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Document 32016R0024
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/24 of 8 January 2016 imposing special conditions governing the import of groundnuts from Brazil, Capsicum annuum and nutmeg from India and nutmeg from Indonesia and amending Regulations (EC) No 669/2009 and (EU) No 884/2014 (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/24 della Commissione, dell'8 gennaio 2016, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di arachidi dal Brasile, Capsicum annuum e noci moscate dall'India e noci moscate dall'Indonesia e che modifica i regolamenti (CE) n. 669/2009 e (UE) n. 884/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/24 della Commissione, dell'8 gennaio 2016, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di arachidi dal Brasile, Capsicum annuum e noci moscate dall'India e noci moscate dall'Indonesia e che modifica i regolamenti (CE) n. 669/2009 e (UE) n. 884/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 8 del 13.1.2016, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1793
13.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/24 DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 2016
che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di arachidi dal Brasile, Capsicum annuum e noci moscate dall'India e noci moscate dall'Indonesia e che modifica i regolamenti (CE) n. 669/2009 e (UE) n. 884/2014
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (3) prevede un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I del medesimo regolamento. Le arachidi dal Brasile e i Capsicum annuum e le noci moscate dall'India sono già soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali dal gennaio 2010 per quanto riguarda la presenza di aflatossine. Dal luglio 2012 anche le noci moscate dall'Indonesia sono state soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali relativamente alle aflatossine. |
(2) |
I risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento (CE) n. 669/2009 su queste merci evidenziano il persistere di numerosi casi di non conformità ai livelli massimi di aflatossine. Questi risultati dimostrano che l'importazione di tali alimenti e mangimi costituisce un rischio per la salute umana e degli animali. Dopo sette anni di controlli più frequenti alle frontiere dell'Unione non si sono osservati miglioramenti della situazione. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione (4) stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. |
(4) |
Per tutelare la salute umana e degli animali nell'Unione, è necessario prevedere garanzie supplementari in relazione a tali alimenti e mangimi originari di Brasile, India e Indonesia. Tutte le partite di arachidi dal Brasile, Capsicum annuum dall'India e noci moscate dall'India e dall'Indonesia dovrebbero essere accompagnate da un certificato sanitario attestante che i prodotti sono stati campionati e analizzati per rilevare la presenza di aflatossine e sono risultati conformi alla legislazione dell'Unione. I risultati degli esami analitici dovrebbero essere allegati al certificato sanitario. |
(5) |
Oltre all'esenzione delle partite destinate a privati per consumo o uso personali è opportuno escludere anche le partite molto piccole di determinati mangimi e alimenti, vale a dire non eccedenti i 20 kg, utilizzate per esempio per mostre commerciali o inviate quali campioni commerciali. Per tali partite la prescrizione relativa al certificato sanitario accompagnato dai risultati analitici non è proporzionata al basso rischio che presentano per la salute pubblica. |
(6) |
Le autorità turche e iraniane hanno informato la Commissione di una modifica dell'autorità competente il cui rappresentante autorizzato può firmare il certificato sanitario. L'autorità brasiliana è competente anche per i mangimi. Le corrispondenti modifiche devono pertanto essere inserite. |
(7) |
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi superflui è opportuno prevedere che se una partita si compone di un imballaggio che racchiude vari piccoli imballaggi/elementi non sia necessario che il numero di identificazione della partita sia indicato su ogni singolo imballaggio della partita ma sia sufficiente che esso appaia sull'imballaggio che racchiude tali piccoli imballaggi/elementi. |
(8) |
A seguito dei problemi riscontrati, è opportuno specificare che le sezioni del documento comune di entrata relative all'espletamento favorevole del controllo documentale devono essere compilate prima di autorizzare il trasferimento della partita a un PDI. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere i), j) e k):
|
2) |
all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase: «Il presente regolamento non si applica inoltre alle partite di mangimi e alimenti di peso lordo inferiore o uguale a 20 kg.» |
3) |
all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
all'articolo 5, paragrafo 2, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
|
5) |
all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente punto i):
|
6) |
all'articolo 6 è aggiunta la seguente frase: «Se una partita si compone di un imballaggio che racchiude vari piccoli imballaggi/elementi, è sufficiente che il numero di identificazione della partita appaia sull'imballaggio che racchiude tali piccoli imballaggi/elementi.» |
7) |
all'articolo 9, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «L'autorità competente del PED autorizza il trasferimento della partita a un PDI previo l'espletamento favorevole dei controlli di cui al paragrafo 2 e la compilazione delle sezioni pertinenti della parte II del DCE (II.3, II.5, II.8 e II.9).» |
8) |
l'allegato I del regolamento (UE) n. 884/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le partite di mangimi e alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere i), j) e k), che hanno lasciato il paese di origine prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere importate nell'UE senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:
Mangimi e alimenti (uso previsto) |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Paese d'origine |
Frequenza dei controlli fisici e identità (%) |
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Brasile (BR) |
10 |
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|||||||
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|||||||
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|||||||
(Mangimi e alimenti) |
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|||||||
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|
India (IN) |
20 |
||||
|
|
10 |
||||||
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|
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||||||
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||||||
(Alimenti — spezie essiccate) |
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||||||
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Indonesia (ID) |
20» |
||||
(Alimenti — spezie essiccate) |
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ALLEGATO II
L'allegato I del regolamento (UE) n. 884/2014 è così modificato:
1) |
l'ultima voce «Semi di melone (Egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati» è sostituita da «Semi di melone (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati» |
2) |
sono aggiunte le seguenti voci:
|