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Document 32015R2295
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2295 of 9 December 2015 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards lists of approved food establishments (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2295 della Commissione, del 9 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda gli elenchi di stabilimenti alimentari riconosciuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2295 della Commissione, del 9 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda gli elenchi di stabilimenti alimentari riconosciuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 324 del 10.12.2015, p. 5–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 324/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2295 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2015
recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda gli elenchi di stabilimenti alimentari riconosciuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, lettera f),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa dell'Unione riguardante i mangimi, gli alimenti, la salute e il benessere degli animali. Esso prescrive agli Stati membri di mantenere aggiornati gli elenchi di stabilimenti riconosciuti che sono stati messi a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. |
(2) |
Conformemente alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (2), la Commissione deve istituire un sito web per il quale ogni Stato membro fornisce un link al proprio sito web nazionale contenente gli elenchi aggiornati degli stabilimenti riconosciuti, a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. La consultazione dei suddetti elenchi per finalità quali la realizzazione di una valutazione d'impatto e di collegamenti con altri strumenti informatici della Commissione si è rivelata molto complessa e dispendiosa in termini di tempo. |
(3) |
Per semplificare la consultazione degli elenchi di stabilimenti degli Stati membri e fornire la possibilità di includervi tempestivamente stabilimenti riconosciuti dell'Unione, risulta opportuno consentire l'utilizzo di Traces. |
(4) |
Le prescrizioni di cui al presente regolamento comportano un adeguamento delle pratiche correnti sia per gli operatori del settore alimentare sia per le autorità competenti. È pertanto opportuno consentire l'applicazione differita del presente regolamento. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 2074/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).
ALLEGATO
«ALLEGATO V
Elenchi di stabilimenti riconosciuti
CAPITOLO I
ACCESSO AGLI ELENCHI DI STABILIMENTI RICONOSCIUTI
Per aiutare gli Stati membri a mettere a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico elenchi aggiornati di stabilimenti alimentari, la Commissione istituisce un sito web per il quale ogni Stato membro fornisce un link al proprio sito web nazionale o informazioni qualora tali elenchi siano pubblicati mediante il sistema Traces.
CAPITOLO II
FORMATO DEI SITI WEB NAZIONALI
A. Indice
1. |
Ogni Stato membro fornisce alla Commissione un indirizzo di collegamento con un unico sito web nazionale contenente l'indice degli elenchi degli stabilimenti alimentari riconosciuti per i prodotti d'origine animale, come definiti all'allegato I, punto 8.1, del regolamento (CE) n. 853/2004. |
2. |
L'indice di cui al punto 1 è costituito da un foglio ed è compilato in una o più lingue ufficiali dell'Unione. |
B. Diagramma operativo
1. |
Il sito web contenente l'indice è sviluppato dall'autorità competente o, se del caso, da una delle autorità competenti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004. |
2. |
L'indice comprende link verso:
|
C. Elenchi mediante il sistema Traces
In deroga alle parti A e B, gli Stati membri possono fornire gli elenchi mediante il sistema Traces.
CAPITOLO III
LAYOUT E CODICI PER GLI ELENCHI DI STABILIMENTI RICONOSCIUTI
Sono stabiliti layout, compresi informazioni e codici pertinenti, tali da garantire un'ampia accessibilità delle informazioni concernenti gli stabilimenti alimentari riconosciuti e da migliorare la leggibilità degli elenchi.
CAPITOLO IV
SPECIFICHE TECNICHE
Le prestazioni e le attività di cui ai capi II e III sono realizzate conformemente alle specifiche tecniche pubblicate dalla Commissione.»