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Document 32015R1850

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 271 del 16.10.2015, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1850/oj

    16.10.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 271/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1850 DELLA COMMISSIONE

    del 13 ottobre 2015

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1007/2009 consente l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca che provengono dalla caccia praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit e da altre comunità indigene. Il regolamento consente inoltre l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca quando l'importazione di detti prodotti ha natura occasionale e i prodotti importati sono costituiti esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori e dei loro familiari.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione (2) stabilisce le modalità di immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009.

    (3)

    Il regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ha modificato l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 737/2010 con effetto a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. È dunque necessario prevedere modalità di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009, quale modificato.

    (4)

    È opportuno disporre che gli organismi conformi a determinati requisiti siano inclusi in un elenco di organismi riconosciuti per il rilascio delle attestazioni che certificano la conformità dei prodotti derivati dalla foca alle condizioni per l'immissione sul mercato.

    (5)

    Per agevolare la gestione e la verifica delle attestazioni occorre definire dei modelli per le attestazioni e le relative copie.

    (6)

    Occorre definire le procedure di controllo delle attestazioni. Tali procedure dovrebbero essere quanto più possibile semplici e pratiche e garantire nel contempo l'affidabilità e la coerenza del sistema.

    (7)

    È opportuno autorizzare l'utilizzo di sistemi elettronici al fine di agevolare lo scambio dei dati tra le autorità competenti, la Commissione e gli organismi riconosciuti.

    (8)

    Il trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento, con particolare riguardo al trattamento dei dati personali contenuti nelle attestazioni, deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (9)

    Poiché il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 quale modificato dal regolamento (EU) 2015/1775, che è applicabile a decorrere dal 18 ottobre 2015, l'entrata in vigore del presente regolamento ha carattere di urgenza.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (6),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le modalità di immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca e le modalità di importazione dei prodotti derivati dalla foca destinati all'uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009.

    Articolo 2

    Uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari

    1.   I prodotti derivati dalla foca destinati all'uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari possono essere importati unicamente se è soddisfatto uno dei seguenti requisiti:

    a)

    sono indossati dai viaggiatori, portati a mano o contenuti nei loro bagagli personali;

    b)

    fanno parte dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un paese terzo nell'Unione;

    c)

    sono acquisiti sul posto in un paese terzo dai viaggiatori e da essi importati successivamente, purché, all'ingresso nel territorio dell'Unione, tali viaggiatori presentino alle autorità doganali dello Stato membro interessato i seguenti documenti:

    i)

    una dichiarazione scritta di importazione;

    ii)

    un documento giustificativo comprovante l'acquisizione dei prodotti in tale paese terzo.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), la dichiarazione scritta e il documento giustificativo sono vistati dalle autorità doganali e restituiti ai viaggiatori. All'atto dell'importazione, la dichiarazione scritta e il documento giustificativo sono presentati alle autorità doganali unitamente alla dichiarazione in dogana per i prodotti considerati.

    Articolo 3

    Organismi riconosciuti

    1.   Un organismo è inserito nell'elenco degli organismi riconosciuti se dimostra di essere conforme ai seguenti requisiti:

    a)

    è dotato di personalità giuridica;

    b)

    è in grado di accertare la conformità ai requisiti stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009;

    c)

    è in grado di rilasciare e gestire le attestazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nonché di trattare e archiviare dati;

    d)

    è in grado di espletare le sue funzioni in modo tale da evitare conflitti di interesse;

    e)

    è in grado di controllare il rispetto dei requisiti stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009;

    f)

    è in grado di revocare l'attestazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o di sospenderne la validità in caso di inosservanza dei requisiti del presente regolamento e di prendere opportune misure per informarne le autorità competenti e le autorità doganali degli Stati membri;

    g)

    è sottoposto a revisione contabile da parte di un soggetto terzo indipendente;

    h)

    opera a livello nazionale o regionale.

    2.   Ai fini dell'inclusione nell'elenco di cui al paragrafo 1, l'organismo trasmette alla Commissione una domanda corredata di prove documentali che ne dimostrino la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1.

    3.   L'organismo riconosciuto presenta alla Commissione i rapporti di revisione contabile elaborati dal soggetto terzo indipendente di cui al paragrafo 1, lettera g), al termine di ogni ciclo di rendicontazione.

    Articolo 4

    Attestazioni

    1.   Se sono soddisfatte le condizioni per l'immissione sul mercato previste all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009, gli organismi riconosciuti rilasciano, su richiesta, attestazioni conformi ai modelli figuranti nell'allegato.

    2.   L'organismo riconosciuto rilascia l'attestazione al richiedente e ne conserva una copia per tre anni a fini di archiviazione.

    3.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando un prodotto derivato dalla foca è immesso sul mercato l'originale dell'attestazione è consegnato unitamente al prodotto derivato dalla foca. Il richiedente può conservare copia dell'attestazione.

    4.   Qualsiasi fattura successiva dovrà recare un riferimento al numero dell'attestazione.

    5.   I prodotti derivati dalla foca accompagnati da un'attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 sono considerati conformi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009.

    6.   L'accettazione della dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica di prodotti derivati dalla foca, ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (7), è soggetta alla presentazione di un'attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Fatto salvo l'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, le autorità doganali conservano una copia dell'attestazione nei loro archivi.

    7.   Nel caso in cui sussistano dubbi riguardo all'autenticità o all'esattezza di un'attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 1 o siano necessari ulteriori pareri, le autorità doganali e gli altri agenti delle forze dell'ordine contattano le autorità competenti dello Stato membro interessato di cui all'articolo 6. L'autorità competente contattata stabilisce i provvedimenti da adottare.

    Articolo 5

    Formato delle attestazioni

    1.   Le attestazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono rilasciate su supporto cartaceo o elettronico.

    2.   In caso di attestazione elettronica, una versione stampata della stessa accompagna i prodotti derivati dalla foca all'atto dell'immissione sul mercato.

    3.   L'uso dell'attestazione non dispensa dall'espletamento di eventuali altre formalità relative all'immissione sul mercato.

    4.   L'autorità competente designata in conformità dell'articolo 6 può chiedere che l'attestazione sia tradotta nella lingua ufficiale dello Stato membro di immissione sul mercato.

    Articolo 6

    Autorità competenti

    1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dello svolgimento delle seguenti mansioni:

    a)

    verifica, su richiesta delle autorità doganali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, delle attestazioni che accompagnano i prodotti derivati dalla foca importati;

    b)

    verifica che le attestazioni siano state rilasciate da organismi riconosciuti stabiliti e operanti nello Stato membro considerato;

    c)

    conservazione di una copia delle attestazioni rilasciate per i prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia alla foca praticate nello Stato membro considerato.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome delle autorità competenti designate in conformità del paragrafo 1.

    3.   La Commissione pubblica sul suo sito Internet l'elenco delle autorità competenti designate in conformità del paragrafo 1. L'elenco è aggiornato periodicamente.

    Articolo 7

    Sistemi elettronici per lo scambio e la registrazione dei dati

    1.   Le autorità competenti possono utilizzare sistemi elettronici per lo scambio e la registrazione dei dati contenuti nelle attestazioni.

    2.   Gli Stati membri tengono in considerazione gli aspetti di complementarità, compatibilità e interoperabilità dei sistemi elettronici di cui al paragrafo 1.

    Articolo 8

    Tutela con riguardo al trattamento dei dati personali

    Il presente regolamento lascia inalterato il livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito del diritto dell'Unione e di quello nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001. La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è garantita, in particolare, per quanto attiene alla divulgazione o alla comunicazione dei dati personali contenuti nelle attestazioni.

    Articolo 9

    Disposizione transitoria

    Le attestazioni rilasciate da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015 rimangono valide dopo tale data.

    Articolo 10

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 18 ottobre 2015.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36.

    (2)  Regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 216 del 17.8.2010, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e che abroga il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione (GU L 262 del 7.10.2015, pag. 1).

    (4)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

    (5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    (6)  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


    ALLEGATO

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    Note esplicative

    Nota generale:

    compilare in stampatello

    Riquadro 1

    Organismo che rilascia l'attestazione

    Indicare il nome e l'indirizzo dell'organismo riconosciuto che rilascia l'attestazione.

    Riquadro 2

    Riservato al paese che rilascia l'attestazione

    Spazio a disposizione del paese che rilascia l'attestazione.

    Riquadro 3

    Numero dell'attestazione

    Indicare il numero di rilascio dell'attestazione.

    Riquadro 4

    Paese di immissione sul mercato

    Indicare il paese in cui è prevista la prima immissione del prodotto derivato dalla foca sul mercato dell'Unione europea.

    Riquadro 5

    Codice ISO

    Inserire il codice di due lettere del paese indicato nel riquadro 4.

    Riquadro 6

    Designazione commerciale del prodotto derivato dalla foca

    Indicare la designazione commerciale del o dei prodotti derivati dalla foca. La designazione deve essere coerente con quanto riportato nel riquadro 7.

    Riquadro 7

    Nome scientifico

    Indicare il o i nomi scientifici delle specie di foca utilizzate nel prodotto. Qualora vengano utilizzate più specie in un prodotto composito, indicare ciascuna specie su righe diverse.

    Riquadro 8

    Voce SA

    Indicare il codice di quattro o sei cifre basato sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

    Riquadro 9

    Paese di prelievo

    Indicare il paese in cui le foche utilizzate nel prodotto sono state prelevate dall'ambiente naturale.

    Riquadro 10

    Codice ISO

    Inserire il codice di due lettere del paese indicato nel riquadro 9.

    Riquadro 11

    Peso netto

    Indicare il peso totale in kg, ossia la massa netta dei prodotti derivati dalla foca senza contenitori diretti o imballaggi, a eccezione di supporti, distanziatori, etichette ecc.

    Riquadro 12

    Numero di unità

    Se del caso, indicare il numero di unità.

    Riquadro 13

    Segni distintivi

    Se del caso, indicare eventuali segni distintivi, ad esempio numero di lotto o numero della polizza di carico.

    Riquadro 14

    Identificatore unico

    Indicare eventuali identificatori di tracciabilità presenti sul prodotto.

    Riquadro 15

    Firma e timbro dell'organismo riconosciuto che rilascia l'attestazione

    Il riquadro deve contenere la firma del funzionario autorizzato, con indicazione di luogo e data, e il timbro ufficiale dell'organismo riconosciuto che rilascia l'attestazione.

    Riquadro 16

    Visto dell'ufficio doganale

    Le autorità doganali devono indicare il numero della dichiarazione in dogana e inserire la propria firma e timbro.


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