Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1921

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1921 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

    GU L 281 del 27.10.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1921/oj

    27.10.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 281/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1921 DELLA COMMISSIONE

    del 26 ottobre 2015

    che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.

    (2)

    Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2) sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le restrizioni previste all'articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione.

    (3)

    Il 26 ottobre 2015 il Consiglio ha deciso di cancellare il nome di una persona deceduta dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applicano le restrizioni. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

    (2)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).


    ALLEGATO

    Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, la seguente persona fisica è cancellata dalla sezione «I. Persone»:

    I.   Persone

    «Amos Bernard MIDZI (Mugenva). Data di nascita: 4.7.1952. Altre informazioni: a) ex ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario; b) ex ministro dell'energia e dello sviluppo energetico; c) presidente del partito ZANU-PF a Harare; d) ex membro del governo associato alla fazione ZANU-PF del governo; e) ha organizzato la scorta ai sostenitori e soldati dello ZANU-PF che hanno assalito persone e distrutto abitazioni nel giugno 2008; f) coinvolto nelle violenze a Epworth attraverso il sostegno alle basi della milizia nel 2008 e nuovamente nel 2011.»


    Top