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Document 32016R1018

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1018 della Commissione, del 23 giugno 2016, recante duecentoquarantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    C/2016/4024

    GU L 166 del 24.6.2016, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1018/oj

    24.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 166/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1018 DELLA COMMISSIONE

    del 23 giugno 2016

    recante duecentoquarantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 20 giugno 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di cancellare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

    (3)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2016

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    All'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è cancellata dall'elenco «Persone fisiche»:

    «Farid Aider (alias a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Data di nascita: 12.10.1964. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: a) codice fiscale italiano DRAFRD64R12Z301; b) mandato di arresto spiccato dalle autorità italiane il 16.11.2007; c) considerato latitante dalle autorità italiane (14.12.2007). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.»


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