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Document 32016R0922

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/922 della Commissione, del 10 giugno 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/3471

    GU L 154 del 11.6.2016, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/922/oj

    11.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 154/21


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/922 DELLA COMMISSIONE

    del 10 giugno 2016

    che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati. L'allegato II, parte 1, di detto regolamento fissa un elenco di paesi terzi, territori e loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché le condizioni specifiche o le garanzie supplementari richieste a determinati paesi terzi.

    (2)

    L'Argentina e il Brasile sono regionalizzati ai fini dell'iscrizione in tale elenco. I territori regionalizzati figurano nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 come parti di questi paesi autorizzate a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di determinati ungulati.

    (3)

    Quattro parti del territorio dell'Argentina sono elencate nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 come autorizzate a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di determinati ungulati. Le date a decorrere dalle quali tali animali possono essere macellati per consentire l'introduzione delle loro carni fresche nell'Unione sono indicate come termini iniziali per ciascuna parte del territorio dell'Argentina. Per alcune di queste parti sono applicabili garanzie supplementari e condizioni specifiche allo scopo di eliminare determinati rischi per la salute animale legati all'introduzione delle carni fresche nell'Unione.

    (4)

    L'Argentina ha richiesto che venga aggiornato l'elenco di queste parti del suo territorio, al fine di accorpare determinate parti del suo territorio in base alle garanzie supplementari e alle condizioni specifiche applicabili o non applicabili a tali parti. Ciò dovrebbe rendere più chiara la regionalizzazione dell'Argentina. Dal momento che all'attuale regionalizzazione si applicano termini iniziali diversi, dovrebbe applicarsi l'ultimo termine iniziale delle parti che sono state accorpate. Poiché non tutte queste parti dell'Argentina sono autorizzate a introdurre carni fresche di ungulati non domestici in libertà oggetto del certificato «RUW», questo dovrebbe essere indicato in una nota a piè di pagina.

    (5)

    La zona di alta sorveglianza dell'Argentina, istituita lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay, fa ora parte del territorio dell'Argentina riconosciuto dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) come zona indenne da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione (3). L'Argentina ha richiesto che tale zona sia autorizzata a introdurre carni fresche di determinati ungulati domestici e selvatici nell'Unione. Considerando che tale zona è riconosciuta come zona indenne da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione e che l'Argentina ha fornito sufficienti garanzie in materia di salute degli animali a sostegno della propria richiesta, la suddetta zona dovrebbe essere autorizzata a introdurre carni fresche di determinati ungulati domestici e selvatici nell'Unione con le stesse garanzie supplementari applicabili alle altre parti dell'Argentina indenni da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione.

    (6)

    La zona di alta sorveglianza del Brasile, istituita lungo il confine con il Paraguay, fa ora parte del territorio del Brasile riconosciuto dall'OIE come zona indenne da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione (3). Il Brasile ha richiesto che tale zona sia autorizzata a introdurre carni fresche di bovini domestici nell'Unione. Considerando che tale zona è riconosciuta come zona indenne da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione e che il Brasile ha fornito sufficienti garanzie in materia di salute degli animali a sostegno della propria richiesta, la suddetta zona dovrebbe essere autorizzata a introdurre carni fresche di bovini domestici nell'Unione con le stesse garanzie supplementari applicabili alle altre parti del Brasile indenni da afta epizootica in cui è praticata la vaccinazione.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

    (8)

    Al fine di evitare perturbazioni per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati, è opportuno continuare ad autorizzare per un periodo transitorio i certificati veterinari che riportano l'indicazione del codice del territorio AR-4 rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Disposizioni transitorie

    Per un periodo transitorio fino al 1o settembre 2016, l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati dall'Argentina, accompagnate da un certificato veterinario per le carni fresche in cui è indicato il codice del territorio AR-4 conformemente all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua a essere autorizzata a condizione che il certificato sia stato rilasciato entro il 1o agosto 2016.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

    (3)  http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/.


    ALLEGATO

    L'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato

    1)

    La voce relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente:

    «AR — Argentina

    AR-0

    Tutto il paese

    EQU

     

     

     

     

    AR-1

    Le province di:

     

    Buenos Aires,

     

    Catamarca,

     

    Corrientes (*),

     

    Entre Ríos,

     

    La Rioja,

     

    Mendoza,

     

    Misiones,

     

    parte della provincia di Neuquén (escluso il territorio incluso in AR-4),

     

    parte della provincia di Río Negro (escluso il territorio incluso in AR-2),

     

    San Juan,

     

    San Luis,

     

    Santa Fe,

     

    Tucuman,

     

    Cordoba,

     

    La Pampa,

     

    Santiago del Estero,

     

    Chaco,

     

    Formosa,

     

    Jujuy,

     

    Salta (escluso il territorio incluso in AR-3).

    BOV

    RUF

    RUW (*)

    A

    1

     

    1o agosto 2010

    AR-2

    Le province di:

     

    Chubut,

     

    Santa Cruz,

     

    Tierra del Fuego,

     

    parte della provincia di Neuquén (tranne nel dipartimento di Confluencia la zona situata a est della strada provinciale 17, e nel dipartimento di Picun Leufú la zona situata a est della strada provinciale 17).

     

    parte della provincia di Río Negro (tranne: nel dipartimento di Avellaneda la zona situata a nord della strada provinciale 7 e ad est della strada provinciale 250, nel dipartimento di Conesa la zona situata a est della strada provinciale 2, nel dipartimento di El Cuy la zona situata a nord della strada provinciale 7, dalla sua intersezione con la strada provinciale 66 al confine con il dipartimento di Avellaneda, e nel dipartimento di San Antonio la zona situata a est delle strade provinciali 250 e 2).

    BOV

    OVI

    RUW

    RUF

     

     

     

    1o agosto 2008

    AR-3

    Parte della provincia di Salta: la zona di 25 km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa (ex zona tampone di alta sorveglianza).

    BOV

    RUF

    RUW

    A

    1

     

    1o luglio 2016

    2)

    La voce relativa al Brasile è sostituita dalla seguente:

    «BR — Brasile

    BR-0

    Tutto il paese

    EQU

     

     

     

     

    BR-1

    Stato di Minas Gerais,

    Stato di Espírito Santo,

    Stato di Goiás,

    Stato di Mato Grosso,

    Stato del Rio Grande do Sul,

    Stato del Mato Grosso do Sul (escluso il territorio incluso in BR-4).

    BOV

    A e H

    1

     

    1o dicembre 2008

    BR-2

    Stato di Santa Catarina

    BOV

    A e H

    1

     

    31 gennaio 2008

    BR-3

    Stati di Paraná e São Paulo

    BOV

    A e H

    1

     

    1o agosto 2008

    BR-4

    Parte dello Stato del Mato Grosso do Sul: la zona di 15 Km dalle frontiere esterne nei comuni di Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo e la zona dei comuni di Corumbá e Ladário (ex zona di alta sorveglianza)

    BOV

    A e H

    1

     

    1o luglio 2016»


    (*)  Per il «RUW»: a eccezione dei seguenti dipartimenti della provincia di Corrientes: i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar.»


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