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Document 32016R0004

Regolamento (UE) 2016/4 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti essenziali per la protezione ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 3 del 6.1.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/09/2018; abrog. impl. da 32018R1139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/4/oj

6.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/4 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti essenziali per la protezione ambientale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale contenuti nei volumi I e II dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale (di seguito denominata la «convenzione di Chicago»), nella versione in vigore il 17 novembre 2011, fatte salve le appendici di tale allegato.

(2)

I volumi I e II dell'allegato 16 della convenzione di Chicago sono stati modificati nel 2014 con l'introduzione di nuove norme acustiche.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)

Le misure previste nel presente regolamento si basano sul parere rilasciato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 216/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell'emendamento 11-B del volume II e nell'emendamento 8 del volume II dell'allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 1o gennaio 2015, fatte salve le appendici dell'allegato 16.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.


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