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Document 32017R0142

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/142 della Commissione, del 26 gennaio 2017, recante duecentocinquantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda

    C/2017/0514

    GU L 22 del 27.1.2017, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/142/oj

    27.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 22/54


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/142 DELLA COMMISSIONE

    del 26 gennaio 2017

    recante duecentocinquantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 19 gennaio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2017

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    I dati identificativi della voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono così modificati:

    la voce «Malik Muhammad Ishaq (alias: Malik Ishaq). Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: intorno al 1959. Luogo di nascita: Rahim Yar Khan, provincia del Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: a) descrizione fisica: di corporatura robusta con occhi neri, capelli neri, carnagione olivastra e una folta barba nera; b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 14.3.2014.» è sostituita da quanto segue:

    «Malik Muhammad Ishaq (alias: Malik Ishaq). Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: intorno al 1959. Luogo di nascita: Rahim Yar Khan, provincia del Punjab, Pakistan. Cittadinanza: pakistana. Altre informazioni: a) descrizione fisica: di corporatura robusta con occhi neri, capelli neri, carnagione olivastra e una folta barba nera; b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ucciso in Pakistan il 28.7.2015. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 14.3.2014.».


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