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Document 32017R0040

Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, del 3 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato(UE) n. 907/2014 della Commissione

C/2016/6853

GU L 5 del 10.1.2017, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/40/oj

10.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/40 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2016

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato(UE) n. 907/2014 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 223, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 106, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede due regimi di aiuto intesi a migliorare la distribuzione dei prodotti agricoli agli allievi degli istituti scolastici. Il primo riguarda la fornitura di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati (programma «Frutta e verdura nelle scuole») e il secondo riguarda la fornitura di latte e prodotti lattiero-caseari (programma «Latte nelle scuole»). Questi due programmi sono sostituiti da un programma unico introdotto dal regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), con effetto a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018. Tale programma unico prevede un nuovo inquadramento comune per gli aiuti dell'Unione destinati alla distribuzione di ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati, prodotti freschi del settore delle banane («Frutta e verdura nelle scuole») e alla distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari («Latte nelle scuole») agli allievi degli istituti scolastici (in appresso: «il programma destinato alle scuole»). Il regolamento (UE) n. 1308/2013 della Commissione, modificato dal regolamento (UE) 2016/791, conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione. Al fine di garantire il corretto funzionamento del programma destinato alle scuole conformemente al nuovo quadro giuridico è necessario adottare alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1047/2014 (4) e (UE) 2016/247 (5), il regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione (6) e il regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione (7). Gli atti menzionati dovrebbero essere pertanto abrogati, ma è opportuno che continuino ad applicarsi fino alla scadenza dei programmi «Frutta e verdura nelle scuole» e «Latte nelle scuole» attualmente in corso.

(2)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la partecipazione degli Stati membri al programma destinato alle scuole è subordinata in via preliminare all'elaborazione, a livello nazionale o regionale, di una strategia di attuazione. Ogni sei anni deve essere elaborata una nuova strategia. Se decidono di attuare il programma a livello regionale, gli Stati membri elaborano una strategia per ciascuna regione e forniscono un quadro coordinativo di accompagnamento conformemente alle loro disposizioni o procedure. Essi devono determinare un punto di contatto unico per lo scambio di informazioni con la Commissione, al fine di agevolare quest'ultima nell'analisi delle strategie e nel monitoraggio e nella valutazione dell'attuazione nello Stato membro interessato. È altresì opportuno stabilire disposizioni che definiscano i termini entro cui la strategia e le eventuali modifiche successive devono essere presentate alla Commissione.

(3)

Occorre stabilire condizioni specifiche per l'ideazione e l'applicazione delle misure educative di accompagnamento, in particolare per quanto concerne la necessità di offrire un supporto alla distribuzione dei prodotti. È opportuno consentire che tali misure possano coinvolgere anche insegnanti e genitori, al fine di rafforzare l'efficacia delle medesime e l'efficacia complessiva del programma destinato alle scuole.

(4)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno specificare le spese sostenute per l'attuazione del programma destinato alle scuole che sono ammissibili all'aiuto dell'Unione.

(5)

Nell'interesse di un'amministrazione, una gestione del bilancio e una supervisione corrette, occorre specificare i criteri per la concessione dell'aiuto e le condizioni di selezione e riconoscimento dei richiedenti.

(6)

Occorre stabilire condizioni specifiche per la sospensione e la revoca del riconoscimento e per le sanzioni amministrative da imporre ai richiedenti che non rispettano gli obblighi previsti nell'ambito del programma destinato alle scuole.

(7)

Per valutare l'efficacia del programma destinato alle scuole e consentire una verifica inter pares, nonché lo scambio di buone pratiche, gli Stati membri devono controllarne e valutarne regolarmente l'attuazione e comunicare i risultati ottenuti alla Commissione. A tal fine, occorre specificare la natura e il tipo di informazioni da fornire nelle relazioni di monitoraggio. Inoltre, la mancata osservanza dei requisiti di monitoraggio e valutazione da parte degli Stati membri può compromettere la valutazione dell'efficacia del programma destinato alle scuole e la garanzia di una corretta gestione degli aiuti dell'Unione. È quindi opportuno disporre che la Commissione possa applicare una riduzione dissuasiva dell'aiuto nel caso in cui uno Stato membro presenti la relazione di valutazione in ritardo.

(8)

Ai fini di un efficace monitoraggio e valutazione del programma destinato alle scuole, è opportuno specificare la natura e il tipo di informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione.

(9)

Per garantire che i prodotti distribuiti nell'ambito del programma destinato alle scuole soddisfino gli obiettivi di promuovere abitudini alimentari sane e far sì che i bambini si abituino al gusto naturale di tali prodotti, è opportuno specificare che il tenore massimo di zuccheri aggiunti nei prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i quali l'aggiunta di zucchero non è tecnicamente necessaria ai fini della loro preparazione o produzione, dovrebbe essere pari a zero.

(10)

Per garantire che i prodotti distribuiti nell'ambito del programma destinato alle scuole soddisfino gli obiettivi di promuovere abitudini alimentari sane, è opportuno specificare il tenore massimo di zuccheri e/o di miele aggiunti ai prodotti elencati nell'allegato V del regolamento (UE) n. 1308/2013 che gli Stati membri possono autorizzare. Gli Stati membri possono prevedere limiti inferiori.

(11)

È opportuno fissare condizioni specifiche per garantire il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole quando i prodotti che beneficiano di aiuti dell'Unione nell'ambito del suddetto programma sono distribuiti negli istituti scolastici unitamente ai pasti abituali.

(12)

A norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri sono tenuti a pubblicizzare la propria partecipazione al programma destinato alle scuole e il fatto che tale programma è sovvenzionato dall'Unione. A tal fine, essi dovrebbero poter utilizzare un manifesto da esporre negli istituti scolastici partecipanti. Tale manifesto dovrebbe essere realizzato conformemente a taluni requisiti minimi.

(13)

Il capo V del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (8) fissa le regole relative al fatto generatore del tasso di cambio applicabile agli importi e ai pagamenti degli aiuti dell'Unione. È dunque necessario includere norme specifiche per gli aiuti collegati all'attuazione del programma destinato alle scuole. Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 andrebbe pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

NORME GENERALI RELATIVE AL PROGRAMMA DESTINATO ALLE SCUOLE

Articolo 1

Campo di applicazione e definizioni

1.   Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto concerne l'aiuto dell'Unione destinato alla fornitura e alla distribuzione di ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati e prodotti freschi del settore delle banane («Frutta e verdura nelle scuole») e alla fornitura e alla distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari («Latte nelle scuole») agli allievi degli istituti scolastici, alle misure educative di accompagnamento e a taluni costi correlati nell'ambito del programma di cui all'articolo 23 del suddetto regolamento («il programma destinato alle scuole»).

2.   Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di anno scolastico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (9).

Articolo 2

Strategia degli Stati membri

1.   Al momento di elaborare la strategia di cui all'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono scegliere a quale livello amministrativo intendono attuare il programma destinato alle scuole. Se decide di attuare il suddetto programma a livello regionale, lo Stato membro elabora una strategia per ciascuna regione e un quadro coordinativo di accompagnamento a livello nazionale. Lo Stato membro istituisce un punto di contatto unico per lo scambio di informazioni con la Commissione.

2.   e nell'ambito del programma destinato alle scuole uno Stato membro non mette a disposizione i prodotti gratuitamente, esso spiega nella sua strategia le modalità messe in atto per garantire che gli aiuti dell'Unione destinati al programma si ripercuotano sul prezzo al quale i prodotti sono resi disponibili.

3.   Gli Stati membri che intendono partecipare al programma destinato alle scuole comunicano alla Commissione la propria strategia entro il 30 aprile che precede l'inizio del primo anno scolastico incluso nella strategia. Tuttavia, per il periodo di sei anni che inizia con l'anno scolastico 2017-2018, gli Stati membri notificano alla Commissione la propria strategia entro il 1o agosto 2017.

4.   Uno Stato membro può modificare la propria strategia. Lo Stato membro comunica alla Commissione la strategia modificata entro due mesi dalla modifica.

Articolo 3

Misure educative di accompagnamento

1.   Le misure educative di accompagnamento di cui all'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono direttamente collegate agli obiettivi del programma destinato alle scuole.

2.   Le misure educative di accompagnamento offrono un supporto alla distribuzione di frutta e verdura e di latte nelle scuole e, qualora includano prodotti agricoli diversi da quelli di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, prevedono la degustazione di tali altri prodotti.

3.   Le misure educative di accompagnamento possono coinvolgere anche i genitori e gli insegnanti.

Articolo 4

Costi ammissibili

1.   Sono ammessi a beneficiare dell'aiuto dell'Unione:

a)

i costi dei prodotti forniti nell'ambito del programma desinato alle scuole e distribuiti agli allievi degli istituti scolastici di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che possono includere i costi di acquisto, locazione, noleggio e leasing delle attrezzature utilizzate per la fornitura e la distribuzione dei prodotti, come previsto nella strategia dello Stato membro;

b)

i costi delle misure educative di accompagnamento, in particolare:

i)

i costi per l'organizzazione di corsi di degustazione, l'istituzione e il mantenimento di giardini scolastici, l'organizzazione di visite a fattorie e di attività analoghe volte a riavvicinare i bambini all'agricoltura,

ii)

i costi delle misure volte a informare i bambini sull'agricoltura e su sane abitudini alimentari, sulle filiere alimentari locali, sull'agricoltura biologica, sulla produzione sostenibile e sulla lotta agli sprechi alimentari;

c)

i costi della pubblicità del programma destinato alle scuole, che è direttamente finalizzata a informare il pubblico in merito al programma, tra cui:

i)

il costo del manifesto di cui all'articolo 12 del presente regolamento,

ii)

il costo delle campagne di informazione attraverso trasmissioni radiotelevisive, comunicazioni elettroniche, quotidiani e mezzi di comunicazione analoghi,

iii)

il costo di sessioni informative, conferenze, seminari e gruppi di lavoro intesi a informare il pubblico in merito al programma destinato alle scuole ed eventi simili,

iv)

il costo del materiale informativo e promozionale, comprendente ad esempio lettere, opuscoli, volantini, gadget e simili;

d)

i costi di misure per la creazione di reti per lo scambio di esperienze e migliori pratiche sull'attuazione del programma destinato alle scuole;

e)

i costi connessi all'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei rispettivi programmi destinati alle scuole;

f)

i costi di trasporto e di distribuzione dei prodotti forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole, ove non contemplati dalla lettera a) del presente paragrafo.

2.   I costi di cui al paragrafo 1 non possono essere finanziati nell'ambito di altri regimi di aiuti, programmi, misure o operazioni dell'Unione.

3.   L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto dell'Unione.

4.   Le spese relative ai costi di personale non sono ammissibili all'aiuto dell'Unione se tali costi di personale sono finanziati da fondi pubblici dello Stato membro.

Articolo 5

Condizioni generali per la concessione dell'aiuto e la selezione dei richiedenti

1.   L'aiuto concesso a uno Stato membro nell'ambito del programma destinato alle scuole è distribuito ai richiedenti che hanno ottenuto il riconoscimento dall'autorità competente dello Stato membro a norma dell'articolo 6 e la cui domanda riguarda la realizzazione di uno o più delle azioni seguenti:

a)

fornitura o distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici nell'ambito del programma destinato alle scuole;

b)

misure educative di accompagnamento;

c)

azioni di monitoraggio e valutazione;

d)

pubblicità.

2.   Gli Stati membri selezionano i richiedenti tra i seguenti organismi:

a)

istituti scolastici;

b)

autorità scolastiche;

c)

fornitori o distributori di prodotti;

d)

organismi che agiscono per conto di uno o più istituti scolastici o autorità scolastiche e sono specificamente istituiti ai fini della gestione e della realizzazione di qualsivoglia attività di cui al paragrafo 1;

e)

qualsiasi altro organismo pubblico o privato preposto alla gestione e alla realizzazione di qualsivoglia attività di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Condizioni per il riconoscimento dei richiedenti

1.   I richiedenti sono riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l'istituto scolastico al quale sono forniti e/o distribuiti i prodotti. Il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti assunti dai richiedenti:

a)

garantire che i prodotti finanziati dall'Unione nell'ambito del programma destinato alle scuole siano messi a disposizione per il consumo da parte degli allievi che frequentano l'istituto o gli istituti scolastici per i quali è chiesto l'aiuto;

b)

utilizzare l'aiuto assegnato per misure educative di accompagnamento o attività di monitoraggio, valutazione e pubblicità conformemente agli obiettivi del programma destinato alle scuole;

c)

rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, se è accertato che i prodotti non sono stati distribuiti agli allievi o non sono ammessi a beneficiare dell'aiuto dell'Unione;

d)

rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti per le misure educative di accompagnamento o per attività di monitoraggio, valutazione e pubblicità se è accertato che tali misure o attività non sono state attuate correttamente;

e)

mettere i documenti giustificativi a disposizione dell'autorità competente, dietro richiesta;

f)

permettere all'autorità competente di svolgere ogni controllo necessario, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche.

Se le domande di aiuto riguardano attività soggette a gare di appalto pubblico, gli Stati membri possono considerare concesso il riconoscimento se gli impegni di cui al primo comma sono inclusi nelle condizioni di partecipazione alle suddette gare.

2.   Per le domande di aiuto relative unicamente alla fornitura e/o alla distribuzione di prodotti, le lettere b) e d) del paragrafo 1 non si applicano. I richiedenti si impegnano inoltre per iscritto a tenere un registro con i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o delle autorità scolastiche che ricevono i loro prodotti e un registro dei quantitativi dei prodotti specifici venduti o forniti.

3.   Per le domande di aiuto relative unicamente alle misure educative di accompagnamento, le lettere a) e c) del paragrafo 1 non si applicano. Le autorità competenti possono inoltre specificare eventuali altri impegni scritti a carico dei richiedenti, in particolare per quanto riguarda:

a)

le misure educative di accompagnamento svolte nelle scuole, quando tali scuole non sono richiedenti;

b)

le misure educative di accompagnamento che includono la distribuzione di prodotti.

4.   Per le domande di aiuto relative unicamente al monitoraggio, alla valutazione e alla pubblicità, le lettere a) e c) del paragrafo 1 non si applicano.

5.   Gli Stati membri possono considerare validi i riconoscimenti concessi nell'ambito del programma «Frutta e verdura nelle scuole» a norma del regolamento delegato (UE) 2016/247, e/o nell'ambito del programma «Latte nelle scuole» a norma del regolamento (CE) n. 657/2008, se i criteri e le condizioni non sono cambiati.

Articolo 7

Sospensione e revoca del riconoscimento

1.   Se un richiedente riconosciuto non rispetta gli obblighi stabiliti nell'ambito del programma destinato alle scuole, l'autorità competente ne sospende il riconoscimento per un periodo compreso tra uno e 12 mesi oppure lo revoca, a seconda della gravità dell'inadempienza e conformemente al principio di proporzionalità.

2.   La sospensione e la revoca non si applicano nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013, oppure se l'inadempienza è di scarsa entità.

3.   Su domanda del richiedente e se è stato posto rimedio ai motivi che hanno determinato la revoca, l'autorità competente può ripristinare il riconoscimento del richiedente dopo un periodo minimo di 12 mesi dalla data alla quale è stato posto rimedio ai motivi che hanno determinato la revoca.

Articolo 8

Sanzioni amministrative

In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti nell'ambito del programma destinato alle scuole, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013, il richiedente, oltre al recupero degli importi indebitamente erogati, è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pari alla differenza tra l'importo inizialmente richiesto e quello al quale ha diritto.

Articolo 9

Monitoraggio e valutazione

1.   Gli Stati membri predispongono strutture e modalità adeguate per garantire un monitoraggio annuale dell'attuazione del programma destinato alle scuole.

2.   Gli Stati membri esaminano l'attuazione del programma destinato alle scuole al fine di valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi fissati.

3.   Le relazioni di monitoraggio annuale da parte degli Stati membri includono informazioni sui fondi utilizzati per la fornitura e la distribuzione di ciascuno dei gruppi di prodotti di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, per le misure educative di accompagnamento, il numero di istituti scolastici e di allievi che partecipano al programma destinato alle scuole, la dimensione media delle porzioni e il prezzo medio per porzione, la frequenza di consegna dei prodotti, i quantitativi di prodotti consegnati, suddivisi per gruppi di prodotti e, se del caso, di prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 che sono inclusi tra le misure educative di accompagnamento a norma dell'articolo 23, paragrafo 7, dello stesso regolamento, i tipi di comunicazione e le misure di accompagnamento attuate, nonché le autorità e le parti interessate coinvolte nell'ideazione e nell'attuazione del programma destinato alle scuole.

4.   Le relazioni di controllo annuali degli Stati membri sui controlli in loco effettuati e le relative risultanze includono informazioni sull'importo di aiuto richiesto, pagato e soggetto a controlli in loco, sulla riduzione degli aiuti in seguito a controlli amministrativi, sulla riduzione degli aiuti in seguito a presentazione tardiva delle domande, sull'importo degli aiuti recuperati in seguito a controlli in loco e sulle sanzioni amministrative applicate.

5.   Se uno Stato membro non presenta alla Commissione una relazione di valutazione contenente i risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo entro i termini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, l'importo dell'assegnazione definitiva successiva è ridotto come segue:

a)

del 5 %, se il superamento del termine è compreso tra 1 e 30 giorni;

b)

del 10 %, se il superamento del termine è compreso tra 31 e 60 giorni.

Una volta che il termine è superato da più di 60 giorni, l'assegnazione definitiva è ridotta dell'1 % per giorno di ritardo supplementare, calcolato sul saldo restante.

Articolo 10

Livelli massimi di ingredienti aggiunti

1.   Il livello massimo di zuccheri aggiunti che può essere autorizzato dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nei prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, dello stesso regolamento è pari a zero.

2.   Il livello massimo di zuccheri e/o di miele aggiunti che può essere autorizzato dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nei prodotti di cui all'allegato V dello stesso regolamento è pari al 7 %. Ai fini del presente paragrafo, si intendono per zuccheri i prodotti dei codici NC 1701 e 1702. Lo zucchero addizionato alla frutta è compreso nel 7 % massimo di zuccheri aggiunti.

3.   Il formaggio può contenere al massimo il 10 % di ingredienti non lattici.

Articolo 11

Distribuzione di prodotti unitamente ai pasti scolastici abituali

In casi debitamente giustificati, qualora gli Stati membri lo ritengano più efficace ai fini del conseguimento degli obiettivi della strategia, essi possono consentire alle scuole di distribuire i prodotti che beneficiano dell'aiuto dell'Unione nell'ambito del programma destinato alle scuole unitamente ai pasti scolastici abituali.

In tali casi, gli Stati membri devono garantire che tali prodotti:

a)

non siano utilizzati per la preparazione dei pasti scolastici abituali;

b)

non siano utilizzati per sostituire i prodotti che fanno parte dei pasti scolastici abituali grazie al contributo finanziario di soggetti pubblici e/o privati;

c)

restino sempre chiaramente identificabili come parte del programma destinato alle scuole, mediante adeguate misure di comunicazione e pubblicità.

La lettera b) non si applica se gli istituti scolastici distribuiscono i pasti scolastici abituali gratuitamente.

Articolo 12

Pubblicità

Ai fini dell'articolo 23 bis, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono utilizzare un manifesto, che soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato al presente regolamento ed è esposto in maniera permanente in un luogo dove sia chiaramente visibile, all'ingresso principale dell'istituto scolastico partecipante.

CAPO II

MODIFICHE, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014

Nel regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione è inserito il seguente articolo:

«Articolo 32 bis

Importi e pagamenti di aiuti collegati all'attuazione del programma destinato alle scuole

Per gli aiuti destinati all'attuazione del programma per le scuole di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio che precede l'anno scolastico corrispondente.»

Articolo 14

Abrogazioni

Il regolamento (CE) n. 657/2008, i regolamenti delegati (UE) n. 1047/2014 e (UE) 2016/247 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 sono abrogati. Tuttavia, i suddetti regolamenti continuano ad applicarsi al programma «Latte nelle scuole» e al programma «Frutta e verdura nelle scuole» per gli anni scolastici precedenti all'anno scolastico 2017-2018 fino a quando tali programmi non siano giunti a conclusione.

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica agli aiuti per l'anno scolastico 2017-2018 e per gli anni scolastici successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 1047/2014 della Commissione, del 29 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la strategia nazionale o regionale che gli Stati membri devono elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte nelle scuole (GU L 291 del 7.10.2014, pag. 4).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2016/247 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» (GU L 46 del 23.2.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione, del 17 dicembre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» e che fissa la ripartizione indicativa di tale aiuto (GU L 46 del 23.2.2016, pag. 8).

(7)  Regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (GU L 183 dell'11.7.2008, pag. 17).

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Requisiti minimi per il manifesto di cui all'articolo 12

Formato del manifesto:

minimo A3

Lettere:

minimo 1 cm

Titolo:

Programma dell'Unione europea destinato alle scuole

Contenuto:

almeno la seguente dicitura:

«Il nostro/La nostra [specificare il tipo di istituto scolastico (ad esempio, nido/scuola materna/scuola elementare o scuola media)] partecipa al programma dell'Unione europea destinato alle scuole con il sostegno finanziario dell'Unione europea».

Il manifesto reca l'emblema dell'Unione europea.


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