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Document 32016R0263

    Regolamento (UE) 2016/263 della Commissione, del 25 febbraio 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la denominazione della categoria di alimenti 12.3 «Aceti» (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/1085

    GU L 50 del 26.2.2016, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/263/oj

    26.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 50/25


    REGOLAMENTO (UE) 2016/263 DELLA COMMISSIONE

    del 25 febbraio 2016

    che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la denominazione della categoria di alimenti 12.3 «Aceti»

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro impiego.

    (2)

    Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

    (3)

    L'elenco dell'Unione degli additivi alimentari è stato stabilito in base agli additivi autorizzati negli alimenti conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/35/CE (3), 94/36/CE (4) e 95/2/CE (5), una volta esaminata la loro conformità agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'elenco dell'Unione include gli additivi alimentari sulla base delle categorie di alimenti alle quali essi possono essere aggiunti.

    (4)

    Nella parte D dell'elenco dell'Unione figura la categoria di alimenti 12 nella quale rientrano sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine e che comprende la sottocategoria 12.3 — Aceti. Nella parte E dell'elenco dell'Unione figurano i seguenti additivi autorizzati per la categoria alimentare 12.3: «Additivi del gruppo I, caramelli (E 150a-d) e anidride solforosa — solfiti (E 220-228) solo in aceto di fermentazione».

    (5)

    L'acido acetico (utilizzato anche come additivo alimentare E 260), diluito in acqua (4-30 % in volume) potrebbe essere utilizzato come alimento o ingrediente alimentare al pari degli aceti di origine agricola.

    (6)

    In alcuni Stati membri solo gli aceti ottenuti dalla fermentazione di prodotti agricoli possono essere denominati «aceti». In altri Stati membri, tuttavia, sia i prodotti ottenuti dalla diluizione con acqua di acido acetico sia gli aceti ottenuti dalla fermentazione di prodotti agricoli sono commercializzati con la denominazione «aceto».

    (7)

    Dalle discussioni con gli Stati membri in sede di gruppo di esperti governativi in materia di additivi è risultato che l'acido acetico diluito e gli aceti di origine agricola hanno una necessità tecnologica di additivi alimentari equivalente. È opportuno pertanto rivedere la denominazione della categoria di alimenti 12.3 — Aceti, al fine di specificare che essa include l'acido acetico diluito (diluito con acqua al 4-30 % in volume) idoneo al consumo umano e ciò per garantire la trasparenza e la certezza del diritto in merito all'uso degli additivi alimentari in tali alimenti.

    (8)

    La banca dati particolareggiata sui consumi alimentari in Europa (6) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») fornisce informazioni sui consumi alimentari in tutta l'Unione europea. Le statistiche comprendono i dati sui consumi di aceti di origine agricola presi in considerazione dall'Autorità nel valutare l'esposizione. L'acido acetico diluito è usato nello stesso modo degli aceti di origine agricola, pertanto non vi è ragione di ritenere che la proposta di modifica della denominazione della categoria di alimenti 12.3 debba influire sull'esposizione agli additivi autorizzati per l'uso in tale categoria di alimenti.

    (9)

    A norma del regolamento (CE) n. 1331/2008, articolo 3, paragrafo 2, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari figurante all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità, salvo qualora tale aggiornamento non abbia effetti sulla salute umana. Poiché l'inclusione dell'acido acetico diluito nella categoria di alimenti 12.3 alle parti D ed E dell'elenco dell'Unione di additivi alimentari costituisce un aggiornamento di tale elenco senza effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

    (10)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

    (3)  Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3).

    (4)  Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13).

    (5)  Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).

    (6)  http://www.efsa.europa.eu/it/food-consumption/comprehensive-database


    ALLEGATO

    Nelle parti D ed E dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la voce relativa alla categoria di alimenti 12.3 è sostituita dalla seguente:

    «12.3

    Aceti e acido acetico diluito (diluito con acqua al 4-30 % in volume)»


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