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Document 32016R0182
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/182 of 11 February 2016 renewing the approval of the active substance pyraflufen-ethyl in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/182 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva piraflufen-etile in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/182 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva piraflufen-etile in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 37 del 12.2.2016, p. 40–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 37/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/182 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2016
che rinnova l'approvazione della sostanza attiva piraflufen-etile in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'approvazione della sostanza attiva piraflufen-etile, come indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 30 giugno 2016. |
(2) |
Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del piraflufen-etile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata, a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4), entro i termini previsti da tale articolo. |
(3) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
(4) |
Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 10 gennaio 2014 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. |
(5) |
L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, provvedendo quindi a inoltrare alla Commissione le osservazioni ricevute. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare. |
(6) |
Il 22 gennaio 2015 (5) l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che il piraflufen-etile soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 13 luglio 2015 la Commissione ha presentato il progetto della relazione di esame per il piraflufen-etile al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
(7) |
È stato accertato, con riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. |
(8) |
La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del piraflufen-etile si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti piraflufen-etile possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione agli usi come erbicida. |
(9) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del piraflufen-etile. |
(10) |
In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(11) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione (6) ha prorogato la scadenza per il piraflufen-etile al 30 giugno 2016 al fine di consentire il completamento del processo di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Poiché è stata presa una decisione in merito al rinnovo prima della data di scadenza prorogata, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o aprile 2016. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva piraflufen-etile è rinnovata come specificato nell'allegato I.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).
(5) EFSA Journal 2015; 13(2):4001. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).
ALLEGATO I
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||
Piraflufen-etile N. CAS 129630-19-9 N. CIPAC 605.202 |
Etil [2-cloro-5-(4-cloro-5-difluorometossi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorofenossi]acetato |
≥ 956 g/kg |
1o aprile 2016 |
31 marzo 2031 |
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul piraflufen-etile, in particolare delle appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1) |
nella parte A, la voce 24 sul piraflufen-etile è soppressa; |
2) |
nella parte B, è aggiunta la voce seguente:
|
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.