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Document 32016D0849

    Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC

    GU L 141 del 28.5.2016, p. 79–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/849/oj

    28.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 141/79


    DECISIONE (PESC) 2016/849 DEL CONSIGLIO

    del 27 maggio 2016

    relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 22 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/800/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), che, fra l'altro, ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006) e 1874 (2009).

    (2)

    Il 7 marzo 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2094 (2013), in cui condanna con la massima fermezza il test nucleare eseguito il 12 febbraio 2013 dalla RPDC, che ha così violato e disatteso in modo flagrante le pertinenti UNSCR.

    (3)

    Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC (2) che ha sostituito la decisione 2010/800/PESC e che, fra l'altro, ha attuato le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013).

    (4)

    Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2270 (2016), in cui esprime la sua più profonda preoccupazione per il test nucleare eseguito dalla RPDC il 6 gennaio 2016 in violazione delle pertinenti risoluzioni delle UNSCR, condanna ulteriormente il lancio effettuato dalla RPDC il 7 febbraio 2016, che si è avvalso della tecnologia dei missili balistici violando gravemente le pertinenti UNSCR, e accerta il persistere di una chiara minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione e al di fuori di essa.

    (5)

    Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/476 (3) che ha modificato la decisione 2013/183/PESC e ha attuato la UNSCR 2270 (2016).

    (6)

    Visto che le azioni della RPDC all'inizio di quest'anno sono considerate una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione e al di fuori di essa, il Consiglio ha deciso di imporre ulteriori misure restrittive.

    (7)

    La UNSCR 2270 (2016), che esprime grande preoccupazione per il fatto che le vendite di armi della RPDC abbiano generato entrate che sono sottratte per perseguire programmi legati al nucleare e ai missili balistici, stabilisce che le restrizioni sulle armi debbano riguardare tutte le armi e il materiale correlato, incluse le armi leggere e di piccolo calibro e il relativo materiale correlato. Essa proroga ulteriormente i divieti di trasferimento e di approvvigionamento di ogni prodotto che possa contribuire allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della RPDC, o a esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un altro Stato membro delle Nazioni Unite al di fuori della RPDC.

    (8)

    La UNSCR 2270 (2016) precisa che il divieto di approvvigionamento in materia di assistenza tecnica in relazione alle armi vieta agli Stati membri delle Nazioni Unite di impegnarsi a ospitare formatori, consulenti o altri funzionari a fini di formazione militare, paramilitare o collegata alle forze di polizia.

    (9)

    La UNSCR 2270 (2016) afferma che i divieti di trasferimento, approvvigionamento e fornitura dell'assistenza tecnica connessa a taluni beni si applicano anche alla spedizione di prodotti destinati alla RPDC o da essa provenienti, per riparazione, servizi di assistenza, rimessa a nuovo, collaudo, ingegneria inversa (reverse-engineering) e commercializzazione, a prescindere dal trasferimento o meno della proprietà o del controllo, e sottolinea che le misure riguardanti il divieto di visto devono applicarsi anche a qualsiasi persona che viaggi per tali finalità.

    (10)

    Il Consiglio ritiene opportuno vietare la fornitura, la vendita o il trasferimento alla RPDC di altri prodotti, materiali, attrezzature relativi a beni e tecnologie a duplice uso.

    (11)

    La UNSCR 2270 (2016) amplia l'elenco di persone ed entità oggetto delle misure di congelamento dei beni e di divieto di visto e stabilisce che il congelamento dei beni deve applicarsi in relazione a entità del governo della RPDC o del Partito dei lavoratori della Corea, qualora gli Stati membri della Nazioni Unite accertino che le stesse siano associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle pertinenti UNSCR.

    (12)

    La UNSCR 2270 (2016), che esprime preoccupazione per il fatto che la RPDC stia abusando dei privilegi e delle immunità concessile ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, stabilisce misure aggiuntive volte a impedire che diplomatici o rappresentanti di governo della RPDC o cittadini di paesi terzi agiscano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate o svolgano attività vietate.

    (13)

    La UNSCR 2270 (2016) precisa ulteriormente la portata dell'obbligo degli Stati membri delle Nazioni Unite di impedire formazioni specialistiche a cittadini della RPDC in talune discipline sensibili.

    (14)

    La UNSCR 2270 (2016) estende inoltre la portata delle misure applicabili ai settori dei trasporti e finanziario.

    (15)

    Nel contesto delle misure applicabili al settore finanziario, il Consiglio ritiene opportuno vietare il trasferimento di fondi da e verso la RPDC, salvo previa autorizzazione specifica, nonché gli investimenti della RPDC nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri e gli investimenti di cittadini o entità degli Stati membri nella RPDC.

    (16)

    Oltre alle misure di cui alle pertinenti UNSCR, gli Stati membri dovrebbero negare l'autorizzazione all'atterraggio, al decollo o al sorvolo del loro territorio a qualsiasi aeromobile esercito da vettori della RPDC o da questa proveniente. Gli Stati membri dovrebbero altresì vietare l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave la cui proprietà, il cui esercizio o il cui equipaggio sia della RPDC.

    (17)

    La UNSCR 2270 (2016) vieta l'approvvigionamento di determinati minerali e l'esportazione di carburante per l'aviazione.

    (18)

    Il Consiglio ritiene che il divieto di esportare beni di lusso debba essere esteso all'importazione di tali beni dalla RPDC.

    (19)

    La UNSCR 2270 (2016) estende ulteriormente i divieti relativi alla fornitura di sostegno finanziario per gli scambi commerciali con la RPDC.

    (20)

    Inoltre, il Consiglio ritiene opportuno estendere i divieti relativi al sostegno finanziario pubblico per gli scambi commerciali con la RPDC, in particolare per evitare qualsiasi sostegno finanziario che contribuisca ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione, o allo sviluppo di vettori di armi nucleari.

    (21)

    La UNSCR 2270 (2016) ricorda che il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha invitato i paesi a rafforzare le misure di adeguata verifica e ad applicare contromisure efficaci per proteggere le loro giurisdizioni dall'attività finanziaria illecita svolta dalla RPDC ed esorta gli Stati membri delle Nazioni Unite ad applicare la raccomandazione n. 7 del GAFI, la sua nota interpretativa e i relativi orientamenti per attuare efficacemente le sanzioni finanziarie mirate connesse alla proliferazione.

    (22)

    La UNSCR 2270 (2016) sottolinea inoltre che le misure ivi imposte non sono destinate ad avere conseguenze umanitarie avverse per la popolazione civile della RPDC o a influire negativamente su attività che non sono vietate dalle pertinenti risoluzioni UNSCR e sui lavori delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile.

    (23)

    La UNSCR 2270 (2016) esprime l'impegno per una soluzione pacifica, diplomatica e politica della situazione. Essa ribadisce il sostegno ai colloqui a sei, chiedendone la ripresa.

    (24)

    La UNSCR 2270 (2016) afferma che le azioni della RPDC devono essere oggetto di costante riesame e che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è disposto a rafforzare, modificare, sospendere o revocare le misure in funzione della necessità, alla luce dell'osservanza da parte della RPDC, ed è determinato ad adottare altre misure significative nel caso di un ulteriore lancio o test nucleare da parte della RPDC.

    (25)

    Nel febbraio 2016 il Consiglio ha effettuato un riesame conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, della decisione 2013/183/PESC nonché all'articolo 6, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento (CE) n. 329/2007 (4) e ha confermato che le persone e le entità che figurano nell'allegato II di tale decisione e nell'allegato V del regolamento dovrebbero permanere nell'elenco.

    (26)

    La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

    (27)

    La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura giuridicamente vincolante delle UNRC.

    (28)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 2013/183/PESC e sostituirla con una nuova decisione.

    (29)

    È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    CAPITOLO I

    RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

    Articolo 1

    1.   Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti alla RPDC dei seguenti prodotti e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano tali prodotti e tecnologie originari o meno del territorio degli Stati membri:

    a)

    armi e materiale correlato di tutti i tipi, compresi armi e munizioni, veicoli e attrezzature militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio, ad eccezione dei veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica e che sono adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella RPDC;

    b)

    tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato istituito a norma del punto 12 della UNSCR 1718 (2006) («comitato delle sanzioni») conformemente al punto 8, lettera a), punto ii), della UNSCR 1718 (2006), al punto 5, lettera b), della UNSCR 2087 (2013) e al punto 20 della UNSCR 2094 (2013), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

    c)

    taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o che potrebbero contribuire alle sue attività militari, inclusi tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 (5);

    d)

    ogni altro prodotto, materiale e attrezzatura connessi a beni e tecnologie a duplice uso; l'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti che devono essere contemplati dal presente punto;

    e)

    talune componenti chiave del settore dei missili balistici, quali determinati tipi di alluminio utilizzati nei sistemi legati ai missili balistici; l'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente punto;

    f)

    qualsiasi altro prodotto che possa contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altri programmi legati alle armi di distruzione di massa, ad attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette UNSCR o dalla presente decisione; l'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente punto;

    g)

    qualsiasi altro prodotto, eccettuati alimenti o medicinali, qualora lo Stato membro stabilisca che lo stesso possa contribuire direttamente allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della RPDC, o alle esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di un altro Stato al di fuori della RPDC.

    2.   Sono altresì vietati:

    a)

    la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione o altri servizi prestati da intermediari relativi ai prodotti o alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all'uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;

    b)

    il finanziamento o l'assistenza finanziaria relativi ai prodotti o alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti o tecnologie ovvero per la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nella RPDC o destinati ad essere utilizzati nella RPDC;

    c)

    la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b).

    3.   È altresì vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, dei prodotti e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, così come è vietata la fornitura ai cittadini degli Stati membri, da parte della RPDC, di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza, finanziamento o assistenza finanziaria di cui al paragrafo 2, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.

    Articolo 2

    Le misure previste dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), non si applicano alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di un prodotto, o al suo approvvigionamento, qualora:

    a)

    lo Stato membro stabilisca che tale attività sia svolta esclusivamente per scopi umanitari o esclusivamente per scopi di sussistenza, che non sarà utilizzata da persone o entità della RPDC per generare entrate e non sia connessa ad alcuna attività vietata dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, a condizione che lo Stato membro notifichi in anticipo al comitato delle sanzioni tale decisione e lo informi anche delle misure adottate per impedire lo sviamento del prodotto per tali altri scopi; o

    b)

    il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che una particolare fornitura o vendita o un particolare trasferimento non siano contrari agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

    Articolo 3

    1.   Sono vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione — diretti o indiretti — di oro e metalli preziosi e di diamanti a, da o per conto del governo dell'RPDC, di suoi enti, imprese e agenzie pubblici, o della banca centrale dell'RPDC, nonché di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da essi possedute o controllate.

    2.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti contemplati dal presente articolo.

    Articolo 4

    1   È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di oro, minerali di titanio, minerali di vanadio e altri minerali di terre rare, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.

    2.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

    Articolo 5

    È vietata la consegna alla banca centrale della RPDC o a suo beneficio di banconote e monete della RPDC recentemente stampate o coniate o non emesse.

    Articolo 6

    1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di beni di lusso alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano tali beni originari o meno del territorio degli Stati membri.

    2.   Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di beni di lusso dalla RPDC.

    3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 7

    1.   È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di carbone, ferro e minerali di ferro, siano essi originari o meno del territorio di tale paese. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente paragrafo.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica al carbone che lo Stato membro approvvigionante confermi, sulla base di informazioni credibili, essere originario di un territorio al di fuori della RPDC e trasportato attraverso tale paese solo per l'esportazione dal porto di Rajin (Rason), a condizione che lo Stato membro informi in anticipo il comitato delle sanzioni e che tali operazioni non siano collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione.

    3.   Il paragrafo 1 non si applica a operazioni che si ritiene siano esclusivamente per scopi di sussistenza e non collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione.

    Articolo 8

    1.   È vietata la vendita o la fornitura di carburante per l'aviazione, tra cui benzina avio, jet fuel del tipo nafta, jet fuel del tipo cherosene e propellente per razzi del tipo cherosene alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano questi prodotti originari o meno del territorio degli Stati membri.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni ha approvato in anticipo in via eccezionale secondo una valutazione caso per caso il trasferimento alla RPDC di tali prodotti per esigenze umanitarie essenziali verificate e fatti salvi accordi specifici per un controllo efficace in materia di consegna e utilizzo.

    3.   Il paragrafo 1 non si applica alla vendita o fornitura di carburante per l'aviazione ad aeromobili civili passeggeri al di fuori della RPDC esclusivamente per il consumo durante il volo verso tale paese e il volo di ritorno.

    Articolo 9

    Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dalla RPDC di prodotti petroliferi che non figurano nella UNSCR 2270 (2016). L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

    CAPITOLO II

    RESTRIZIONI AL SOSTEGNO FINANZIARIO PER GLI SCAMBI COMMERCIALI

    Articolo 10

    1.   Gli Stati membri non forniscono sostegno finanziario pubblico per gli scambi commerciali con la RPDC, neanche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi. Ciò non pregiudica gli impegni stabiliti prima dell'entrata in vigore della presente decisione purché tale sostegno finanziario non contribuisca ai programmi o alle attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o dalla presente decisione.

    2.   È vietato il sostegno finanziario privato per gli scambi commerciali con la RPDC, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, ai cittadini o entità degli Stati membri partecipanti a tali scambi, qualora tale sostegno finanziario possa contribuire ai programmi o alle attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette UNSCR o dalla presente decisione.

    3.   I paragrafi 1 e 2 non riguardano gli scambi commerciali a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.

    CAPITOLO III

    RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI

    Articolo 11

    1.   Sono vietati gli investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte della RPDC, suoi cittadini o entità registrate nella RPDC o soggette alla sua giurisdizione, o da parte di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate.

    2.   Sono vietati:

    a)

    l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in entità nella RPDC, o in entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC coinvolte in attività in cui rientrino i programmi o le attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o in attività nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni o altri titoli a carattere partecipativo;

    b)

    la concessione di finanziamenti o assistenza finanziaria a entità nella RPDC o entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC coinvolte nelle attività di cui al punto a), o per il fine documentato di finanziare tali entità nella RPDC;

    c)

    la creazione di imprese in partecipazione con entità nella RPDC coinvolte nelle attività di cui al punto a) o con società controllate o affiliate da esse controllate;

    d)

    la fornitura di servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a c).

    CAPITOLO IV

    SETTORE FINANZIARIO

    Articolo 12

    Gli Stati membri non contraggono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati alla RPDC, neanche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo riguardanti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione. Gli Stati membri vigilano altresì affinché siano ridotti gli impegni attuali e, se possibile, si provveda a porvi fine.

    Articolo 13

    Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari nell'ambito della loro giurisdizione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo, comprese grandi masse di contanti, che potrebbero contribuire ai programmi o alle attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni o dalla presente decisione, si applica quanto segue:

    1)

    Non ha luogo alcun trasferimento di fondi da o verso la RDPC, eccetto le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del punto 3) e sono state autorizzate in conformità del punto 4).

    2)

    Gli istituti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri non effettuano né continuano a partecipare ad operazioni con:

    a)

    banche domiciliate nella RPDC, compresa la banca centrale della RPDC;

    b)

    succursali o filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC;

    c)

    succursali o filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC; o

    d)

    entità finanziarie non domiciliate nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC,

    salvo che tali operazioni rientrino nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2 e 3.

    3)

    Possono essere eseguite, previa autorizzazione di cui al punto 4), le seguenti operazioni:

    a)

    operazioni relative a generi alimentari, assistenza sanitaria o attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;

    b)

    operazioni relative a rimesse personali;

    c)

    operazioni relative all'esecuzione delle deroghe previste dalla presente decisione;

    d)

    operazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietate ai sensi della presente decisione;

    e)

    operazioni relative a una missione diplomatica o consolare o a un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali operazioni siano destinate ad essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;

    f)

    operazioni richieste esclusivamente per l'attuazione di progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri per scopi di sviluppo riguardanti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione;

    g)

    operazioni relative a pagamenti intesi a soddisfare pretese nei confronti della RPDC o di persone o entità della RPDC, caso per caso e fatta salva la notifica dieci giorni prima dell'autorizzazione, e operazioni di natura analoga che non contribuiscono alle attività vietate ai sensi della presente decisione.

    4)

    I trasferimenti di fondi verso o dalla RPDC per le operazioni di cui al punto 3) necessitano della previa autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro interessato se sono di importo superiore a 15 000 EUR. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.

    5)

    La previa autorizzazione di cui al paragrafo 4) non è necessaria per i trasferimenti di fondi o le operazioni necessarie per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RPDC.

    6)

    Nelle attività con le banche e gli istituti finanziari di cui al punto 2, gli istituti finanziari sono tenuti a:

    a)

    esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

    b)

    imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione, nonché a rifiutare l'operazione se tali informazioni non sono fornite;

    c)

    conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali;

    d)

    riferire prontamente i loro sospetti all'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi contribuiscano ai programmi o alle attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, l'UIF, o altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, e in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e di polizia necessarie per assolvere correttamente a tale funzione, ivi comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.

    Articolo 14

    1.   È vietata l'apertura di succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e di altre entità finanziarie di cui all'articolo 13, punto 2), nel territorio degli Stati membri.

    2.   Le succursali, filiali o uffici di rappresentanza esistenti sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016).

    3.   A meno che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c), siano state approvate in anticipo dal comitato delle sanzioni, è vietato alle banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e ad altre entità finanziarie di cui all'articolo 13, punto 2):

    a)

    creare nuove imprese in partecipazione con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

    b)

    acquisire diritti di proprietà in banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

    c)

    stabilire o mantenere relazioni bancarie di corrispondenza con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;

    4.   Le imprese in partecipazione, i diritti di proprietà e le relazioni bancarie di corrispondenza ancora esistenti con banche della RPDC cessano entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016).

    5.   È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, succursali, filiali o conti bancari nella RPDC ad istituti finanziari ubicati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.

    6.   Gli uffici di rappresentanza, le succursali o i conti bancari esistenti nella RPDC sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016) se lo Stato membro interessato ha fondato motivo di ritenere, in base a informazioni credibili di cui dispone, che tali servizi finanziari possano contribuire a programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

    7.   Il paragrafo 6 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce in una valutazione caso per caso che tali uffici, succursali o conti sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari o per le attività di missioni diplomatiche nella RPDC a norma delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, per le attività delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate o relative organizzazioni, o per ogni eventuale altro fine in linea con le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

    8.   Gli uffici di rappresentanza, le succursali o i conti bancari esistenti nella RPDC sono chiusi se lo Stato membro interessato ha fondato motivo di ritenere, in base a informazioni credibili di cui dispone, che tali servizi finanziari possano contribuire a programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalla presente decisione.

    9.   Uno Stato membro può concedere deroghe al paragrafo 8 se stabilisce in una valutazione caso per caso che tali uffici, succursali o conti sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari o per le attività di missioni diplomatiche nella RPDC a norma delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, per le attività delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate o relative organizzazioni, o per ogni eventuale altro fine in linea con la presente decisione. Lo Stato membro interessato informa previamente gli altri Stati membri della sua intenzione di concedere una deroga.

    Articolo 15

    Sono vietati la vendita o l'acquisto diretti o indiretti, nonché l'intermediazione o l'assistenza all'emissione, di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche della RPDC emesse dopo il 18 febbraio 2013 verso o dal governo della RPDC e verso o da suoi enti, imprese e agenzie pubblici, banca centrale della RPDC o banche domiciliate nella RPDC o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC o entità finanziarie non domiciliate nella RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone o entità domiciliate nella RPDC, nonché persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.

    CAPITOLO V

    SETTORE DEI TRASPORTI

    Articolo 16

    1.   Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale nonché nel rispetto del diritto internazionale, comprese le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti, aeroporti e zone di libero scambio, o in transito attraverso tale territorio, o i carichi per i quali la RPDC o suoi cittadini, o persone o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione, o entità dagli stessi possedute o controllate, o persone o entità elencate nell'allegato I, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, oppure i carichi trasportati su aeromobili o navi battenti bandiera della RPDC, al fine di garantire che nessun prodotto sia trasferito in violazione delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

    2.   Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale nonché nel rispetto del diritto internazionale, comprese le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, o in transito attraverso tale territorio, o i carichi per i quali la RPDC o suoi cittadini, o persone o entità che agiscano per loro conto, abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.

    3.   Gli Stati membri ispezionano navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.

    4.   Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

    5.   Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi con destinazione o in provenienza dalla RPDC sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni supplementari preventive all'arrivo e alla partenza per tutte le merci in entrata o in uscita da uno Stato membro.

    6.   Nei casi in cui è effettuata l'ispezione di cui ai paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri sequestrano e distruggono i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione ai sensi della presente decisione in conformità del punto 14 della UNSCR 1874 (2009) e del punto 8 della UNSCR 2087 (2013).

    7.   Gli Stati membri negano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave che abbia rifiutato un'ispezione dopo che tale ispezione sia stata autorizzata dallo Stato di bandiera della nave, o se una nave battente bandiera della RPDC ha rifiutato un'ispezione ai sensi del punto 12 della UNSCR 1874 (2009).

    8.   Il paragrafo 7 non si applica se l'ingresso è richiesto a fini di ispezione o in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza.

    Articolo 17

    1.   Gli Stati membri negano l'autorizzazione all'atterraggio, al decollo o al sorvolo del loro territorio a qualsiasi aeromobile esercito da vettori della RPDC o da questa proveniente nel rispetto delle autorità e della legislazione nazionali e nell'osservanza del diritto internazionale e, in particolare, dei pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di atterraggio a scopo di ispezione.

    3.   Il paragrafo 1 non si applica qualora lo Stato membro interessato stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione.

    Articolo 18

    1.   Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave la cui proprietà, il cui esercizio o il cui equipaggio sia della RPDC.

    2.   Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che la nave sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o entità elencata negli allegati I, II o III, o contenga carichi la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione.

    3.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di emergenza, in caso di ritorno al porto di partenza della nave, qualora l'ingresso sia necessario a scopo di ispezione o qualora lo Stato membro interessato stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione.

    4.   Il paragrafo 2 non si applica in caso di emergenza, in caso di ritorno al porto di partenza della nave, qualora l'ingresso sia necessario a scopo di ispezione, o qualora il comitato delle sanzioni stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016) o qualora lo Stato membro interessato stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri degli ingressi che ha concesso.

    Articolo 19

    La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi della RPDC è vietata se essi hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e distrutto, in conformità dell'articolo 16, paragrafi da 1, 2, 3 e 6.

    Articolo 20

    1.   È vietato dare in locazione o noleggio navi o aeromobili battenti la bandiera degli Stati membri o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, a qualsiasi persona o entità elencata negli allegati I, II o II, a qualsiasi altra persona o entità della RPDC che, secondo quanto stabilito dagli Stati membri, abbia aiutato ad aggirare le sanzioni o a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione delle persone ed entità summenzionate, o a qualsiasi entità dalle stesse posseduta o controllata.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica alla locazione, al noleggio o alla fornitura di servizi di equipaggio purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica in anticipo al comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso e abbia fornito al comitato stesso informazioni che dimostrino che tali attività sono svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, nonché informazioni sulle misure adottate per impedire che tali attività contribuiscano a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

    3.   Uno Stato membro può concedere deroghe al paragrafo 1 se stabilisce in una valutazione caso per caso che tali attività sono svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, a condizione che abbia informazioni sulle misure adottate per impedire che tali attività contribuiscano a violare le disposizioni della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa in anticipo gli altri Stati membri degli ingressi che ha concesso.

    Articolo 21

    Gli Stati membri revocano la registrazione di qualsiasi nave la cui proprietà, il cui esercizio o il cui equipaggio sia della RPDC e non registrano alcuna delle navi la cui registrazione sia stata revocata da un altro Stato a norma del punto 19 della UNSCR 2270 (2016).

    Articolo 22

    1.   È vietato registrare navi nella RPDC, ottenere per una nave l'autorizzazione a battere bandiera della RPDC, o possedere, dare in locazione, esercire o fornire qualsiasi classificazione, certificazione di nave o servizio associato, o assicurare qualsiasi nave battente bandiera della RPDC.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica alle attività notificate in anticipo al comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso, a condizione che lo Stato membro interessato abbia fornito al comitato delle sanzioni informazioni dettagliate sulle attività, inclusi i nomi delle persone ed entità coinvolte, informazioni che dimostrino che tali attività sono svolte esclusivamente per scopi di sussistenza e che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, nonché informazioni sulle misure adottate per impedire che tali attività contribuiscano a violare le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).

    CAPITOLO VI

    RESTRIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO E SOGGIORNO

    Articolo 23

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

    a)

    alle persone designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, elencati nell'allegato I;

    b)

    alle persone che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:

    i)

    sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;

    ii)

    prestano servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

    iii)

    sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

    c)

    alle persone che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, elencate nell'allegato III della presente decisione.

    2.   Il punto 1, lettera a), non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

    3.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.

    4.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i casi in cui lo Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

    a)

    in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

    b)

    in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;

    c)

    in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;

    d)

    in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

    5.   Si considera applicabile il paragrafo 4 anche qualora lo Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

    6.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 4 o 5.

    7.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1, lettera b), se il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative nonché quelle promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella RPDC.

    8.   Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

    9.   Il paragrafo 1, lettera c), non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite per esercitare attività relative alle Nazioni Unite.

    10.   Nei casi in cui lo Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5, 7 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate negli allegati I, II o III, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.

    11.   Gli Stati membri vigilano e limitano l'ingresso o il transito nel loro territorio di persone che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate di cui all'allegato I.

    Articolo 24

    1.   Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri allontanano dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nella RPDC i cittadini della RPDC che, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate nell'allegato I o II, oppure che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari.

    Articolo 25

    1.   Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri espellono dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nella RPDC diplomatici, rappresentanti di governo o altri cittadini della RPDC che agiscono in veste ufficiale i quali, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I, II o III, o di una persona o di entità che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite o altre strutture delle Nazioni Unite per esercitare attività relative a tale organizzazione.

    3.   Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016), o lo Stato membro interessato abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle decisioni di espellere la persona di cui al paragrafo 1.

    Articolo 26

    1.   Conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al diritto internazionale, gli Stati membri espellono dal proprio territorio ai fini del rimpatrio nello stato di cittadinanza della persona, i cittadini di paesi terzi che, in base a quanto da essi accertato, lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate nell'allegato I o II, che aiutano a eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza di una persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'allontanamento della persona sarebbe contrario agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016), o se lo Stato membro interessato abbia stabilito in una valutazione caso per caso che l'espulsione della persona sarebbe contraria agli obiettivi della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle decisioni di espellere la persona di cui al paragrafo 1.

    3.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di transito di rappresentanti del governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite o altre strutture delle Nazioni Unite per esercitare attività relative a tale organizzazione.

    CAPITOLO VII

    CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

    Articolo 27

    1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente dalle seguenti persone ed entità:

    a)

    persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come persone o entità che partecipano o danno il loro sostegno, anche con mezzi illeciti, a programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti, elencate nell'allegato I;

    b)

    persone ed entità che non figurano nell'allegato I, elencate nell'allegato II, che:

    i)

    sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate, anche con mezzi illeciti;

    ii)

    prestano servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate;

    iii)

    sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o nella fornitura alla RPDC di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;

    c)

    persone ed entità che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o persone che aiutano ad aggirare le sanzioni o violano le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013)o 2270 (2016) o della presente decisione, elencate nell'allegato III della presente decisione;

    d)

    entità del governo della RPDC o del Partito dei lavoratori della Corea, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate dalle stesse, che siano associate, in base a quanto accertato dagli Stati membri, a programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016).

    2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione o va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

    3.   Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

    a)

    necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati,

    purché lo Stato membro interessato abbia notificato, se del caso, al comitato delle sanzioni, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia adottato una decisione contraria entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

    4.   Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:

    a)

    necessari per coprire spese straordinarie. Se del caso, lo Stato membro interessato ne dà previa notifica al comitato delle sanzioni e ottiene l'approvazione; o

    b)

    oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione, purché il vincolo sia stato contratto o la decisione sia stata emessa anteriormente alla data in cui le persone o entità di cui al paragrafo 1 sono state designate dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio, e non vada a beneficio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1. Se del caso, lo Stato membro interessato ne dà precedentemente notifica al comitato delle sanzioni.

    5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

    b)

    pagamenti dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

    6.   Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità designata di cui all'allegato II effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:

    a)

    il contratto non riguardi prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui all'articolo 1;

    b)

    il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una delle persone o entità di cui al paragrafo 1,

    e purché lo Stato membro interessato abbia notificato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

    7.   Per quanto riguarda la Korea National Insurance Corporation (KNIC):

    a)

    gli Stati membri interessati possono autorizzare il ricevimento di pagamenti della KNIC da parte di persone ed entità dell'Unione alle seguenti condizioni:

    i)

    il pagamento sia dovuto:

    a)

    conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC necessari per le attività svolte dalla persona o dall'entità dell'Unione nella RPDC; oppure

    b)

    conformemente alle disposizioni di un contratto di servizi assicurativi forniti dalla KNIC per quanto riguarda i danni causati all'interno del territorio dell'Unione da una delle parti di tale contratto;

    ii)

    il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una delle persone o entità di cui al paragrafo 1; e

    iii)

    il pagamento non sia direttamente o indirettamente collegato ad attività vietate ai sensi della presente decisione;

    b)

    gli Stati membri interessati possono autorizzare persone ed entità dell'Unione a effettuare pagamenti alla KNIC esclusivamente allo scopo di ricevere servizi assicurativi necessari per le attività svolte da tali persone o entità nella RPDC, a condizione che tali attività non siano vietate ai sensi della presente decisione;

    c)

    tale autorizzazione non è necessaria per i pagamenti da o verso la KNIC necessari per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RPDC;

    d)

    il paragrafo 1 non osta a che la KNIC effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:

    i)

    il contratto non riguardi prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui alla presente decisione;

    ii)

    il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

    Uno Stato membro informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

    Articolo 28

    L'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), non si applica in relazione a fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che sono necessari per svolgere le attività delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate e relative organizzazioni o altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, o a qualsiasi fondo, altre attività finanziarie o risorse economiche che, secondo quanto stabilito in anticipo dal comitato delle sanzioni in una valutazione caso per caso, sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione e qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016).

    Articolo 29

    1.   Gli uffici di rappresentanza delle entità elencate nell'allegato I sono chiusi.

    2.   È vietata la partecipazione diretta o indiretta a imprese in partecipazione o a qualsiasi altro accordo commerciale da parte delle entità elencate nell'allegato I, nonché di persone o entità che agiscono per loro conto.

    CAPITOLO VIII

    ALTRE MISURE RESTRITTIVE

    Articolo 30

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un'istruzione o una formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari della RPDC sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari, compresa un'istruzione o una formazione in fisica avanzata, simulazione al computer avanzata e relativa informatica, navigazione geospaziale, ingegneria nucleare, ingegneria aerospaziale, ingegneria aeronautica e relative discipline.

    Articolo 31

    Gli Stati membri, conformemente al diritto internazionale, intensificano la sorveglianza del personale diplomatico della RPDC al fine di impedire che esso contribuisca ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione, o all'aggiramento delle misure previste da dette UNSCR o dalla presente decisione.

    CAPITOLO IX

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Articolo 32

    Non è concesso alcun diritto, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richieste da tale attuazione o a essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

    a)

    persone o entità designate di cui agli allegati I, II o III;

    b)

    qualsiasi altra persona o entità nella RPDC, compresi il governo della RPDC, i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

    c)

    qualsiasi persona o entità che agisce tramite o per conto di una di tali persone o entità di cui alle lettere a) o b).

    Articolo 33

    1.   Il Consiglio adotta le modifiche dell'allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.

    2.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II o III e adotta le relative modifiche.

    Articolo 34

    1.   Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I.

    2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) o c), o all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), modifica di conseguenza l'allegato II o III.

    3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, inclusi i motivi dell'inserimento nell'elenco, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.

    4.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.

    Articolo 35

    1.   Gli allegati I, II e III riportano i motivi dell'inserimento in elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I.

    2.   Gli allegati I, II e III riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. In ordine alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. In ordine alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data della designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.

    Articolo 36

    1.   La presente decisione è riesaminata e, se necessario, modificata, in particolare per quanto attiene alle categorie di persone, entità o prodotti o ulteriori persone, entità o prodotti da includere nell'ambito delle misure restrittive ovvero in conformità delle pertinenti UNSCR.

    2.   Le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) e c), e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.

    Articolo 37

    La decisione 2013/183/PESC è abrogata.

    Articolo 38

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A.G. KOENDERS


    (1)  Decisione 2010/800/PESC del Consiglio del 22 dicembre 2010 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la posizione comune 2006/795/PESC (GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32).

    (2)  Decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52).

    (3)  Decisione (PESC) 2016/476 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 85 del 1.4.2016, pag. 38).

    (4)  Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Elenco delle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a) e delle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

    A.   Persone

     

    Nome

    Pseudonimi

    Data di nascita

    Data della designazione delle Nazioni Unite

    Motivi

    1.

    Yun Ho-jin

    alias Yun Ho-chin

    13.10.1944

    16.7.2009

    Direttore della Namchongang Trading Corporation; controlla l'importazione dei prodotti necessari per il programma di arricchimento dell'uranio.

    2.

    Re Je-Son

    Nome coreano:

    Image;

    Nome cinese:

    Image

    alias Ri Che Son

    1938

    16.7.2009

    Ministro dell'industria dell'energia atomica da aprile 2014. Ex direttore del General Bureau of Atomic Energy (Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE)), l'agenzia centrale che dirige il programma nucleare della RPDC; ha facilitato varie azioni nel settore nucleare quali la gestione GBAE del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation.

    3.

    Hwang Sok-hwa

     

     

    16.7.2009

    Direttore presso l'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE); impegnato nel programma nucleare della Repubblica popolare democratica di Corea; come capo dell'ufficio di orientamento scientifico del GBAE ha fatto parte del comitato scientifico all'interno dell'Istituto congiunto per la ricerca nucleare.

    4.

    Ri Hong-sop

     

    1940

    16.7.2009

    Ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon, controllava tre strutture fondamentali di assistenza alla produzione di plutonio per uso militare: l'impianto di fabbricazione di combustibile, il reattore nucleare e l'impianto di ritrattamento.

    5.

    Han Yu-ro

     

     

    16.7.2009

    Direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation; impegnato nel programma di missili balistici della Repubblica popolare democratica di Corea.

    6.

    Paek Chang-Ho

    Pak Chang-Ho;

    Paek Ch'ang-Ho

    Passaporto: 381420754

    Data di rilascio del passaporto: 7.12. 2011;

    Data di scadenza del passaporto: 7.12. 2016

    Data di nascita: 18.6.1964; luogo di nascita: Kaesong, RPDC

    22.1.2013

    Alto ufficiale e capo del centro di controllo satellitare presso il comitato coreano per la tecnologia spaziale.

    7.

    Chang Myong- Chin

    Jang Myong-Jin

    19.2.1968;

    Altra data di nascita: 1965 o 1966

    22.1.2013

    Direttore generale della stazione di lancio satellitare di Sohae e direttore del centro di lancio in cui il 13 aprile e il 12 dicembre 2012 hanno avuto luogo i lanci.

    8.

    Ra Ky'ong-Su

    Ra Kyung-Su

    Chang, Myong Ho

    4.6.1954;

    Passaporto: 645120196

    22.1.2013

    Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

    9.

    Kim Kwang-il

     

    1.9.1969;

    Passaporto: PS381420397

    22.1.2013

    Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste ha agevolato transazioni per la TCB e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

    10.

    Yo'n Cho'ng Nam

     

     

    7.3.2013

    Responsabile della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

    11.

    Ko Ch'o'l-Chae

     

     

    7.3.2013

    Vice responsabile della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

    12.

    Mun Cho'ng- Ch'o'l

     

     

    7.3.2013

    Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

    13.

    Choe Chun-Sik

    Choe Chun Sik;

    Ch'oe Ch'un Sik

    Data di nascita: 12.10.1954;

    Cittadinanza: nordcoreana

    2.3.2016

    È stato direttore della Second Academy of Natural Sciences (SANS) e capo del programma di missili a lungo raggio della RPDC.

    14.

    Choe Song Il

     

    Passaporto: 472320665

    Data di scadenza del passaporto: 26.9.2017;

    Passaporto: 563120356

    Cittadinanza: nordcoreana

    2.3.2016

    Rappresentante in Vietnam della Tanchon Commercial Bank.

    15.

    Hyon Kwang II

    Hyon Gwang Il

    Data di nascita: 27.5.1961;

    Cittadinanza: nordcoreana

    2.3.2016

    È direttore del Dipartimento per lo sviluppo scientifico presso la National Aerospace Development Administration.

    16.

    Jang Bom Su

    Jang Pom Su

    Data di nascita: 15.4.1957;

    Cittadinanza: nordcoreana

    2.3.2016

    Rappresentante in Siria della Tanchon Commercial Bank.

    17.

    Jang Yong Son

     

    Data di nascita:

    20.2.1957; Cittadinanza: nordcoreana

    2.3.2016

    Rappresentante in Iran della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

    18.

    Jon Myong Guk

    Cho 'n Myo 'ng-kuk

    Passaporto: 4721202031;

    Data di scadenza del passaporto: 21.2.2017

    Cittadinanza: nordcoreana

    Data di nascita: 18.10.1976

    2.3.2016

    Rappresentante in Siria della Tanchon Commercial Bank.

    19.

    Kang Mun Kil

    Jiang Wen-ji

    Passaporto: PS472330208;

    Data di scadenza del passaporto: 4.7.2017;

    Cittadinanza: nordcoreana

    2.3.2016

    Ha condotto attività di approvvigionamento nel settore nucleare come rappresentante della Namchongang, alias Namhung.

    20.

    Kang Ryong

     

    Data di nascita: 21.10.1969;

    Cittadinanza: nordcoreana

    2.3.2016

    Rappresentante in Siria della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

    21.

    Kim Jung Jong

    Kim Chung Chong

    Passaporto: 199421147; Data di scadenza del passaporto: 29.12.2014

    Passaporto: 381110042; Data di scadenza del passaporto: 25.1.2016;

    Passaporto: 563210184; Data di scadenza del passaporto: 18.6.2018;

    Data di nascita: 7.11.1966

    Cittadinanza: nordcoreana

    2.3.2016

    Rappresentante in Vietnam della Tanchon Commercial Bank.

    22.

    Kim Kyu

     

    Data di nascita: 30.7.1968;

    Cittadinanza: nordcoreana

    2.3.2016

    Responsabile del Servizio affari esterni della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

    23.

    Kim Tong My'ong

    Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

    Data di nascita: 1964;

    Cittadinanza: nordcoreana

    2.3.2016

    È presidente della Tanchon Commercial Bank all'interno della quale ha ricoperto varie posizioni almeno dal 2002. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amroggang.

    24.

    Kim Yong Chol

     

    Data di nascita: 18.2.1962;

    Cittadinanza: nordcoreana

    2.3.2016

    Rappresentante in Iran della KOMID.

    25.

    Ko Tae Hun

    Kim Myong Gi

    Passaporto: 563120630

    Data di scadenza del passaporto: 20.3.2018;

    Data di nascita: 25.5.1972;

    Cittadinanza: nordcoreana

    2.3.2016

    Rappresentante della Tanchon Commercial Bank.

    26.

    Ri Man Gon

     

    Data di nascita: 29.10.1945;

    Passaporto: P0381230469;

    Data di scadenza del passaporto: 6.4.2016;

    Cittadinanza: nordcoreana

    2.3.2016

    Ministro del Munitions Industry Department.

    27.

    Ryu Jin

     

    Data di nascita: 7.8.1965;

    Passaporto: 563410081;

    Cittadinanza: nordcoreana

    2.3.2016

    Rappresentante in Siria della KOMID.

    28.

    Yu Chol U

     

    Cittadinanza: nordcoreana

     

    Direttore della National Aerospace Development Administration.

    B.   Entità

     

    Nome

    Pseudonimi

    Ubicazione

    Data di designazione

    Altre informazioni

    1.

    Korea Mining Development Trading Corporation

    alias CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; alias EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; alias DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; alias «KOMID»

    Central District, Pyongyang, RPDC

    24.4.2009

    Principale commerciante di armi e primo esportatore di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

    2.

    Korea Ryonbong General Corporation

    alias KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;

    già LYON- GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

    Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon- dong,

    Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

    24.4.2009

    Conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.

    3.

    Tanchon Commercial Bank

    già CHANGGWANG CREDIT BANK; già, KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

    Saemul 1- Dong

    Pyongchon District, Pyongyang, RPDC

    24.4.2009

    Principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

    4.

    Namchongang Trading Corporation

    NCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation

    Pyongyang, RPDC

    16.7.2009

    Società commerciale nordcoreana dipendente dall'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE). La Namchongang è stata coinvolta nell'approvvigionamento di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare della RPDC, nonché nell'approvvigionamento legato al nucleare in associazione con un cittadino tedesco. È stata inoltre coinvolta nell'acquisto di tubi di alluminio e di altre attrezzature specificamente adatte a un programma di arricchimento dell'uranio dalla fine degli anni '90. Il rappresentante è un ex diplomatico che ha rappresentato la RPDC nell'ispezione da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) dell'impianto nucleare di Yongbyon nel 2007. Le attività di proliferazione della Namchongang destano vive preoccupazioni date le attività di proliferazione della RPDC in passato.

    5.

    Hong Kong Electronics

    alias HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

    Sanaee St., Kish Island, Iran

    16.7.2009

    Posseduta o controllata dalla Tanchon Commercial Bank e dalla KOMID, o agisce o asserisce di agire per conto di esse. Dal 2007 la Hong Kong Electronics ha trasferito milioni di dollari di fondi legati alla proliferazione per conto della Tanchon Commercial Bank e della KOMID (ambedue designate dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009). La Hong Kong Electronics ha facilitato la circolazione di denaro dall'Iran verso la RPDC per conto della KOMID.

    6.

    Korea Hyoksin Trading Corporation

    alias KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

    Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

    16.7.2009

    Società nordcoreana con base a Pyongyang che dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009) ed è coinvolta nello sviluppo di armi di distruzione di massa.

    7.

    General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

    alias General Department of Atomic Energy (GDAE)

    Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, RPDC

    16.7.2009

    Il GBAE è responsabile del programma nucleare della RPDC, compreso il Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e il relativo reattore per la ricerca sulla produzione di plutonio da 5 MWe (25 MWt), nonché dei relativi impianti di fabbricazione e ritrattamento del combustibile.

    Il GBAE ha partecipato a riunioni e discussioni legate al nucleare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Il GBAE è la principale agenzia governativa nordcoreana che controlla i programmi nucleari, compreso il funzionamento del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon.

    8.

    Korean Tangun Trading Corporation

     

    Pyongyang, RPDC

    16.7.2009

    Dipende dalla seconda accademia di scienze naturali della RPDC ed è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale.

    9.

    Korean Committee for Space Technology

    DPRK Committee for Space Technology;

    Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST

    Pyongyang, RPDC

    22.1.2013

    Ha orchestrato i lanci nordcoreani del 13 aprile e 12 dicembre 2012 tramite il centro di controllo satellitare e la stazione di lancio di Sohae.

    10.

    Bank of East Land

    Dongbang Bank;

    Tongbang U'Nhaeng;

    Tongbang Bank

    P.O.32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC

    22.1.2013

    Istituto finanziario della RPDC, la Bank of East Land agevola le transazioni connesse con le armi e fornisce sostegno di altro tipo al produttore ed esportatore di armi Green Pine Associated Corporation (Green Pine). La Bank of East Land ha collaborato attivamente con la Green Pine per trasferire fondi in modo da aggirare le sanzioni. Nel 2007 e 2008, la Bank of East Land ha agevolato transazioni in cui era coinvolta la Green Pine e istituti finanziari iraniani, tra cui la Bank Melli e la Bank Sepah. Il Consiglio di sicurezza ha designato la Bank Sepah nella risoluzione 1747 (2007) per il sostegno fornito al programma dei missili balistici iraniano. La Green Pine è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2012.

    11.

    Korea Kumryong Trading Corporation

     

     

    22.1.2013

    Utilizzata come prestanome dalla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) per svolgere attività di approvvigionamento. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

    12.

    Tosong Technology Trading Corporation

     

    Pyongyang, RPDC

    22.1.2013

    La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

    13.

    Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

    Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery;

    Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; e Millim Technology Company

    Tongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; Mangungdae- gu, Pyongyang, RPDC; Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC

    Indirizzi di posta elettronica: ryonha@sili-bank.com; sjc-117@hotmail.com; e millim@sili-bank.com

    Numeri di telefono: 8502-18111; 8502-18111-8642; e 850 2 181113818642

    Numero di fax: 8502-381-4410

    22.1.2013

    La Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.

    14.

    Leader (Hong Kong) International

    Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited

    LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong,Cina.

    22.1.2013

    La Leader International (società di Hong Kong, numero di registrazione 1177053) agevola spedizioni per conto della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

    15.

    Green Pine Associated Corporation

    Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company

    c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pyongyang, RPDC;

    Nungrado, Pyongyang, RPDC

    2.5.2015

    La Green Pine Associated Corporation («Green Pine») ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading

    Corporation (KOMID). La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.

    La Green Pine è altresì responsabile all'incirca della metà degli armamenti e materiale connesso esportati dalla RPDC.

    La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica ad aziende iraniane del settore della difesa.

    16.

    Amroggang Development Banking Corporation

    Amroggang Development Bank;

    Amnokkang Development Bank

    Tongan-dong, Pyongyang, RPDC

    2.5.2012

    La Amroggang, costituita nel 2006, è un'impresa collegata alla Tanchon Commercial Bank ed è gestita da funzionari della Tanchon. La Tanchon è coinvolta nel finanziamento delle vendite di missili balistici da parte della KOMID ed è anche stata coinvolta nelle transazioni di missili balistici dalla KOMID verso l'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma di missili balistici iraniano.

    17.

    Korea Heungjin Trading Company

    Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

    Pyongyang, RPDC

    2.5.2012

    La Korea Heungjin Trading Company è utilizzata dalla KOMID per scopi commerciali. È sospettata di essere stata coinvolta nella fornitura di beni connessi ai missili all'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Heungjin è stata messa in relazione con la KOMID e, più specificamente, con il suo ufficio appalti. La Heungjin è stata utilizzata per fornire un sistema di controllo digitale avanzato con applicazioni nella progettazione di missili. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma di missili balistici iraniano.

    18.

    Second Academy of Natural Sciences

    2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy;

    Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri

    Pyongyang, RPDC

    7.3.2013

    La Second Academy of Natural Sciences è un'organizzazione di livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo di sistemi di armamento avanzati della RPDC, compresi missili e probabilmente armamenti nucleari. Si serve di una serie di organizzazioni subordinate, fra cui la Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall'estero destinate a programmi missilistici e, probabilmente, di armamenti nucleari della RPDC. La Tangun Trading Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nel luglio 2009 ed è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale.

    19.

    Korea Complex Equipment Import Corporation

     

    Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

    7.3.2013

    La Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Complex Equipment Import Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.

    20.

    Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

     

    Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pyongyang, RPDC;

    Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang.

    28.7.2014

    La Ocean Maritime Management Company, Limited (numero IMO: 1790183) è l'operatore/gestore della nave Chong Chon Gang. Ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RPDC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e ha contribuito all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni.

    Navi con numero IMO:

     

     

     

     

    a)

    Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

    8606173

     

     

    2.3.2016

     

    b)

    Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

    8909575

     

     

    2.3.2016

     

    c)

    Chong Rim 2

    8916293

     

     

    2.3.2016

     

    d)

    Dawnlight

    9110236

     

     

    2.3.2016

     

    e)

    Ever Bright 88 (J Star)

    8914934

     

     

    2.3.2016

     

    f)

    Gold Star 3 (benevolence)

    8405402

     

     

    2.3.2016

     

    g)

    Hoe Ryong

    9041552

     

     

    2.3.2016

     

    h)

    Hu Chang (O Un Chong Nyon)

    8330815

     

     

    2.3.2016

     

    i)

    Hui Chon (Hwang Gum San 2)

    8405270

     

     

    2.3.2016

     

    j)

    Ji Hye San (Hyok Sin 2)

    8018900

     

     

    2.3.2016

     

    k)

    Kang Gye (Pi Ryu Gang)

    8829593

     

     

    2.3.2016

     

    l)

    Mi Rim

    8713471

     

     

    2.3.2016

     

    m)

    Mi Rim 2

    9361407

     

     

    2.3.2016

     

    n)

    O Rang (Po Thong Gang)

    8829555

     

     

    2.3.2016

     

    o)

    Orion Star (Richocean)

    9333589

     

     

    2.3.2016

     

    p)

    Ra Nam 2

    8625545

     

     

    2.3.2016

     

    q)

    RaNam 3

    9314650

     

     

    2.3.2016

     

    r)

    Ryo Myong

    8987333

     

     

    2.3.2016

     

    s)

    Ryong Rim (Jon Jin 2)

    8018912

     

     

    2.3.2016

     

    t)

    Se Pho (Rak Won 2)

    8819017

     

     

    2.3.2016

     

    u)

    Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

    8133530

     

     

    2.3.2016

     

    v)

    South Hill 2

    8412467

     

     

    2.3.2016

     

    w)

    South Hill 5

    9138680

     

     

    2.3.2016

     

    x)

    Tan Chon (Ryon Gang 2)

    7640378

     

     

    2.3.2016

     

    y)

    Thae Pyong San (Petrel 1)

    9009085

     

     

    2.3.2016

     

    z)

    Tong Hung San (Chong Chon Gang)

    7937317

     

     

    2.3.2016

     

    aa)

    Tong Hung 1

    8661575

     

     

    2.3.2016

     

    21.

    Academy of National Defense Science

     

    Pyongyang, RPDC

    2.3.2016

    L'Academy of National Defense Science è coinvolta negli sforzi della RPDC per portare avanti lo sviluppo dei programmi di missili balistici e armamenti nucleari.

    22.

    Chongchongang Shipping Company

    Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

    Indirizzo: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC Altro indirizzo: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC Numero IMO: 5342883

    2.3.2016

    La Chongchongang Shipping Company ha cercato di importare direttamente attraverso la sua nave Chong Chon Gang carichi illegali di armi convenzionali nella RPDC nel luglio 2013.

    23.

    Daedong Credit Bank (DCB)

    DCB; Taedong Credit Bank

    Indirizzo: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC Altro indirizzo: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC SWIFT: DCBK KKPY

    2.3.2016

    La Daedong Credit Bank ha fornito servizi finanziari alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) e alla Tanchon Commercial Bank. Almeno dal 2007, la DCB ha agevolato centinaia di transazioni finanziarie del valore di milioni di dollari per conto della KOMID e della Tanchon Commercial Bank. In alcuni casi, la DCB ha consapevolmente agevolato transazioni impiegando pratiche finanziarie fraudolente.

    24.

    Hesong Trading Company

     

    Pyongyang, RPDC

    2.3.2016

    La Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Hesong Trading Corporation.

    25.

    Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)

    KKBC

    Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RPDC

    2.3.2016

    La KKBC fornisce servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading Corporation, una società affiliata alla Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank si è avvalsa della KKBC per agevolare trasferimenti di fondi, probabilmente pari a milioni di dollari, tra cui trasferimenti di fondi riconducibili alla Korea Mining Development Corporation.

    26.

    Korea Kwangsong Trading Corporation

     

    Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

    2.3.2016

    La Korea Ryongbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Kwangsong Trading Corporation.

    27.

    Ministry of Atomic Energy Industry (Ministero dell'industria dell'energia atomica)

    MAEI

    Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC

    2.3.2016

    Il ministero dell'industria dell'energia atomica è stato istituito nel 2013 allo scopo di modernizzare l'industria dell'energia atomica nella RPDC per aumentare la produzione di materiali nucleari, migliorarne la qualità e sviluppare ulteriormente un'industria nucleare nordcoreana indipendente. In quanto tale, il MAEI svolge notoriamente un ruolo essenziale nello sviluppo delle armi nucleari della RPDC, è responsabile della condotta quotidiana del programma di armamenti nucleari del paese e sovrintende ad altre organizzazioni legate al nucleare. Fanno capo a questo ministero una serie di organizzazioni e centri di ricerca legati al nucleare, come pure due comitati: un comitato per l'applicazione degli isotopi e un comitato per l'energia nucleare. Il MAEI dirige inoltre un centro di ricerca nucleare a Yongbyun, il sito del noto impianto di plutonio della RPDC. Inoltre, nella sua relazione del 2015, il gruppo di esperti ha affermato che Ri Je-son, ex direttore del GBAE designato nel 2009 dal comitato istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) per la sua partecipazione o il suo sostegno a programmi legati al nucleare, è stato nominato capo del MAEI il 9 aprile 2014.

    28.

    Munitions Industry Department

    Military Supplies Industry Department

    Pyongyang, RPDC

    2.3.2016

    Il Munitions Industry Department (MID) è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. Il MID è incaricato di sovrintendere allo sviluppo dei missili balistici della RPDC, incluso il Taepo Dong-2. Il MID sovrintende ai programmi di produzione di armi e R& della RPDC, compreso il programma di missili balistici della RPDC. Il Second Economic Committee e la Second Academy of Natural Sciences — la cui designazione risale pure all'agosto 2010 — dipendono dal MID. Negli ultimi anni, il MID ha lavorato allo sviluppo del missile balistico intercontinentale mobile KN08.

    29.

    National Aerospace Development Administration

    NADA

    RPDC

    2.3.2016

    La NADA è coinvolta nello sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali della RPDC, compresi i lanci satellitari e i razzi vettori.

    30.

    Office 39

    Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

    RPDC

    2.3.2016

    Entità governativa nordcoreana.

    31.

    Reconnaissance General Bureau

    Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB

    Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RPDC Altro indirizzo: Nungrado, Pyongyang, RPDC

    2.3.2016

    Il Reconnaissance General Bureau, prima organizzazione di intelligence della RPDC, è nato agli inizi del 2009 dalla fusione delle organizzazioni di intelligence esistenti del Partito dei lavoratori della Corea, del dipartimento Operazioni e dell'Office 35, nonché del Reconnaissance Bureau dell'esercito popolare coreano. Il Reconnaissance General Bureau commercia in armi convenzionali e controlla la Green Pine Associated Corporation, società di armi convenzionali della RPDC.

    32.

    Second Economic Committee (Secondo comitato economico)

     

    Kangdong, RPDC

    2.3.2016

    Il Second Economic Committee è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RPDC. È incaricato di sovrintendere alla produzione dei missili balistici della RPDC e dirige le attività della KOMID.


    ALLEGATO II

    Elenco delle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e delle persone e entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b)

    I.

    Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.

    A.   Persone

     

    Nome

    Pseudonimi

    Data di nascita

    Data di designazione

    Motivi

    1.

    CHON Chi Bu

     

     

    22.12.2009

    Membro dell'Ufficio generale per l'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon.

    2.

    CHU Kyu-Chang

    JU Kyu-Chang

    Data di nascita: 25.11.1928

    Luogo di nascita: South Hamgyo'ng Province

    22.12.2009

    Membro della commissione nazionale di difesa, che è un organo fondamentale nelle questione della difesa della RPDC. Ex direttore del dipartimento delle munizioni del comitato centrale del partito dei Lavoratori della Corea. In quanto tale, responsabile per il supporto o la promozione dei programmi della RPDC relativi alle armi nucleari, ai missili balistici o altre armi di distruzione di massa.

    3.

    HYON Chol-hae

     

    1934 (Manciuria, Cina)

    22.12.2009

    Vicedirettore del dipartimento di Politica generale delle forze armate popolari (consigliere militare di Kim Jong-Il).

    4.

    KIM Yong-chun

    Young-chun

    4.3.1935

    N. di passaporto: 554410660

    22.12.2009

    Vicepresidente della Commissione nazionale di difesa, ministro delle forze armate popolari, consigliere speciale di Kim Jong-Il per la strategia nucleare.

    5.

    O Kuk-Ryol

     

    1931

    (provincia di Jilin, Cina)

    22.12.2009

    Vice presidente della commissione nazionale di difesa, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistica.

    6.

    PAEK Se-bong

     

    Anno di nascita:1946

    22.12.2009

    Presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa.

    7.

    PAK Jae-gyong

    Chae-Kyong

    1933

    N. di passaporto: 554410661

    22.12.2009

    Vicedirettore del dipartimento di Politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (consigliere militare di Kim Jong-Il).

    8.

    PYON Yong Rip

    Yong-Nip

    20.9.1929

    N. di passaporto: 645310121

    (rilasciato il 13.9.2005)

    22.12.2009

    Presidente dell'accademia della scienza che è coinvolta nella ricerca biologica per le armi di distruzione di massa.

    9.

    RYOM Yong

     

     

    22.12.2009

    Direttore dell'Ufficio generale per l'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.

    10.

    SO Sang-kuk

     

    tra il 1932 e il 1938

    22.12.2009

    Capo del dipartimento di Fisica nucleare, Università Kim Il Sung.

    11.

    Tenente generale KIM Yong Chol

    KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

    1946 (Pyongan-Pukto, RPDC)

    19.12.2011

    Comandante del Reconnaissance General Bureau (RGB).

    12.

    PAK To-Chun

     

    9.3.1944 (Jagang, Rangrim)

    22.12.2009

    Membro del Consiglio di sicurezza nazionale. Incaricato dell'industria degli armamenti. Fonti riferiscono che sia a capo dell'ufficio per l'energia nucleare, istituzione decisiva per il programma della RPDC sulle armi nucleari e i lanciarazzi.

    13

    CHOE Kyong-song

     

     

    20.5.2016

    Generale colonnello dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. in quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    14

    CHOE Yong-ho

     

     

    20.5.2016

    Generale colonnello nell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Comandante delle forze aeree. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    15

    HONG Sung-Mu

    HUNG Sung Mu

    Data di nascita: 01.01.1942

    20.5.2016

    Vicedirettore del Munition Industry Department (MID). Responsabile dello sviluppo di programmi in materia di armi convenzionali e missili, compresi i missili balistici. Uno dei principali responsabili dei programmi di sviluppo industriale per le armi nucleari. In quanto tale, responsabile dei programmi della RPDC sulle armi nucleari, sui missili balistici e su altre armi di distruzione di massa.

    16

    JO Chun Ryong

    CHO Chun Ryo'ng, JO Chun-Ryong, JO Cho Ryong

    Data di nascita: 04.04.1960

    20.5.2016

    Presidente del secondo comitato economico (SEC) dal 2014 e responsabile della gestione delle fabbriche di armi e dei siti di produzione delle armi della RPDC. Il SEC è stato iscritto nell'elenco dell'UNSCR 2270 (2016) per il suo coinvolgimento negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC, la sua responsabilità o la sua supervisione della produzione di missili balistici della RPDC e per aver diretto le attività del KOMID, la principale entità della RPDC connessa al commercio di armi. Membro della commissione nazionale di difesa. Ha partecipato a numerosi programmi in relazione ai missili balistici. Uno dei principali responsabili dell'industria di armi in RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    17

    JO Kyongchol

     

     

    20.5.2016

    Generale dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Direttore del comando di sicurezza militare. Generale dell'esercito della RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    18

    KIM Chun-sam

     

     

    20.5.2016

    Tenente Generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. Direttore del dipartimento operativo dello stato maggiore dell'esercito nazionale della RPDC e primo vice capo di stato maggiore, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    19

    KIM Chun-sop

     

     

    20.5.2016

    Membro del comitato nazionale di difesa, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    20

    KIM Jong-gak

     

    Data di nascita: 20.07.1941

    Luogo di nascita: Pyongyang

    20.5.2016

    Vice maresciallo dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    21

    KIM Rak Kyom

    KIM Rak gyom

     

    20.5.2016

    Generale a quattro stelle, comandante delle forze strategiche (alias forze balistiche strategiche) che sarebbero oggi a capo di quattro unità di missili strategici e tattici, compresa la brigata KN08 (ICBM). Gli Stati Uniti hanno iscritto sul loro elenco le forze strategiche a causa del loro coinvolgimento nelle attività che contribuiscono materialmente alla proliferazione delle armi di distruzione di massa o dei loro vettori. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. I media hanno identificato KIM come partecipante al test motore del missile balistico intercontinentale (ICBM) in aprile 2016 a fianco di KIM Jung Un. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    22

    KIM Won hong

     

    Data di nascita: 07.01.1945

    Luogo di nascita: Pyongyang

    Passaporto N. 745310010

    20.5.2016

    Generale, direttore del dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni della difesa nazionale in RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    23

    PAK Jong-chon

     

     

    20.5.2016

    Colonnello generale dell'esercito della RPDC, capo delle forze armate popolari coreane, vicecapo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando della potenza di fuoco. Capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando di artiglieria. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. In quanto tale, Responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    24

    RI Jong-su

     

     

    20.5.2016

    Contrammiraglio, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni della difesa nazionale in RPDC. Comandante in capo della Marina coreana, coinvolta nello sviluppo dei programmi dei missili balistici e nello sviluppo delle capacità nucleari delle forze navali della RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    25

    SON Chol-ju

     

     

    20.5.2016

    Colonnello generale delle forze armate popolari coreane e direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    26

    YUN Jong-rin

     

     

    20.5.2016

    Generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e membro della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    27

    PAK Yong-sik

     

     

    20.5.2016

    Generale a quattro stelle, membro del dipartimento per la sicurezza dello Stato, Ministro della difesa. Membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Era presente alla sperimentazione dei missili balistici nel marzo 2016. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    28

    HONG Yong Chil

     

     

    20.5.2016

    Vice direttore del Munitions Industry Department (MID). Tale dipartimento — designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016 — è coinvolto negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC. Il MID supervisiona la messa a punto dei missili balistici della RPDC, in particolare il Taepo Dong-2, la produzione di armi così come i programmi di ricerca e sviluppo delle armi. Il secondo comitato economico e la seconda accademia delle scienze naturali — ugualmente designate in agosto del 2010 — dipendono dal MID. Da qualche anno il MID si dedica alla messa a punto del missile balistico intercontinentale KN08. HONG ha accompagnato KIM Jong Un a un certo numero di eventi connessi con lo sviluppo dei programmi nucleari e dei missili balistici della RPDC ed è sospettato di aver avuto un ruolo importante nel test nucleare del 6 gennaio 2016 della RPDC. Vicedirettore del Partito dei Lavoratori della Corea In quanto tale, responsabile a titolo di supporto o favoreggiamento, dei programmi della RPDC in relazione alle armi nucleari, i missili balistici o altre armi di distruzione di massa.

    29

    RI Hak Chol

    RI Hak Chul, RI Hak Cheol

    Data di nascita: 19.01.1963 oppure 08.05.1966

    Passaporti N.: 381320634, PS- 563410163

    20.5.2016

    Presidente della Green Pine Associated Corporation («Green Pine»). Secondo il comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, Green Pine ha ripreso buona parte della attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID è stata inserita nell'elenco dal comitato in aprile 2009 ed è il più grande commerciante di armi della RPDC nonché il suo principale esportatore di beni e di materiali connessi ai missili balistici e alle armi classiche. Green Pine è altresì responsabile di circa la metà delle esportazioni di armi e di relativo materiale della RPDC. Le sue esportazioni di armi e di relativo materiale dalla Corea del Nord sono la causa della sua iscrizione nell'elenco delle sanzioni. Green Pine è specializzata nella produzione di navi da guerra e di armamenti navali come sottomarini, navi militari e sistemi missilistici ed ha esportato siluri e assistenza tecnica alle industrie iraniane connesse alla difesa. La Green Pine Associated Corporation, è stata iscritta nell'elenco dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    30

    YUN Chang Hyok

     

    Data di nascita: 09.08.1965

    20.5.2016

    Vicedirettore del centro di controllo satellitare (NADA). La NADA è stata oggetto di sanzioni ai sensi dell'UNSCR 2270 (2016) a causa del suo coinvolgimento nello sviluppo delle scienze e delle tecniche spaziali, compreso il lancio di satelliti e razzi. L'UNSCR 2270 (2016) ha condannato il lancio del satellite del 7 febbraio 2016 a causa dell'utilizzo della tecnologia di missili balistici e della grave violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013). In quanto tale, responsabile a titolo di supporto o favoreggiamento, dei programmi della RPDC in relazione alle armi nucleari, ai missili balistici o altre armi di distruzione di massa.

    B.   Entità

     

    Nome

    Pseudonimi

    Ubicazione

    Data di designazione

    Altre informazioni

    1.

    Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

     

     

    22.12.2009

    Filiale di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite, 24.4.2009), provvede alla gestione di fabbriche di produzione di polvere di alluminio che può essere utilizzata nel settore dei missili.

    2.

    Korea Taesong Trading Company

     

    Pyongyang

    22.12.2010

    Entità con sede a Pyongyang che la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) usa per scopi commerciali (la KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite in data 24.4.2009). La Korea Taesong Trading Company ha trattato con la Siria per conto della KOMID.

    3.

    Korean Ryengwang Trading Corporation

     

    Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

    22.12.2009

    Filiale della Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite in data 24.4.2009).

    4.

    Sobaeku United Corp

    Sobaeksu United Corp.

     

    22.12.2009

    Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili in missili.

    5.

    Centro di ricerca nucleare di Yongbyon

     

     

    22.12.2009

    Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'Ufficio generale per l'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite in data 16.7.2009).

    6.

    Korea International Chemical Joint Venture Company

    Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation

    Hamhung, provincia del Sud Hamgyong, RPDC;

    Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, RPDC;

    Mangyungdae-gu, Pyongyang, RPDC

    19.12.2011

    Controllata dalla Korea Ryonbong General Corporation (designata dalla UNSCR 1718 del comitato delle sanzioni nell'aprile 2009): conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.

    7

    Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche)

     

     

    20.5.2016

    Coinvolta, all'interno delle forze armate nazionali della RPDC, nello sviluppo e nell'attuazione operativa dei programmi legati ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    II.

    Persone ed entità che forniscono servizi finanziari che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa

    A.   Persone

     

    Nome

    Pseudonimi

    Data di nascita

    Data di designazione

    Motivi

    1.

    Jon Il-chun

     

    24.8.1941

    22.12.2010

    Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato sollevato dalla carica di direttore dell'Office 39, il quale è responsabile, tra l'altro, dell'acquisto di beni attraverso le rappresentanze diplomatiche della RPDC eludendo le sanzioni. È stato sostituito da JON Il-chun, il quale è considerato peraltro una delle figure di spicco della State Development Bank.

    2.

    Kim Tong-un

     

     

    22.12.2009

    Ex direttore dell'«Office 39» del comitato centrale del Partito dei lavoratori che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione.

    3.

    KIM Il-Su

     

    2.9.1965 (Pyongyang, RPDC)

    3.7.2015

    Dirigente presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

    4.

    KANG Song-Sam

     

    5.7.1972 (Pyongyang, RPDC)

    3.7.2015

    Ex mandatario della Korea National Insurance Corporation (KNIC) di Amburgo, che continua ad agire per conto o sotto la direzione della KNIC.

    5.

    CHOE Chun-Sik

     

    23.12.1963 (Pyongyang, RPDC)

    N. di passaporto: 745132109

    Valido fino al 12.2.2020

    3.7.2015

    Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

    6

    SIN Kyu-Nam

     

    12.9.1972 (Pyongyang, RPDC)

    N. di passaporto: PO472132950

    3.7.2015

    Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang ed ex mandatario della KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

    7.

    PAK Chun-San

     

    18.12.1953 (Pyongyang, RPDC)

    N. di passaporto: PS472220097

    3.7.2015

    Direttore presso la divisione riassicurativa della Korea National Insurance Corporation (KNIC) nella sede centrale a Pyongyang almeno fino a dicembre 2015 ed ex mandatario principale della KNIC ad Amburgo, che continua ad agire per conto della KNIC o sotto la sua direzione.

    8.

    SO Tong Myong

     

    10.9.1956

    3.7.2015

    Presidente della Korea National Insurance Corporation (KNIC) che agisce per conto o sotto la direzione della KNIC.

    B.   Entità

     

    Nome

    Pseudonimi

    Ubicazione

    Data di designazione

    Altre informazioni

    1.

    Korea Daesong Bank

    Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank

    Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang

    Tel.: 850 2 381 8221

    Tel.: 850 2 18111 interno 8221

    Fax: 850 2 381 4576

    22.12.2010

    Istituto finanziario nordcoreano che dipende direttamente dall'Office 39 e favorisce progetti di finanziamento della proliferazione della Corea del Nord.

    2.

    Korea Daesong General Trading Corporation

    Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

    Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang

    Tel.: 850 2 18111 interno 8204/8208

    Tel.: 850 2 381 8208/ 4188

    Fax: 850 2 381 4431/4432

    22.12.2010

    Società che dipende dall'Office 39 e viene usata per favorire le transazioni estere per conto dell'Office 39.

    Il direttore dell'Office 39, Kim Tong-un, figura nell'elenco di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio.

    3.

    Korea National Insurance Corporation (KNIC) e le sue succursali

    Korea Foreign Insurance Company

    Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC

    Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburg.

    Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath,

    London SE30LW

    3.7.2015

    La Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera ingenti introiti in valuta estera che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è legata all'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea, un'entità designata.

    III.

    Persone ed entità coinvolte nella fornitura alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa

    A.   Persone

    B.   Entità


    ALLEGATO III

    Elenco delle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)


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