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Document 32016D0609

    Decisione (PESC) 2016/609 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

    GU L 104 del 20.4.2016, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/609/oj

    20.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 104/19


    DECISIONE (PESC) 2016/609 DEL CONSIGLIO

    del 18 aprile 2016

    che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.

    (2)

    Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran per una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. L'efficace attuazione del piano d'azione congiunto globale (PACG) garantirà la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterà la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare.

    (3)

    Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2231 (2015), che approva il PACG, sollecita la sua piena attuazione secondo il calendario deciso nel PACG e stabilisce le azioni da mettere in atto conformemente al PACG.

    (4)

    Il PACG, come approvato dall'UNSCR 2231 (2015), stabilisce in particolare che l'Unione debba rimuovere le misure restrittive in essere contro talune persone ed entità alla «data di transizione» (18 ottobre 2023), vale a dire otto anni dopo la «data di adozione» (18 ottobre 2015) o prima, sulla base di una relazione del direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) indirizzata al consiglio dei governatori dell'AIEA e, parallelamente, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che attesti che l'AIEA è giunta alla conclusione («Broader Conclusion») che tutto il materiale nucleare in Iran rimane impiegato in attività pacifiche.

    (5)

    Il Consiglio ha riesaminato la motivazione relativa a un'entità che deve essere soggetta a misure restrittive fino alla data di transizione e ha stabilito la necessità di integrarla.

    (6)

    La voce di cui all'allegato della presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 22 ottobre 2016.

    (7)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, il 18 aprile 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. MOGHERINI


    (1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.


    ALLEGATO

    La seguente voce è inserita nella parte I.B dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC fino al 22 ottobre 2016:

    I.   Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran

    B.   Entità

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    «7 bis  (*).

    Banca Saderat Iran (tutte le filiali comprese) e sue controllate:

    Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.

    Con la gestione di lettere di credito dell'Organizzazione delle industrie della difesa (DIO) nel marzo 2009, la Banca Saderat ha violato le disposizioni dell'UNSCR 1737, che ha designato la DIO e pertanto ha richiesto il congelamento dei suoi fondi nonché delle sue attività finanziarie e risorse economiche e ha vietato che gliene fossero messi a disposizione altri. Con la gestione di tali lettere di credito, la Banca Saderat ha anche aiutato la DIO a violare il divieto di cui all'UNSCR 1747 relativo all'acquisto e all'approvvigionamento da parte dell'Iran di armi e materiale connesso.

     

    a)

    Bank Saderat PLC (London)

    5 Lothbury, Londra, EC2R 7 HD, Regno Unito

    Controllata al 100 % dalla Banca Saderat.

     


    (*)  In conformità della decisione (PESC) 2016/609 del Consiglio, la presente voce si applica fino al 22 ottobre 2016.»


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