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Document 32016D0564
Council Decision (CFSP) 2016/564 of 11 April 2016 amending Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
Decisione (PESC) 2016/564 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana
Decisione (PESC) 2016/564 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana
GU L 96 del 12.4.2016, p. 38–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 96/38 |
DECISIONE (PESC) 2016/564 DEL CONSIGLIO
dell'11 aprile 2016
recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC (1), a seguito dell'adozione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2127 (2013). |
(2) |
Il 27 gennaio 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2262 (2016), che proroga l'embargo sulle armi, il divieto di viaggio e il congelamento dei beni nei confronti della Repubblica centrafricana fino al 31 gennaio 2017 e prevede alcune modifiche per quanto riguarda le esenzioni all'embargo sulle armi e i criteri di designazione. |
(3) |
È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare tali misure. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/798/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 2 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal comitato istituito in virtù del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) (“comitato”) quali persone che:
elencate nell'allegato della presente decisione.» |
3) |
all'articolo 2 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità designate dal comitato che:
L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato della presente decisione.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM
(1) Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51).