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Document 32015R0982

    Regolamento (UE) 2015/982 del Consiglio, del 23 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

    GU L 159 del 25.6.2015, p. 5–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2278

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/982/oj

    25.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 159/5


    REGOLAMENTO (UE) 2015/982 DEL CONSIGLIO

    del 23 giugno 2015

    che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per 111 prodotti che attualmente non figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (1). È opportuno pertanto inserire tali nuovi prodotti nell'allegato.

    (2)

    Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per 15 prodotti che figurano attualmente nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno pertanto sopprimere tali prodotti dall'allegato.

    (3)

    È necessario modificare la designazione dei prodotti per 27 sospensioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato o di effettuare adattamenti linguistici. Inoltre, a seguito di un ulteriore esame delle specifiche dei prodotti, i codici NC per altri due prodotti dovrebbero essere modificati. È opportuno sopprimere dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche e inserire in tale elenco le sospensioni modificate.

    (4)

    A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le voci modificate con un asterisco.

    (5)

    Al fine di consentire un adeguato monitoraggio statistico è opportuno completare l'allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 con unità supplementari per alcuni dei nuovi prodotti per i quali sono concesse sospensioni. Per motivi di coerenza, le unità supplementari assegnate ai prodotti soppressi dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbero essere soppresse anche dall'allegato II di tale regolamento.

    (6)

    Occorre chiarire che le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti prodotti soggetti a sospensioni tariffarie autonome non sono coperti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013.

    (7)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.

    (8)

    In base a specifiche disposizioni amministrative, è opportuno che gli effetti delle modifiche ai sensi del presente regolamento decorrano dal 1o luglio 2015. È opportuno che il presente regolamento si applichi a partire da tale data.

    (9)

    Tuttavia, al fine di assicurare adeguatamente il beneficio della sospensione in relazione alla capacità di concorrenza delle imprese interessate dai prodotti:

    con codice TARIC 2930909921, la sospensione relativa a tali prodotti dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2014;

    con codice TARIC 8507600087, la sospensione relativa a tali prodotti dovrebbe applicarsi dal 1o luglio 2014;

    con codici TARIC 8409990030, 8411990060 e 8411990070, la sospensione relativa a tali prodotti dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2015,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

    1)

    l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    1.   I dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali elencati nell'allegato I sono sospesi.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato I.»;

    2)

    gli allegati I e II sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

    Tuttavia, la sospensione relativa ai prodotti:

    con codice TARIC 2930909921 si applica dal 1o gennaio 2014,

    con codice TARIC 8507600087 si applica dal 1o luglio 2014,

    con codici TARIC 8409990030, 8411990060 e 8411990070 si applica dal 1o gennaio 2015.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. RINKĒVIČS


    (1)  Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).


    ALLEGATO

    Gli allegati del regolamento (UE) n. 1387/2013 sono così modificati:

    1)

    l'allegato I è così modificato:

    a)

    la nota tra il titolo e la tabella è sostituita dalla seguente:

    «(*)

    Sospensione relativa a un prodotto figurante nel presente allegato per il quale il codice NC o TARIC, la designazione o la data del riesame obbligatorio sono stati modificati dal regolamento (UE) n. 722/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 9), dal regolamento (UE) n. 1341/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali, o dal regolamento (UE) 2015/982 del Consiglio, del 23 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 5).»;

    b)

    le seguenti righe corrispondenti ai prodotti sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella:

    Codice NC

    TARIC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi autonomi

    Data prevista per il riesame obbligatorio

    «*ex 2009 89 73

    ex 2009 89 73

    11

    13

    Succo di frutto della passione e concentrato di succo di frutto della passione, anche congelati:

    con un valore Brix compreso tra 13,7 e 55,

    di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto,

    in imballaggi immediati di contenuto pari o superiore a 50 litri, e

    con aggiunta di zuccheri

    destinati alla fabbricazione di prodotti dell'industria alimentare e delle bevande (1)

    0 %

    31.12.2019

    *ex 2009 89 99

    94

    Acqua di cocco

    non fermentata,

    senza aggiunta di alcole o zuccheri, e

    in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 50 litri (2)

    0 %

    31.12.2016

    *ex 2207 20 00

    ex 2207 20 00

    ex 3820 00 00

    20

    80

    20

    Materia prima costituita da (in peso):

    88 % o più ma non più di 92 % di etanolo,

    2,2 % o più ma non più di 2,7 % di monoetilenglicole,

    1,0 % o più ma non più di 1,3 % di metil-etil-chetone,

    0,36 % o più ma non più di 0,40 % di tensioattivo anionico (ca. 30 % attivo),

    0,0293 % o più ma non più di 0,0396 % di metil-isopropil-chetone,

    0,0195 % o più ma non più di 0,0264 % di 5 metil-3-eptanone,

    10 ppm o più ma non più di 12 ppm di benzoato di denatonio (bitrex),

    non più di 0,01 % di profumo,

    6,5 %-8,0 % di acqua

    destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di liquido tergicristallo concentrato e di altre preparazioni antigelo (1)

    0 %

    31.12.2018

    ex 2710 19 99

    20

    Olio di base deparaffinato catalitico, sintetizzato a partire da idrocarburi gassosi e poi sottoposto a un processo di conversione della paraffina pesante, contenente:

    non più di 1mg/kg di zolfo,

    più del 99 % in peso di idrocarburi saturi,

    più del 75 % in peso di idrocarburi n-paraffinici e isoparaffinici con una catena di atomi di carbonio della lunghezza di un valore compreso tra 18 e 50, e

    una viscosità cinematica a 40 °C superiore a 6,5 mm2/s, o

    una viscosità cinematica a 40 °C superiore a 11 mm2/s con un indice di viscosità pari o superiore a 120

    0 %

    31.12.2019

    *ex 2818 10 91

    20

    Corindone sinterizzato, con struttura microcristallina, composto principalmente di ossido di α-alluminio (CAS RN 1344-28-1) e percentuali di alluminato di magnesio (CAS RN 12068-51-8) e di alluminati delle terre rare ittrio, lantanio e neodimio, contenente in peso (ogni elemento calcolato come ossido):

    94 % o più, ma non più del 98,5 %, di ossido di alluminio,

    2 % (± 1,5 %) di ossido di magnesio,

    1 % (± 0,6 %) di ossido di ittrio,

    e:

    2 % (± 1,2 %) di ossido di lantanio o

    2 % (± 1,2 %) di ossido di lantanio e di ossido di neodimio,

    con meno del 50 % del peso totale avente una dimensione delle particelle superiore a 10 mm

    0 %

    31.12.2015

    ex 2827 60 00

    10

    Ioduro di sodio (CAS RN 7681-82-5)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2841 70 00

    30

    Eptamolibdato di esammonio, anidro (CAS RN 12027-67-7) o sotto forma di tetraidrato (CAS RN 12054-85-2)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2903 39 90

    35

    Pentafluoroetano (CAS RN 354-33-6)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2903 79 19

    10

    Trans-1-cloro-3,3,3-trifluoropropene (CAS RN 102687-65-0)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2904 90 95

    80

    1-Cloro-2-nitrobenzene (CAS RN 88-73-3)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2905 22 00

    10

    Linalolo (CAS RN 78-70-6), avente tenore, in peso, di linalolo (3R)-(-)- (CAS RN 126-91-0) pari o superiore a 90,7 %

    0 %

    31.12.2019

    ex 2907 12 00

    30

    p-Cresolo (CAS RN 106-44-5)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2907 29 00

    25

    Alcole 4-idrossibenzilico (CAS RN 623-05-2)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2907 29 00

    65

    2,2′-Metilenbis(6-cicloesil-p-cresolo) (CAS RN 4066-02-8)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2909 60 00

    30

    3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperossonano (CAS RN 24748-23-0), dissolto in idrocarburi isoparaffinici

    0 %

    31.12.2019

    ex 2914 69 90

    50

    Massa di reazione di 2-(1,2-dimetilpropil)antrachinone (CAS RN 68892-28-4) e 2-(1,1-dimetilpropil)antrachinone (CAS RN 32588-54-8)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2916 39 90

    18

    Acido 2,4-diclorofenilacetico (CAS RN 19719-28-9)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2916 39 90

    23

    Cloruro di (2,4,6-trimetilfenil)acetile (CAS RN 52629-46-6)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2917 39 95

    50

    1,8-Monoanidride di acido 1,4,5,8-naftalenetetracarbossilico (CAS RN 52671-72-4)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2917 39 95

    60

    Dianidride perilen-3,4:9,10-tetracarbossilico (CAS RN 128-69-8)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2918 29 00

    70

    Acido 3,5-Diiodosalicilico (CAS RN 133-91-5)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2918 30 00

    70

    Acido 2-[4-cloro-3-(clorosolfonil)benzoil]benzoico (CAS RN 68592-12-1)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2918 99 90

    55

    Stearil glicirretinato (CAS RN 13832-70-7)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2918 99 90

    65

    Acido acetico, difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroetossi)etossi]-, sale di ammonio (CAS RN 908020-52-0)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2918 99 90

    75

    Acido 3,4-dimetossibenzoico (CAS RN 93-07-2)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2921 42 00

    40

    Solfanilato di sodio (CAS RN 515-74-2), anche sotto forma dei suoi mono- o diidrati (CAS RN 12333-70-0 o 6106-22-5)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2922 49 85

    55

    Maleato di (E)-etil 4-(dimetilammino)but-2-enoato (CUS 0138070-7)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2923 90 00

    20

    Idrogenoftalato di tetrametilammonio (CAS RN 79723-02-7)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2924 19 00

    35

    Acetammide (CAS RN 60-35-5)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2924 29 98

    23

    Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2924 29 98

    33

    N-(4-Ammino-2-etossifenil)acetammide (CAS RN 848655-78-7)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2924 29 98

    73

    Napropamide (ISO) (CAS RN 15299-99-7)

    0 %

    31.12.2019

    *ex 2927 00 00

    35

    C,C′-Azodi (formammide) (CAS RN 123-77-3) sotto forma di polvere gialla con temperatura di decomposizione tra 180 °C e 220 °C, utilizzato come agente schiumogeno nella fabbricazione di resine termoplastiche, elastomeri e schiuma di polietilene reticolata

    0 %

    31.12.2019

    ex 2928 00 90

    13

    Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2928 00 90

    18

    Acetossima (CAS RN 127-06-0) di purezza, in peso, uguale o superiore a 99 %

    0 %

    31.12.2019

    ex 2930 90 99

    16

    3-(Dimetossimetilsilil)-1-propantiolo (CAS RN 31001-77-1)

    0 %

    31.12.2019

    ex 29309099*

    21

    [2,2′-Tio-bis(4-tert-octilfenolato)]-n-butilammina nickel (CAS RN 14516-71-3)

    0 %

    31.12.2016

    ex 2930 90 99

    27

    Idrogenosolfato di 2-[(4-ammino-3-metossifenil)solfonil]etile (CAS RN 26672-22-0)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2930 90 99

    33

    Acido 2-ammino-5-{[2-(solfossi)etil]solfonil}benzensolfonico (CAS RN 42986-22-1)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2933 39 99

    11

    Cloridrato di 2-(clorometil)-4-(3-metossipropossi)-3-metilpiridina (CAS RN 153259-31-5)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2933 39 99

    21

    Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2933 39 99

    31

    Cloridrato di 2-(clorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)piridina (CAS RN 127337-60-4)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2933 59 95

    10

    6-Ammino-1,3-dimetiluracile (CAS RN 6642-31-5)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2933 69 80

    75

    Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2933 99 80

    11

    Fenbuconazole (ISO) (CAS RN 114369-43-6)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2933 99 80

    12

    Myclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2933 99 80

    19

    2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol(CAS RN 112281-82-0)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2934 99 90

    10

    Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2934 99 90

    16

    Difenoconazolo (ISO) (CAS RN 119446-68-3)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2934 99 90

    19

    2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il]etanolo (CAS RN 329216-67-3)

    0 %

    31.12.2019

    ex 2935 00 90

    10

    Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)

    0 %

    31.12.2019

    ex 3204 12 00

    60

    Colorante C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 97 % o più di colorante C.I. Acid Red 52

    0 %

    31.12.2019

    ex 3204 13 00

    50

    Colorante C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Basic Violet 11

    0 %

    31.12.2019

    ex 3204 13 00

    60

    Colorante C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Basic Red 1:1

    0 %

    31.12.2019

    ex 3204 14 00

    10

    Colorante C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Direct Black 80

    0 %

    31.12.2019

    ex 3204 14 00

    20

    Colorante C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Direct Blue 80

    0 %

    31.12.2019

    ex 3204 14 00

    30

    Colorante C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Direct Red 23

    0 %

    31.12.2019

    ex 3204 17 00

    45

    Colorante C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5, pigmento altamente resinato (disproporzione della resina pari a circa 35 %), con una purezza del 98 % o superiore in peso, sotto forma di perle estruse, con un tenore di umidità non superiore all'1 % in peso

    0 %

    31.12.2018

    ex 3204 17 00

    67

    Colorante C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9), con una purezza del 98 % o superiore in peso, sotto forma di perle estruse, con un tenore di umidità non superiore all'1 % in peso

    0 %

    31.12.2018

    ex 3204 90 00

    10

    Colorante C.I Solvent Yellow 172 (noto anche come C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, il 90 % o più di colorante C.I Solvent Yellow 172 (noto anche come C.I. Solvent Yellow 135)

    0 %

    31.12.2019

    ex 3212 10 00

    ex 7607 20 90

    10

    30

    Foglio metallizzato:

    costituito da un minimo di otto strati di alluminio di purezza non inferiore al 99,8 % (CAS RN 7429-90-5),

    con una densità ottica massima di 3,0 per strato di alluminio,

    in cui ciascuno strato di alluminio è separato dal successivo strato di alluminio da uno strato di resina,

    su un foglio di PET di supporto, e

    in rotoli di lunghezza massima di 50 000 metri

    0 %

    31.12.2019

    ex 3808 94 20

    30

    Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 32718-18-6) contenente:

    1,3-dicloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 118-52-5),

    1,3-dibromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 77-48-5),

    1-bromo,3-cloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 16079-88-2) e

    1-cloro,3-bromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (CAS RN 126-06-7)

    0 %

    31.12.2019

    ex 3811 21 00

    23

    Additivi:

    contenenti sucinimmide di poliisobutene derivato da prodotti di reazione delle polietilenepoliammine con anidride poliisobutenilsuccinica (CAS RN 84605-20-9),

    contenenti in peso più del 31,9 % ma non più del 43,3 % di oli minerali, e

    aventi un contenuto di cloro in peso non superiore allo 0,05 %,

    con un totale di basicità (TBN) superiore a 20,

    destinati ad essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (1)

    0 %

    31.12.2019

    *ex 3811 21 00

    53

    Additivi contenenti:

    solfonato di petrolio di calcio sovrabasico (CAS 68783-96-0) avente un tenore, in peso, di solfonato del 15 % o più ma non superiore al 30 % e

    più del 40

    con indice di alcalinità totale (TBN) compreso tra 280 e 420,

    destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (1)

    0 %

    31.12.2019

    *ex 3811 21 00

    73

    Additivi contenenti:

    composti di succinimmide borati (CAS RN 134758-95-5) e

    oli minerali,

    con basicità totale (TBN) superiore a 40,

    destinati ad essere utilizzati nella produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (1)

    0 %

    31.12.2018

    ex 3812 30 29

    10

    4,4′-isopropilidendifenolofosfito di alcol C12-15 contenente in peso almeno l'1 % ma non più del 3 % di bisfenolo A (CAS RN 96152-48-6)

    0 %

    31.12.2019

    ex 3824 90 92

    82

    Soluzione di t-butilcloruro dimetilsilano (CAS RN 18162-48-6) in toluene

    0 %

    31.12.2019

    *ex 3824 90 92

    83

    Preparazione, costituita da due o più dei seguenti glicoli:

    dipropilenglicole,

    tripropilenglicole,

    tetrapropilenglicole, o

    pentapropilenglicole

    0 %

    31.12.2017

    *ex 3824 90 93

    46

    Idrogeno-3-amminonaftalen-1,5-disolfonato di sodio (CAS RN 4681-22-5) con tenore, in peso, di:

    solfato di disodio non eccedente il 20 %, e

    cloruro di sodio non eccedente il 5 %

    0 %

    31.12.2015

    *ex 3901 10 10

    ex 3901 90 90

    20

    50

    1-butene-polietilene lineare ad alta densità(LLDPE) (CAS RN 25087-34-7) in polvere, con:

    un tasso di fusione (MFR 190 °C/2,16 kg) compreso fra 16 g/10 min e 24 g/10 min, e

    una densità (ASTM D 1505) compresa fra 0,922 g/cm3 e 0,926 g/cm3, e

    una temperatura di rammollimento (vicat) di almeno 94 °C

    0 %

    31.12.2019

    ex 39011010*

    30

    Polietilene lineare a bassa densità (PELBD) (CAS RN 9002-88-4), sotto forma di polvere:

    contenente, in peso, non più del 5 % di comonomero,

    con indice di fusione pari o superiore a 15 g/10 min, ma inferiore o uguale a 60 g/10 min e

    con una densità pari o superiore a 0,922g/cm3, ma inferiore o uguale a 0,928 g/cm3

    0 %

    31.12.2018

    *ex 3901 90 90

    60

    Polietilene lineare a bassa densità (PELBD) (CAS RN 9002-88-4), sotto forma di polvere:

    contenente, in peso, più del 5 % e non più dell'8 % di comonomero,

    con indice di fusione pari o superiore a 15 g/10 min, ma inferiore o uguale a 60 g/10 min e

    con una densità pari o superiore a 0,922 g/cm3, ma inferiore o uguale a 0,928 g/cm3

    0 %

    31.12.2018

    *ex 3903 19 00

    40

    Polistirene cristallino con:

    un punto di fusione compreso tra 268 °C e 272 °C, e

    un punto di solidificazione compreso tra 232 °C e 247 °C,

    contenente o non contenente additivi e materiale di riempimento

    0 %

    31.12.2016

    ex 3903 90 90

    45

    Preparazione sotto forma di polvere contenente in peso:

    stirene/copolimero acrilico: 86,0-90,0 %

    acido grasso etossilato: 9,0-11,0 % (CAS RN 9004-81-3)

    0 %

    31.12.2019

    ex 3903 90 90

    55

    Preparazione sotto forma di sospensione acquosa contenente in peso:

    stirene/copolimero acrilico: 25,0-26,0 % e

    glicol 5,0-6,0 %

    0 %

    31.12.2019

    ex 3908 90 00

    70

    Copolimero contenente:

    1,3-benzenedimetanammina (CAS RN 1477-55-0) e

    acido adipico (CAS RN 124-04-9),

    contenente o no acido isoftalico (CAS RN 121-91-5)

    0 %

    31.12.2019

    ex 3911 90 19

    60

    Formaldeide, polimero con 1,3-dimetilbenzene e terz-butil-fenolo (CAS RN 60806-48-6)

    0 %

    31.12.2019

    ex 3911 90 19

    70

    Preparazione contenente:

    acido cianico, C,C′-((1-metiletilidene)di-4,1-fenilene) estere, omopolimero (CAS RN 25722-66-1), e

    1,3-bis(4-cianofenil)propano (CAS RN 1156-51-0),

    in una soluzione di butanone (CAS RN 78-93-3) con un tenore in peso inferiore al 50 %

    0 %

    31.12.2019

    *ex 3912 20 19

    10

    Nitrocellulosa (CAS RN 9004-70-0)

    0 %

    31.12.2016

    *ex 3919 10 80

    ex 3919 90 00

    ex 3920 61 00

    57

    30

    30

    Foglio riflettente:

    costituito di una pellicola di policarbonato o di polimero acrilico integralmente stampata a secco su un lato con un motivo regolare,

    ricoperto su uno o su entrambi i lati da uno o più strati di plastica o metallizzazione,

    eventualmente ricoperto su un lato da uno strato adesivo e da un foglio di protezione amovibile

    0 %

    31.12.2018

    *ex 3919 10 80

    ex 3919 90 00

    67

    46

    Foglio riflettente adesivo, eventualmente segmentato:

    che presenta un motivo regolare,

    con o senza uno strato di nastro di applicazione,

    costituito da una pellicola di polimero acrilico seguita da uno strato di polimetilmetacrilato o di policarbonato contenente microprismi,

    con o senza uno strato supplementare di poliestere, con o senza adesivo e pellicola di protezione amovibile

    0 %

    31.12.2018

    *ex 3919 90 00

    48

    Pellicola trasparente di poli(cloruro di vinile):

    rivestita su un lato da un adesivo acrilico sensibile ai raggi UV con forza adesiva pari o superiore a 70 N/m che si riduce all'irradiazione,

    con uno strato di poliestere,

    di spessore totale, senza strato protettivo amovibile, pari o superiore a 78 μm

    0 %

    31.12.2019

    ex 3920 10 28

    30

    Pellicola stampata goffrata:

    di polimeri di etilene,

    avente densità di almeno 0,94 g/cm3,

    con spessore di 0,019 mm ± 0,003 mm,

    con immagini permanenti composte da due illustrazioni diverse alternate la cui lunghezza individuale è pari o superiore a 525 mm

    0 %

    31.12.2019

    *ex 3920 62 19

    60

    Pellicola di poli(etilene tereftalato):

    di spessore non superiore a 20 μm,

    rivestita su almeno un lato da uno strato impermeabile ai gas costituito da una matrice polimerica in cui è dispersa della silice o dell'ossido di alluminio e di spessore non superiore a 2 μm

    0 %

    31.12.2017

    ex 3920 69 00

    50

    Pellicola monostrato, a orientamento biassiale:

    composta da oltre l'85 % in peso di acido polilattico e non più del 10,50 % in peso di un polimero a base di acido polilattico modificato, estere poliglicolico e talco,

    con spessore di 20-120 μm

    biodegradabile e compostabile (secondo il metodo EN 13432)

    0 %

    31.12.2019

    ex 3920 69 00

    60

    Pellicola monostrato, retrattile, a orientamento trasversale:

    composta da oltre l'80 % in peso di acido polilattico e da più del 15,75 % in peso di additivi di acido polilattico modificato,

    conspessore di 45-50 μm,

    biodegradabile e compostabile (secondo il metodo EN 13432)

    0 %

    31.12.2019

    ex 3920 79 10

    10

    Fogli di fibra stratificata vulcanizzata verniciata di spessore non superiore a 1,5 mm

    0 %

    31.12.2019

    ex 3920 99 28

    65

    Fogli di poliuretano termoplastico opaco in rotoli con:

    larghezza di 1 640 mm (± 10 mm),

    brillantezza compresa tra 3,3° e 3,8° (secondo il metodo ASTM D2457),

    ruvidezza superficiale compresa tra 1,9 e 2,8 Ra (secondo il metodo ISO 4287),

    spessore compreso tra 365 e 760 μm,

    durezza di 90 (± 4) (secondo il metodo Shore A (ASTM D2240)),

    allungamento a rottura del 470 % (secondo il metodo EN ISO 527)

    0 %

    31.12.2019

    ex 3920 99 28

    75

    Fogli di poliuretano termoplastico in rotoli con:

    larghezza compresa tra 900 e 1 016 mm,

    finitura opaca,

    spessore di 0,43 mm (± 0,03 mm),

    allungamento a rottura compreso fra il 420 e il 520 %,

    resistenza alla trazione di 55 N/mm2 (± 3) (secondo il metodo EN ISO 527)

    durezza di 90 (± 4) (secondo il metodo Shore A [ASTM D2240]),

    ondulazione di 6,35 mm,

    planarità di 0,025 mm

    0 %

    31.12.2019

    ex 3921 90 60

    30

    Pellicola di poli(butirrale di vinile) isolante dal calore, dai raggi infrarossi e ultravioletti:

    laminata con uno strato metallico di spessore di 0,05 mm (± 0,01 mm)

    contenente in peso il 29,75 %-40,25 % di trietilenglicole di(2-etil esanossato) come plastificante,

    con una trasmissione di luce del 70 % o più (secondo la norma ISO 9050),

    con una trasmissione UV di non oltre l'1 % (secondo la norma ISO 9050),

    di spessore totale di 0,43 mm (± 0,043 mm)

    0 %

    31.12.2019

    ex 6804 21 00

    10

    Dischi:

    di diamanti sintetici agglomerati con una lega metallica, una lega ceramica o una lega plastica,

    aventi un effetto autoaffilante grazie al costante rilascio di diamanti,

    idonei per il taglio abrasivo dei wafer,

    con o senza foro centrale,

    anche su supporto

    0 %

    31.12.2019

    ex 7409 11 00

    ex 7409 19 00

    ex 7410 11 00

    10

    10

    20

    Fogli e nastri sottili di rame raffinato di spessore inferiore o uguale a 400 μm

    0 %

    31.12.2019

    *ex 7606 12 92

    ex 7607 11 90

    30

    50

    Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:

    in rotoli,

    di spessore uguale o superiore a 0,14 mm ma non superiore a 0,40 mm,

    di larghezza uguale o superiore a 12,5 mm ma non superiore a 359 mm,

    con una resistenza alla trazione uguale o superiore a 285 N/mm2 e

    un allungamento a rottura uguale o superiore all'1 % e

    contenente in peso:

    93,3 % o più di alluminio,

    0,8 % o più ma non più di 5 % di magnesio, e

    non più di 1,8 % di altri elementi

    0 %

    31.12.2017

    *ex 7607 11 90

    60

    Foglio di alluminio naturale avente i seguenti parametri:

    contenuto di alluminio del 99,98 % o più,

    spessore di 0,070 mm o più ma non più di 0,125 mm,

    un struttura cubica,

    del tipo usato per incisione ad alta tensione

    0 %

    31.12.2016

    ex 7616 99 10

    30

    Supporto per motore in alluminio, avente le seguenti dimensioni:

    altezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm,

    larghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm,

    lunghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm,

    provvisto di almeno due fori di fissazione, in lega di alluminio ENAC-46100 o ENAC-42100 (sulla base della norma EN:1706) con le seguenti caratteristiche:

    porosità interna non superiore a 1 mm,

    porosità esterna non superiore a 2 mm,

    durezza Rockwell pari o superiore a 10 HRB,

    del tipo utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sospensione per i motori di autoveicoli

    0 %

    31.12.2019

    *ex 8108 90 30

    50

    Cavo in lega di titanio-alluminio-vanadio (TiAI6V4), conforme alle norme AMS 4928, 4965 e 4967

    0 %

    31.12.2015

    ex 8108 90 50

    80

    Lamiere, fogli, nastri e lamine di titanio non legato:

    di spessore superiore a 750 mm,

    di spessore inferiore a 3 mm

    0 %

    31.12.2019

    ex 8108 90 50

    85

    Nastri o fogli di titanio non legato:

    con un tenore di ossigeno (O2) di oltre lo 0,07 % in peso,

    di spessore di 0,4 mm o più, ma non oltre 2,5 mm,

    conformi allo standard HV1 di durezza Vickers di non oltre 170,

    del tipo usato nella fabbricazione di tubi saldati per condensatori di centrali nucleari

    0 %

    31.12.2019

    ex 8409 99 00

    ex 8411 99 00

    30

    70

    Componente di turbine a gas spiraliforme del tipo utilizzato nei turbocompressori:

    avente una resistenza al calore non superiore a 1 050 °C,

    avente un diametro del foro lasciato per introdurre la ruota della turbina compreso fra 30 mm e 110 mm

    con o senza collettore di scarico del motore

    0 %

    31.12.2018

    ex 8411 99 00

    60

    Componente per turbina a gas a forma di ruota munito di lame, del tipo utilizzato nei turbocompressori:

    di una lega a base di nickel in fusione di precisione conforme alla norma DIN G- NiCr13Al16MoNb o DIN NiCo10W10Cr9AlTi o AMS AISI:686;

    avente una resistenza al calore non superiore a 1 100 °C,

    avente un diametro tra 30 mm e 100 mm,

    avente un'altezza tra 20 mm e 70 mm

    0 %

    31.12.2017

    ex 8479 89 97

    70

    Macchina per l'allineamento e il posizionamento di precisione di lenti in una fotocamera, con capacità di allineamento su cinque assi, e per la loro fissazione in posizione corretta mediante resina epossidica bicomponente

    0 %

    31.12.2019

    ex 8479 89 97

    80

    Macchinario per la produzione di un componente in assemblaggio parziale (anodo conduttore e coperchio di chiusura del lato negativo) per la fabbricazione di pile alcaline AA e/o AAA (1)

    0 %

    31.12.2019

    *ex 8483 30 38

    40

    Alloggiamento cilindrico per cuscinetti

    di ghisa grigia in fusione di precisione conforme alla norma DIN EN 1561,

    con camere d'olio,

    senza cuscinetti,

    avente un diametro tra 50 mm e 250 mm,

    avente un'altezza tra 40 mm e 150 mm,

    con o senza camere d'acqua e connettori

    0 %

    31.12.2017

    ex 8501 32 00

    ex 8501 33 00

    60

    15

    Motore di trazione con:

    coppia prodotta uguale o superiore a 200 Nm e non superiore a 300 Nm,

    potenza sviluppata uguale o superiore a 50 kW e non superiore a 100 kW,

    regime non superiore a 12 500 giri/min,

    destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli elettrici (1)

    0 %

    31.12.2019

    ex 8504 40 88

    30

    Invertitore CC/CA per l'impiego nel controllo di trazione del motore, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli elettrici (1)

    0 %

    31.12.2019

    ex 8504 40 90

    80

    Convertitore di potenza contenente:

    un convertitore CC/CC,

    un caricatore di capacità non superiore a 7 kW,

    funzioni di commutazione,

    destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli elettrici (1)

    0 %

    31.12.2019

    ex 8505 90 20

    30

    Bobina per valvola elettromagnetica con:

    attuatore,

    diametro di 12,9 mm (± 0,1),

    altezza al netto dell'attuatore di 20,5 mm (± 0,1),

    cavo elettrico con connettore, e

    in un involucro metallico cilindrico

    0 %

    31.12.2019

    *ex 8507 10 20

    30

    Accumulatori o moduli al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone con:

    capacità nominale non superiore a 32 Ah,

    una lunghezza non superiore a 205 mm,

    una larghezza non superiore a 130 mm, e

    un'altezza non superiore a 190 mm,

    destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui al codice NC 8711 (1)

    0 %

    31.12.2018

    *ex 8507 60 00

    85

    Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio:

    di lunghezza compresa tra 312 mm e 350 mm,

    di larghezza compresa tra 79,8 mm e 225 mm,

    di altezza compresa tra 35 mm e 168 mm,

    di peso compreso tra 3,95 kg e 8,56 kg,

    di capacità nominale compresa tra 66,6 Ah e 129 Ah

    0 %

    31.12.2015

    ex 8507 60 00

    87

    Batterie ricaricabili agli ioni di litio:

    di una lunghezza pari ad almeno 1 475 mm ma non superiore a 2 820 mm,

    di una larghezza pari ad almeno 935 mm ma non superiore a 1 660 mm,

    di un'altezza pari ad almeno 260 mm ma non superiore a 600 mm,

    di un peso pari ad almeno 320 kg ma non superiore a 700 kg,

    di una capacità nominale pari ad almeno 18,4 Ah ma non superiore a 130 Ah,

    in pacchi da 12 o da 16 moduli

    0 %

    31.12.2017

    *ex 8511 30 00

    30

    Un insieme di bobina con ignitore integrato con:

    un ignitore,

    un insieme di bobina e spina con staffa di supporto integrata,

    un alloggiamento,

    di lunghezza compresa fra 90 mm e 200 mm (± 5 mm),

    con una temperatura di funzionamento compresa fra – 40 °C e + 130 °C,

    una tensione non inferiore a 10,5 V e non superiore a 16 V

    0 %

    31.12.2019

    ex 8512 20 00

    10

    Proiettori fendinebbia con superficie interna galvanizzata, comprendenti:

    un supporto in plastica munito di quattro o più staffe,

    almeno una lampadina da 12 V, ma non più di due

    cavo di connessione con connettore,

    copertura in plastica,

    destinati alla fabbricazione di merci del capitolo 87 (1)

    0 %

    31.12.2019

    ex 8512 20 00

    20

    Schermo di informazione indicante almeno: ora, data e stato degli elementi di sicurezza di un veicolo, avente una tensione di esercizio compresa fra 12 V e 14,4 V, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

    0 %

    31.12.2019

    ex 8512 30 90

    10

    Gruppo clacson funzionante secondo un principio piezo-meccanico per generare uno specifico segnale sonoro, con tensione di 12 V e costituito da:

    bobina,

    magnete,

    membrana metallica,

    connettore,

    supporto per montaggio in veicoli a motore,

    del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

    0 %

    31.12.2019

    ex 8512 90 90

    10

    Sensore di parcheggio ultrasonico:

    comprendente un circuito stampato inserito nell'alloggiamento e una cellula sensore sul coperchio collegata mediante piedini di connessione,

    avente tensione di esercizio non superiore a 12 V,

    in grado di ricevere e trasmettere segnali elaborati dall'unità di comando

    del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87

    0 %

    31.12.2019

    ex 8514 20 80

    ex 8516 50 00

    ex 8516 60 80

    10

    10

    10

    Cassa comprendente almeno:

    un trasformatore con una tensione di entrata massima di 240 V e una potenza di uscita massima di 3 000 W,

    un motore di ventilazione c.c. o c.a. con una potenza di uscita massima di 42 W,

    un alloggiamento in acciaio inossidabile,

    con o senza magnetron avente una potenza di uscita in microonde non superiore a 900 W,

    destinata alla fabbricazione di prodotti ad incasso delle voci 8514 20 80, 8516 50 00 e 8516 60 80 (1)

    0 %

    31.12.2019

    ex 8516 90 00

    80

    Gruppo porta dotato di tenuta capacitiva e di impedenza di lunghezza d'onda, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti classificati alle voci 8514 20 80, 8516 50 00 e 8516 60 80 (1)

    0 %

    31.12.2019

    ex 8518 90 00

    80

    Cassa integrata di altoparlante automobilistico, costituita da:

    incastellatura dell'altoparlante e supporto del sistema magnetico con rivestimento protettivo e

    protezione antipolvere in tessuto impressa a secco

    0 %

    31.12.2019

    *ex 8525 80 19

    60

    Telecamere a scansione d'immagine che utilizzano:

    un sistema “Dynamic overlay lines” o “Static overlay lines” (sovrapposizione dinamica o statica di linee),

    segnale video in uscita NTSC,

    tensione non inferiore a 6,5 V,

    valore dell'illuminamento di 0,5 lux o superiore

    0 %

    31.12.2019

    *ex 8527 91 99

    ex 8529 90 65

    20

    85

    Assemblaggio consistente almeno di:

    un'unità di amplificazione di frequenza audio, comprendente almeno un amplificatore di frequenza audio e un generatore di suono,

    un trasformatore e

    una radio ricetrasmittente

    utilizzato nella fabbricazione di prodotti elettronici di consumo (1)

    0 %

    31.12.2019

    ex 8529 10 80

    70

    Filtri in ceramica:

    con banda di frequenza applicabile pari o superiore a 10 kHz ma non superiore a 100 MHz,

    con alloggiamento costituito da pannelli di ceramica provvisti di elettrodi,

    del tipo utilizzato in un trasduttore o risonatore elettromeccanico in apparecchi audiovisivi e di comunicazione

    0 %

    31.12.2019

    ex 8529 90 65

    80

    Sintonizzatore che trasforma segnali ad alta frequenza in segnale digitale, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti classificati alla voce 8527 (1)

    0 %

    31.12.2019

    *ex 8529 90 92

    ex 8548 90 90

    15

    60

    Moduli con dispositivo a cristalli liquidi (LCD):

    costituiti esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT,

    non combinati con un dispositivo di schermo tattile,

    con una o più schede a circuiti stampati che consentono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel,

    con o senza unità di controluce e

    con o senza alimentazione per controluce

    0 %

    31.12.2018

    ex 8537 10 99

    40

    Unità di comando elettronico per controllare la pressione degli pneumatici degli autoveicoli comprendente un alloggiamento in plastica contenente un circuito stampato con o senza supporto di fissazione metallico, avente:

    lunghezza pari o superiore a 50 mm ma non superiore a 120 mm,

    larghezza pari o superiore a 20 mm ma non superiore a 40 mm,

    altezza pari o superiore a 30 mm ma non superiore a 120 mm,

    del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87

    0 %

    31.12.2019

    ex 8537 10 99

    50

    Unità di comando elettronico BCM (Body Control Module):

    munita di alloggiamento in plastica con circuito stampato e supporto di fissazione metallico,

    con tensione pari o superiore a 9 V ma non superiore a 16 V,

    che permette di controllare, valutare e gestire funzioni di assistenza alla guida, almeno la temporizzazione dei tergicristalli, il riscaldamento dei finestrini, l'illuminazione interna e il segnale di allacciamento della cintura,

    del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87

    0 %

    31.12.2019

    ex 8537 10 99

    60

    Gruppo elettronico costituito da:

    microprocessore,

    indicatori LED o LCD,

    componenti elettronici montati su circuito stampato,

    destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti classificati alle voci 8514 20 80, 8516 50 00 e 8516 60 80 (1)

    0 %

    31.12.2019

    ex 8544 49 91

    10

    Cavi elettrici di rame isolati:

    con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm,

    per una tensione non superiore a 1 000 V,

    destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di cablaggi per il settore automobilistico (1)

    0 %

    31.12.2019

    *ex 8548 90 90

    65

    Moduli con dispositivo a cristalli liquidi (LCD):

    costituiti esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT,

    combinati con un dispositivo di schermo tattile,

    con una o più schede a circuiti stampati che consentono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel,

    con o senza unità di controluce e

    con o senza alimentazione per controluce

    0 %

    31.12.2018

    ex 8708 30 10

    10

    Gruppo unità di frenatura comprendente

    freno a comando elettrico,

    sensore pedale,

    VDC (controllo dinamico del veicolo) e

    fonte di alimentazione di riserva,

    destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli (1)

    0 %

    31.12.2019

    ex 8708 30 91

    20

    Pastiglie dei freni organiche senza amianto dotate di un elemento di frizione montato sul pannello posteriore in acciaio della banda, destinate alla fabbricazione di merci del capitolo 87 (1)

    0 %

    31.12.2019

    ex 8708 30 91

    30

    Freno a disco nella versione dotata di una rampa di sfere BIR (Ball in Ramp) o di un freno di stazionamento elettronico EPB (Electronic Parking Brake), provvisto di aperture funzionali e di montaggio e di scanalature di guida, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87

    0 %

    31.12.2019

    ex 8708 91 35

    10

    Radiatore di alluminio ad aria compressa a superficie nervata del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

    0 %

    31.12.2019

    ex 8708 94 35

    20

    Sterzo a cremagliera in carcassa di alluminio con giunti omocinetici del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

    0 %

    31.12.2019

    ex 9002 11 00

    80

    Gruppo lenti con:

    ampiezza del campo visivo di 58,5°-194°,

    lunghezza focale da 1,16 mm a 3,88 mm,

    ampiezza dell'apertura relativa di F/2.0-2.6,

    ampiezza del diametro di 17 mm-18,5 mm,

    destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di fotocamere automobilistiche CMOS (1)

    0 %

    31.12.2019

    ex 9029 10 00

    30

    Sensore di velocità che impiega l'“effetto Hall” per misurare la rotazione delle ruote di un veicolo a motore, dotato di involucro di plastica e fissato a un cavo connettore con un connettore di fissaggio e supporti di montaggio, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

    0 %

    31.12.2019

    ex 9029 20 31

    ex 9029 90 00

    10

    20

    Cruscotto cluster con pannello microcontrollore, motore passo passo e indicatori LED indicanti gli elementi fondamentali dello stato del veicolo, fra cui almeno:

    velocità,

    regime del motore,

    temperatura del motore,

    livello del carburante

    che comunica via protocolli CAN-BUS e K-LINE, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

    0 %

    31.12.2019

    ex 9031 80 34

    50

    Sensore Hall programmabile a linea doppia:

    costituito da due circuiti integrati non collegati elettricamente, piastrina superiore e piastrina inferiore,

    situato sopra e sotto un braccio di connessione (lead frame),

    in un involucro per semiconduttore,

    destinato ad essere utilizzato per la misurazione di angoli, posizioni e correnti nelle autovetture

    0 %

    31.12.2019

    ex 9031 80 38

    50

    Sensore giroscopico per la misurazione dell'accelerazione laterale dell'asse verticale di un veicolo comprendente:

    un cristallo piezoelettrico per la generazione di un potenziale elettrico durante la deformazione e

    un alloggiamento in plastica munito di un supporto di fissazione metallico,

    del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87

    0 %

    31.12.2019

    ex 9031 80 38

    60

    Sensore di congestione, circuito stampato e connettore, stampati in plastica, per monitorare la congestione “G” e fornire valori per la valutazione dell'attivazione degli airbag, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87

    0 %

    31.12.2019

    ex 9031 80 98

    30

    Apparecchio di prova funzionale per calibrare e controllare la qualità dell'immagine delle lenti di fotocamere automobilistiche

    0 %

    31.12.2019

    c)

    le righe corrispondenti ai prodotti con i seguenti codici NC e TARIC sono soppresse:

    Codice NC

    TARIC

    «ex 2009 89 73

    11

    ex 2009 89 73

    13

    ex 2009 89 99

    93

    ex 2207 20 00

    20

    ex 2207 20 00

    80

    ex 2818 10 91

    10

    ex 2915 90 70

    40

    ex 2921 45 00

    10

    ex 2927 00 00

    15

    ex 2932 99 00

    35

    ex 2934 99 90

    33

    ex 3204 20 00

    40

    ex 3811 21 00

    43

    ex 3811 21 00

    53

    ex 3820 00 00

    20

    ex 3824 90 92

    52

    ex 3901 10 10

    10

    ex 3901 10 10

    20

    ex 3901 90 90

    30

    ex 3901 90 90

    40

    ex 3901 90 90

    50

    ex 3903 19 00

    30

    ex 3912 20 11

    10

    ex 3919 10 80

    21

    ex 3919 10 80

    65

    ex 3919 90 00

    21

    ex 3919 90 00

    37

    ex 3919 90 00

    57

    ex 3920 61 00

    20

    ex 3920 62 19

    81

    ex 7606 12 92

    20

    ex 7607 11 90

    10

    ex 7607 11 90

    20

    ex 8108 90 30

    30

    ex 8411 99 00

    30

    ex 8411 99 00

    40

    ex 8483 30 38

    30

    ex 8504 50 95

    60

    ex 8507 10 20

    85

    ex 8507 60 00

    35

    ex 8507 60 00

    70

    ex 8511 30 00

    20

    ex 8525 80 19

    35

    ex 8527 21 59

    10

    ex 8527 29 00

    20

    ex 8527 29 00

    30

    ex 8527 91 99

    10

    ex 8529 90 65

    35

    ex 8529 90 92

    44

    ex 8543 70 90

    13

    ex 8543 70 90

    23

    ex 8548 90 90

    47

    ex 8548 90 90

    49

    ex 8548 90 90

    55

    ex 9405 40 39

    50

    ex 9405 40 39

    60

    ex 9405 40 99

    03

    ex 9405 40 99

    06»

    2)

    l'allegato II è così modificato:

    a)

    le seguenti righe corrispondenti alle unità supplementari con i codici NC e TARIC menzionati sono aggiunte:

    NC

    TARIC

    UNITÀ SUPPLEMENTARE

    «9031 80 34

    50

    1 000 p/st

    8544 49 91

    10

    m

    3901 10 10

    30

    m3

    3901 90 90

    60

    m3

    3920 99 28

    65

    m2

    3920 99 28

    75

    m2

    3921 90 60

    30

    m2

    3903 90 90

    45

    m3

    3920 79 10

    10

    p/st

    6804 21 00

    10

    p/st

    7616 99 10

    30

    p/st

    8409 99 00

    30

    p/st

    8411 99 00

    60

    p/st

    8411 99 00

    70

    p/st

    8479 89 97

    70

    p/st

    8479 89 97

    80

    p/st

    8483 30 38

    40

    p/st

    8504 40 88

    30

    p/st

    8504 40 90

    80

    p/st

    8505 90 20

    30

    p/st

    8511 30 00

    30

    p/st

    8512 20 00

    10

    p/st

    8512 20 00

    20

    p/st

    8512 30 90

    10

    p/st

    8512 90 90

    10

    p/st

    8514 20 80

    10

    p/st

    8516 90 00

    80

    p/st

    8518 90 00

    80

    p/st

    8529 10 80

    70

    p/st

    8529 90 65

    80

    p/st

    8529 90 92

    15

    p/st

    8537 10 99

    40

    p/st

    8537 10 99

    50

    p/st

    8537 10 99

    60

    p/st

    8548 90 90

    60

    p/st

    8548 90 90

    65

    p/st

    8708 30 10

    10

    p/st

    8708 30 91

    20

    p/st

    8708 30 91

    30

    p/st

    8708 91 35

    10

    p/st

    8708 94 35

    20

    p/st

    9029 10 00

    30

    p/st

    9029 20 31

    10

    p/st

    9029 90 00

    20

    p/st

    9031 80 38

    50

    p/st

    9031 80 38

    60

    p/st

    9031 80 98

    30

    p/st»

    b)

    le seguenti righe corrispondenti alle unità supplementari con i codici NC e TARIC menzionati sono soppresse:

    NC

    TARIC

    UNITÀ SUPPLEMENTARE

    «3901 10 10

    10

    m3

    3901 90 90

    30

    m3

    8411 99 00

    30

    p/st

    8411 99 00

    40

    p/st

    8483 30 38

    30

    p/st

    8504 50 95

    60

    p/st

    8511 30 00

    20

    p/st

    8527 29 00

    30

    p/st

    8529 90 92

    44

    p/st

    8543 70 90

    13

    p/st

    8543 70 90

    23

    p/st

    8548 90 90

    47

    p/st

    8548 90 90

    49

    p/st

    8548 90 90

    55

    p/st

    9405 40 39

    50

    p/st

    9405 40 99

    03

    p/st

    9405 40 99

    06

    p/st»


    (1)  La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (2)  Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.»;


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