce che è vietato esportare a qualsiasi persona, entità o organismo attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna in Bielorussia, nonché fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi a tali attrezzature.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC.

    (3)

    La decisione (PESC) 2017/350 del Consiglio (3), che modifica la decisione 2012/642/PESC, prevede una deroga al divieto di esportazione per l'attrezzatura da biathlon.

    (4)

    Nessuna disposizione del presente regolamento deve incidere sui requisiti per la concessione di una licenza di cui al regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (5)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.

    (6)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

    1)

    all'articolo 1 bis, è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.   Il paragrafo 1 non si applica ai fucili, alle relative munizioni e ai congegni di mira elencati nell'allegato IV e che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon («IBU») e che sono destinate esclusivamente ad essere utilizzare in eventi e allenamenti di biathlon»;

    2)

    all'articolo 1 ter è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.   Il paragrafo 1 non si applica ai fucili, alle relative munizioni e ai congegni di mira elencati nell'allegato IV e che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'IBU e che sono destinate esclusivamente ad essere utilizzare in eventi e allenamenti di biathlon».

    2.   Il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    K. MIZZI


    (1)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

    (3)  Decisione (PESC) 2017/350 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 81).

    (4)  Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO IV

    Fucili, munizioni e congegni di mira di cui agli articoli 1 bis e 1 ter, che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon.

    Fucili da biathlon:

    ex 9303 30

    Altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo

    Munizioni per fucili da biathlon:

    ex 9306 21

    Cartucce per fucili o carabine a canna liscia

    ex 9306 29

    Parti di cartucce per fucili o carabine a canna liscia

    ex 9306 30 90

    Cartucce e loro parti, per armi diverse da fucili o carabine a canna liscia, da armi da guerra, da rivoltelle e pistole della voce 9302, da pistole mitragliatrici della voce 9301

    Congegni di mira per fucili da biathlon:

    ex 9305 20

    Parti ed accessori di fucili o carabine della voce 9303».


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